L. 27 maggio 1977, n. 284 (1). Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari (1/a).

(Giurisprudenza)

1. A decorrere dal 1° marzo 1977, le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto, e prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (2), e successive modificazioni, in favore dei funzionari di pubblica sicurezza, delle appartenenti al Corpo della polizia femminile, del personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia nonché dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di L. 25.000. A decorrere dalla stessa data l'indennità mensile per servizio di istituto spetta anche agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, nelle stesse misure fissate dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (2) e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° marzo 1977 le quote pensionabili dell'indennità mensile per servizio di istituto e della indennità mensile di servizio penitenziario sono aumentate dello stesso importo di L. 25.000.

3. A decorrere dal 1° marzo 1977, le pensioni spettanti al personale delle categorie indicate negli articoli 1 e 9 cessato dal servizio fino al 28 febbraio 1977 sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 20.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità (3). Con la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai congiunti delle categorie indicate nel precedente comma, ad eccezione di quelle corrisposte ai titolari del trattamento speciale di cui all'articolo 93, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (4), relative a cessazioni dal servizio fino al 28 febbraio 1977, sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 16.000 da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità. Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi non vanno assoggettate, per l'anno 1978, alla perequazione automatica di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (4). All'attribuzione delle maggiorazioni di cui al presente articolo provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione. Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967 (5), è computato con l'aumento di un quinto (5/a).

4. 1 (6).

5. 1 (7). Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (2), è elevato a lire 1.500 milioni (1/a).

6. 1 (8). L'indennità di cui al precedente comma non spetta per i servizi di durata inferiore a sei ore ed è ridotta del 30 per cento quando il servizio non comporta pernottamento fuori sede (1/a).

7. A decorrere dal 1° gennaio 1977 le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187 (9), sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (2) e successive modificazioni, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 25 per cento.

8. A decorrere dal 1° marzo 1977 le indennità di imbarco e di navigazione previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 631 (10), sono estese al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.

9. A decorrere dal 1° marzo 1977 le misure dell'indennità mensile di servizio penitenziario spettante al personale direttivo con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai sensi della tabella n. 3 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (2), e di quella spettante al restante personale della carriera direttiva della stessa Amministrazione ai sensi della tabella allegata alla legge 20 maggio 1975, n. 155, sono aumentate di L. 50.000. [Alle altre categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è attribuito con la stessa decorrenza un supplemento giornaliero dell'indennità di servizio penitenziario, prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 155 (9), nella misura di L. 1.200 per ogni giornata di servizio effettivamente prestato in riferimento alle funzioni degli istituti di prevenzione e di pena] (10/a).

10. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando i posti ricoperti nell'organico del Corpo degli agenti di custodia non avranno raggiunto l'85 per cento della relativa dotazione, ha applicazione l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607 (10/b) (10/c).

11. L'indennità oraria di servizio notturno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, modificato con legge 18 novembre 1975, n. 613 (11), spettante alle vigilatrici penitenziarie ed alle altre categorie di operai degli istituti di prevenzione e di pena, adibiti ai servizi notturni di vigilanza, custodia e assistenza ai detenuti, internati e minori disadattati, è stabilita in L. 350 (11/a). Al personale di cui al precedente comma compete, per il lavoro prestato nei turni domenicali e festivi, la maggiorazione del 50 per cento della paga giornaliera.

12. Le disposizioni di cui agli articolo 1 e 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 (12), successivamente modificata con legge 28 novembre 1975, n. 624 (12), si applicano anche alle famiglie degli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena. Le relative modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro (12/a).

13. Le indennità indicate dagli articoli 5 e 6 non sono cumulabili con le indennita meccanografica e di rischio previste dall'articolo 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (13), dagli articoli 1 e 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (11) e dall'articolo 7 della legge 1° marzo 1975, n. 47 (14).

14. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 119.470 milioni, si provvede quanto a lire 100.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 e quanto a lire 19.470 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9901 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1977, n. 158. (1/a) Vedi, anche, la L. 5 agosto 1978, n. 505, riportata al n. I/XIII e gli artt. 9 e 42, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, riportato al n. A/CXI. (2) Riportata al n. I/VII. (3) Comma coś rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1977, n. 170. (4) Riportata alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI DIPENDENTI STATALI. (5) Riportata al n. R/IV. (5/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI DIPENDENTI STATALI. (6) Sostituisce il terzo comma dell'art. 2, L. 28 aprile 1975, n. 135, riportata al n. I/IX. (7) Il comma che si omette sostituisce la tabella allegata alla L. 22 dicembre 1969, n. 967, riportata al n. R/IV. (8) Sostituisce le misure dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede previsti dall'art. 1, L. 31 maggio 1975, n. 204. Vedi, al riguardo, l'art. 5, L. 3 novembre 1963, n. 1543, riportata alla voce FORZE ARMATE. (9) Riportata alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE. (10) Riportata alla voce GUARDIE DI FINANZA E POLIZIA TRIBUTARIA INVESTIGATIVA. (10/a) Comma abrogato dall'art. 4, L. 5 agosto 1978, n. 505, riportata al n. I/XIII, a decorrere dal 1° aprile 1978. (10/b) Riportata alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE. (10/c) Vedi anche, l'art. 145, L. 11 luglio 1980, n. 312, riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO che - tra l'altro - ha abrogato il limite "e fino a quando i posti ricoperti nell'organico del Corpo degli agenti di custodia non avranno raggiunto l'85 per cento della relativa dotazione". Vedi, infine, l'art. 5, D.L. 28 agosto 1987, n. 356, riportato alla voce CARECERI E CASE DI RIEDUCAZIONE. (11) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO. (11/a) Indennità aumentata a lire 700 dall'art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 505, riportata al n. I/XIII. (12) Riportata alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI DIPENDENTI STATALI. (12/a) Vedi il D.M. 10 giugno 1978, riportato al n. I/XII. (13) Riportata alla voce FORZE ARMATE. (14) Riportata alla voce BOSCHI, FORESTE E TERRITORI MONTANI.