L. 23 ottobre 1992, n. 421 (1). Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.

1. Sanità. - 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'articolo 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (2), e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito; b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso l'introduzione di limiti e modalità personalizzate di fruizione delle esenzioni; c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente; d) definire i principi organizzativi delle unità sanitarie locali come aziende infraregionali con personalità giuridica, articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3), stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (4). La definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione delle relative osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attività per eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza gestionale e organizzativa, è nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero della sanità ed è assunto con contratto di diritto privato a termine; è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonché da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano è istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta è istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo; e) ridurre il numero delle unità sanitarie locali, attraverso un aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto delle specificità delle aree montane; f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale; g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarità della categoria di assistiti di cui all'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (5), espressi per le attività rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;

h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato; i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (6), e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi (6/a); l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta; m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera l); n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalità giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unità sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti; o) prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea; p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni (6/cost); q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni dell'articolo 2 della presente legge, individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e per le altre professionalità sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di tutto il personale;

r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l'attività degli stessi all'interno delle strutture e prevedendo modalità di partecipazione e di verifica nella programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (6), cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie locali, nonché di consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (7), siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca di biomedica finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità; u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza delle regioni e delle province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali; v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (8), le apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanità, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede direttamente; z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (8), concernenti l'ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo terapeutico. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. 4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

(Giurisprudenza)

2. Pubblico impiego. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a: a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 (9), siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni (9/cost); b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi; c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei princìpi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie: 1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative; 2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; 3) i princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici; 4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; 5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca; 7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici; d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi; e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia (9/a); f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere: 1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti; 2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione; 3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione; 4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma; 5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera e), cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale; h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso; i) prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato (9/b); l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (10), operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (10), di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato; m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione; o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori; p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (10), entro sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso articolo 24; q) [al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 (11), e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93] (12) (12/a);

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (13), ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (12), siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (14); s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende; t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, concorsi unici per profilo professionale, da espletarsi a livello regionale, abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psicoattitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi (14/a); u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482 (15), l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione; v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore; z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 1987 (16), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico; bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (17), e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'articolo 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270 (17), e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità; cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (17), e successive modificazioni; dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti; ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986 (18), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli; gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento; hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 (19), in tutti i settori del pubblico impiego; ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (20); ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza; mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici. 2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. 5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

(Giurisprudenza)

3. Previdenza. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle disposizioni di cui all'articolo 38 della Costituzione e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonché di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) elevazione graduale del limite di età a sessanta anni per le donne e a sessantacinque anni per gli uomini in ragione di un anno ogni due anni dal 1994; b) conferma dei limiti di età eventualmente più elevati già in vigore per le forme di previdenza sostitutive od esclusive del regime generale obbligatorio, per uomini e donne; facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge; facoltà di deroga per gli inabili in misura non inferiore all'80 per cento, nonché, con conferma dei vigenti limiti di età, per i lavoratori non vedenti, per il personale militare, per il personale viaggiante del settore autoferrotranviario, per il personale di volo e per i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i calciatori, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti; c) elevazione fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età del limite previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (21), per la prosecuzione facoltativa del rapporto di lavoro; d) elevazione della percentuale di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita dal lavoratore per effetto dell'esercizio dell'opzione di continuare a prestare la sua opera per periodi successivi al compimento dell'età pensionabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età in misura idonea ad incentivare il differimento del trattamento pensionistico e compatibile con l'obiettivo di contenimento della spesa previdenziale; e) subordinazione del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro; f) anticipazione dei limiti di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, fatto salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120 (22), fino ad un massimo di sessanta mesi, con copertura del maggior onere a carico dei settori interessati, senza aggravi a carico del bilancio dello Stato. A tal fine saranno individuate, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e sulla base della relazione di una commissione tecnico- scientifica, le categorie e figure professionali dei lavoratori addetti a tali attività, nonché i relativi apporti della contribuzione integrativa; g) graduale elevazione da quindici anni a venti anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in ragione di un anno ogni due anni, con esclusione degli assicurati che al 31 dicembre 1992 abbiano conseguito il requisito minimo in base alla normativa vigente e dei soggetti che per un periodo non inferiore a dieci anni solari siano assicurati in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno solare, purché risultino assicurati da almeno venticinque anni, nonché dei soggetti che siano stati ammessi ad effettuare versamenti volontari anteriormente al 31 dicembre 1992; h) graduale elevazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione annua pensionabile da duecentosessanta a cinquecentoventi settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, in ragione di un anno ogni due anni, con rivalutazione delle retribuzioni, in relazione alle variazioni del costo della vita con aumento di un punto percentuale, con graduale estensione di tale meccanismo nei confronti degli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, in ragione di un anno ogni due anni; per coloro che possono far valere una anzianità contributiva inferiore a quindici anni nell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive del regime generale e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il periodo di riferimento per la individuazione della retribuzione pensionabile è determinato aggiungendo al periodo stabilito dalla normativa vigente nei singoli ordinamenti quello intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione; previsione di adeguati correttivi a favore dei lavoratori collocati in mobilità;

i) facoltà per i lavoratori dipendenti, che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (23), e nella misura massima complessiva di cinque anni, successivi al 1° gennaio 1994, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio, periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento, purché in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione, con esclusione delle cumulabilità con il riscatto del periodo di corso legale di laurea, ad eccezione dei periodi obbligatori relativi a gravidanze e puerperio che saranno coperti da contribuzione figurativa anche se intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro; l) determinazione di un limite massimo non superiore a cinque anni per i periodi figurativi computabili ai fini del diritto a pensione di anzianità limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa; m) armonizzazione ed estensione della disciplina in materia di limitazioni al cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo per tutti i lavoratori pubblici e privati, con esclusione della non cumulabilità per i redditi derivanti da attività promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private per programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili o da attività sia autonome sia dipendenti di limitata rilevanza economica o che comportino un limitato impegno temporale; i lavoratori che, al 31 dicembre 1992, risultano già pensionati, continuano a percepire, se più favorevoli, i trattamenti in atto; n) elevazione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, di un anno del requisito contributivo richiesto per il pensionamento di anzianità di tutti i regimi, ad eccezione di coloro che a tale data abbiano compiuto l'età di cinquantasette anni per gli uomini e di cinquantadue anni per le donne, e graduale estensione della disciplina del regime generale obbligatorio in materia di pensione di anzianità a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, prevedendo: 1) la conservazione del diritto al pensionamento per coloro che hanno maturato l'anzianità contributiva e di servizio prevista nei singoli ordinamenti per poter usufruire di tale diritto; 2) il differimento della possibilità di pensionamento a non prima del compimento del trentacinquesimo anno di anzianità contributiva e di servizio per coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva e di servizio non superiore ad otto anni; 3) una maggiorazione per tutti gli altri lavoratori degli anni di servizio inversamente proporzionale all'anzianità contributiva e di servizio mancante al raggiungimento dei requisiti previsti nei singoli ordinamenti, in modo da raggiungere la piena parificazione in un periodo massimo di dieci anni; 4) la concessione della pensione di anzianità dopo l'effettiva cessazione dell'attività lavorativa, dipendente o autonoma, con identici criteri di non cumulabilità tra pensione e retribuzione o reddito da lavoro autonomo; o) estensione della disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa, con riferimento del calcolo della pensione alla contribuzione dell'intera vita lavorativa, adeguata secondo i criteri di cui alla lettera h), alle forme pensionistiche esclusive e sostitutive del regime generale, nei limiti compatibili con le specifiche peculiarità e le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro delle singole categorie; estensione del riferimento dell'intera vita contributiva ai lavoratori autonomi limitatamente alle attività iniziate successivamente al 31 dicembre 1992, che diano luogo a nuova iscrizione alla rispettiva gestione, secondo criteri e correttivi equipollenti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti; p) previsione che i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere g), h), m), n), q), t), u) e v) si applichino al personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 (24). Le conseguenti variazioni del trattamento previdenziale erogato dalla gestione speciale istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 (24) non determinano oneri aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a carico dei datori di lavoro di cui, rispettivamente, all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 (24) e all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218 (25), salvo che venga diversamente stabilito in sede di contrattazione;

q) disciplina della perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attività, la salvaguardia del loro potere di acquisto; r) conservazione per le forme pensionistiche di cui alla lettera o) dell'autonomia di gestione e, se più favorevole, della normativa vigente in materia di invalidità specifiche e per causa di servizio; s) revisione ed armonizzazione dei requisiti reddituali per le integrazioni al trattamento minimo e per le maggiorazioni sociali delle pensioni, al fine di assicurare al nucleo familiare del pensionato, computandovi il reddito del coniuge, un reddito spendibile non inferiore al livello minimo vitale (25/cost); t) ristrutturazione ed armonizzazione della disciplina di finanziamento del sistema previdenziale, stabilendo per ciascuna gestione previdenziale aliquote contributive idonee ad assicurare l'equilibrio gestionale, con esclusione di imposizione contributiva sul corrispettivo dei servizi messi a disposizione dei lavoratori da parte dei datori di lavoro; u) disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni da determinare in quota parte in base alla previgente normativa a garanzia dei diritti maturati; v) previsione di più elevati livelli di copertura previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e la vigilanza di forme di previdenza, anche articolate secondo criteri di flessibilità e diversificazione per categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e separazione contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza ivi compresi quelli cui si applica l'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (26), nonché alle imprese assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742 (27), alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e ad operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni, prevedendosi la possibilità di concessione di agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (28); z) revisione delle aliquote di rendimento indicate nella tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (29), secondo criteri di gradualità ed equità, con armonizzazione dei rendimenti delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle specificità delle posizioni e dei rapporti di lavoro e di meccanismi di solidarietà; aa) razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e di accertamento e riscossione dei contributi, tenuto conto della disciplina vigente per la generalità dei lavoratori e dei principi contenuti nella legge 9 marzo 1989, n. 88 (26), al fine di una migliore efficienza del servizio e del rafforzamento delle misure contro le evasioni e le elusioni; revisione e semplificazione delle norme concernenti le agevolazioni contributive. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ad eccezione di quelli in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere f), o), v) e aa) del medesimo comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere f), o), v) e aa) del comma 1 è stabilito in duecentosettanta giorni ed i relativi schemi debbono essere trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. 3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

4. Finanza degli enti territoriali. - 1. Al fine di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, uno o più decreti legislativi, diretti: a) all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarità dell'imposta al comune ove sono ubicati gli immobili (29/cost); 2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno (29/cost); 3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione al catasto; negli anni successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i valori degli immobili, sono rivalutate periodicamente in base a parametri che tengano in considerazione gli effettivi andamenti dei mercati immobiliari (29/cost); 4) determinazione del valore dei terreni agricoli sulla base degli estimi del catasto; 5) determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i terreni su cui persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale da parte dei soggetti indicati al numero 10), demandando al comune, se richiesto, con propria certificazione, la definizione di area fabbricabile; negli eventuali procedimenti di espropriazione si assume il valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (30), la base imponibile è costituita dal valore dell'area fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla data in cui il fabbricato è assoggettato all'ICI; 6) determinazione di un'aliquota unica da parte del comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione della aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facoltà di aumentare l'aliquota massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio (29/cost); 7) esenzione dall'imposta per (29/cost): 7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi fra detti enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (31), nonché le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L'esenzione spetta limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente; 7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (32), e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (33); 7.3) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 7.4) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 (34); 7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 7.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (32), e successive modificazioni; 7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9; 7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati; 7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (35), per il periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette; 7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (36); 8) riduzione dell'imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

9) detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo di lire 180.000 rapportato al periodo e alla quota per i quali sussiste la detta destinazione. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 10) i terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni complessive, sono esenti da imposta. Sui medesimi terreni agricoli l'imposta è dovuta per scaglioni di valore imponibile complessivo, nelle seguenti misure: 10.1) nella misura del 30 per cento per un valore complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni; 10.2) nella misura del 50 per cento per un valore compreso tra 120 milioni e 200 milioni; 10.3) nella misura del 75 per cento per un valore compreso tra 200 milioni e 250 milioni; 11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo, da trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione da parte della giunta comunale della responsabilità di gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione informativa tra il Ministero delle finanze ed i comuni anche a mezzo del sistema telematico dei comuni; 12) rimborso dell'imposta pagata, con relativi interessi nella misura legale, per le aree divenute inedificabili, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni; il rimborso è limitato all'imposta pagata per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni; 13) devoluzione delle controversie alla competenza delle commissioni tributarie; 14) determinazione di soprattasse in misura non eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata, graduandone l'entità in relazione alla gravità dell'infrazione e prevedendo la inapplicabilità della soprattassa per omesso o tardivo versamento dipendente da procedure fallimentari in corso; 15) determinazione di pene pecuniarie in misura non eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere formale; 16) esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonché detrazione, per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000 lire e di uguale importo dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) per ognuna delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; 17) soppressione dal 1° gennaio 1993, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM); tuttavia ne sarà prevista l'applicazione, con le aliquote massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio successivo al 31 dicembre 1992, assumendo come valore finale quello al 31 dicembre 1992; 18) in caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità determinata secondo i criteri vigenti, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'ICI corrisposta dall'espropriato, o dal suo dante causa, negli ultimi cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato corrisposto sulla base dell'indennità, oltre gli interessi legali sulla stessa differenza; 19) non deducibilità dell'ICI agli effetti delle imposte erariali sui redditi; b) all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1994, della facoltà, connessa alla politica degli investimenti, di istituire una addizionale all'IRPEF in misura non eccedente l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1993, il 2 per cento di quella relativa all'anno 1994, il 3 per cento di quella relativa all'anno 1995 ed il 4 per cento di quella relativa agli anni 1996 e successivi. Con delibera del consiglio comunale possono essere stabilite riduzioni dell'addizionale per categorie di meno abbienti individuate sulla base di indici obiettivi di carattere sociale. L'addizionale è riscossa, mediante distinto versamento, in unica soluzione, nei termini e secondo le modalità previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF. Il provento dell'addizionale è devoluto dallo Stato in favore del comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in materia di IRPEF; l'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito. Saranno, altresì, emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare, anche prevedendo forme di compartecipazione al maggior gettito risultante dalla stessa attività, l'attività di segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (37), e successive modificazioni;

c) all'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni a statuto ordinario già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (38), come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni - dell'intera tassa automobilistica complessivamente dovuta, nonché della soprattassa annuale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 (39), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e della tassa speciale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362 (40), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) le misure della tassa automobilistica, della soprattassa annuale e della tassa speciale possono essere stabilite, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, alle scadenze previste nell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (38), nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni, nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento di quelle vigenti nell'anno precedente; 2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e la tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, ivi comprese quelle concernenti le sanzioni e la loro entità, e sono riscosse negli stessi termini, con le stesse modalità ed a mezzo dello stesso concessionario della riscossione degli analoghi tributi erariali, il quale verserà i tributi regionali riscossi nelle casse della regione di competenza ed avrà diritto allo stesso aggio fissato per i detti tributi erariali; 3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo all'applicazione di una ulteriore tassa, soprattassa annuale e tassa speciale per il periodo per il quale il tributo dovuto è stato riscosso dalla regione di provenienza; 4) contestuale riduzione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (38); d) all'istituzione, a decorrere dal 1994, a favore delle regioni a statuto ordinario di un'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi domestici commisurata al prezzo, al netto di imposte e tasse, delle erogazioni e di una analoga imposta a favore delle province, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 1) l'imposta può essere proporzionale o progressiva a scaglioni in rapporto al crescere dei consumi; 2) l'imposta regionale è determinata da ciascuna regione, con propria legge, in misura complessivamente non eccedente il 6 per cento; 3) l'imposta provinciale è deliberata da ciascuna provincia in misura complessivamente non eccedente l'uno per cento; 4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono dovute alla regione ed alla provincia ove sono ubicate le utenze dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli utenti; 5) in armonia con le disposizioni di carattere generale in materia di tributi regionali e provinciali saranno determinati le modalità di articolazione delle aliquote, fra il minimo e il massimo, le modalità di accertamento, i termini per il versamento alle regioni ed alle province dei relativi tributi, nonché le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi per il mancato o ritardato versamento; e) all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore delle province, di una o più imposte sull'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (41); f) all'applicazione agli enti locali di una disciplina dei trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (41), tenga conto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) istituzione di un sistema a regime di determinazione del complesso dei trasferimenti erariali agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al numero 2), garantisca dal 1994 un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale contenuti nei documenti di programmazione statale, con unificazione degli stanziamenti di bilancio di carattere ripetitivo, secondo le tipologie previste dall'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (41), e con definizione delle rispettive quantificazioni; 2) corresponsione ai comuni per il 1993 di trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (42), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, eventualmente aumentati secondo le indicazioni della legge finanziaria per lo stesso anno e versamento all'erario da parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato con l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del gettito INVIM calcolato sulla base della media delle riscossioni del triennio 1990-1992; corresponsione alle province di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati in modo analogo a quello dei comuni; corresponsione alle comunità montane per il 1993 di fondi ordinari pari a quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato per i comuni; detrazione dai trasferimenti erariali correnti, a decorrere dal 1994, di un importo complessivo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI calcolato sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM; gli accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in deroga a quanto disposto nella lettera a), numeri 11), 14) e 15), sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria in base alle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione finanziaria per effetto di detti accertamenti sono di spettanza dello Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota obbligatoria;

3) conservazione a ciascun ente locale di contributi erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui all'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (41), per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'ente locale stesso; 4) applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi stabiliti dal predetto articolo 54 della legge n. 142 del 1990 e attuazione dallo stesso anno della perequazione degli squilibri della fiscalità locale, con particolare considerazione: 4.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti; 4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito; 4.4) dei comuni capoluogo di provincia; 4.5) degli enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza; 5) ripartizione del fondo per trasferimenti correnti alle comunità montane, con quote di fabbisogno minimo per ente e con riferimento alla popolazione montana; 6) eliminazione, successivamente al periodo transitorio, dei vincoli in atto esistenti sul controllo centrale delle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi, tranne che per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie; 7) certificazione amministrativa dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti locali e dei relativi consorzi, con previsione di ritardo nell'erogazione dei trasferimenti erariali per i trasgressori; g) all'autorizzazione alle province, ai comuni, ai loro consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle comunità montane ad assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, assistiti o meno da contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato o delle regioni soltanto sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo chiuso. Il piano finanziario previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 (43), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti e deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto nell'elenco che sarà approvato dal Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente lettera che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a cura di società specializzata all'uopo autorizzata dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi tra l'ente mutuatario e l'istituto di credito mobiliare finanziatore. Per gli interventi di cui alla presente lettera gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. 2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) armonizzazione con i princìpi della contabilità generale dello Stato, per la parte applicativa dei princìpi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142 (44), tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione; b) applicazione dei princìpi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142 (44), con l'introduzione in forma graduale e progressiva della contabilità economica a decorrere dal 1995 fino ad interessare tutti gli enti, con facoltà di applicazione anticipata (44/a);

c) definizione, nell'ambito del sistema di contabilità economica, dei princìpi per la determinazione dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti locali; d) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile della possibilità di ricorso all'istituto del dissesto per il risanamento degli enti locali in grave crisi finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in vigore, e coordinamento delle norme in materia (44/b). 3. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Il Governo della Repubblica è, altresì, delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: 1) tassazione della pubblicità esterna avente finalità commerciale o rilevanza economica, assumendo come parametro di commisurazione dell'imposta il mezzo pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue dimensioni e la sua ubicazione; 2) attribuzione della soggettività passiva a colui che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità; 3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle disposizioni di cui al numero 1), ripartendo i comuni in non più di cinque classi, in modo che la previsione di gettito per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo registrato nel 1992. Per le pubbliche affissioni le tariffe saranno stabilite tenendo conto del costo medio del servizio reso; 4) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione dell'imposta sulla pubblicità nonché del servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (44); b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province: 1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (45), e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione; 2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi; 3) soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari, e determinazione di criteri certi per la tassa sui passi carrabili; 4) regolamentazione della gestione della tassa secondo criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: 1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa anche mediante un più diretto collegamento tra fruibilità del servizio e applicabilità della tassa nonché attraverso la determinazione di parametri di commisurazione del prelievo sulla base della potenzialità di produzione di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi; 2) definizione di precise modalità di equiparazione ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale e di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle attività produttive; d) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: 1) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione, con la previsione anche di versamenti diretti a mezzo conto corrente postale, con applicazione, per la riscossione coattiva, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (46); 2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo quelle che rispondono a finalità di carattere sociale e di economicità di gestione; e) in materia di imposte e tasse comunali e provinciali, attribuzione alla Direzione generale per la finanza locale presso il Ministero delle finanze della funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari, anche mediante controlli sulle delibere adottate per regolamenti e tariffe, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il regolare funzionamento dei servizi.

5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 29.423 miliardi per l'anno 1993 e lire 24.010 (47) miliardi per l'anno 1994, si provvede: a) quanto a lire 1.650 miliardi per l'anno 1993 e lire 1.700 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (48), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (48), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; b) quanto a lire 8.790 (47) miliardi per l'anno 1993, con le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera f), numero 2); c) quanto a lire 15.433 (47) miliardi per l'anno 1993 e lire 18.900 (47) miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992; d) quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.410 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto al capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (49). 6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e), f) e g), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d); e ai commi 2 e 4, entro dieci mesi dalla predetta data. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. I decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo parere delle Commissioni di cui al comma 7, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993 (49/cost).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1992, n. 257, S.O. (2) Riportata al n. A/LXXXVII. (3) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE. (4) Riportato alla voce BORSE DI COMMERCIO. (5) Riportata alla voce SANITÀ PUBBLICA. (6) Riportata alla voce SANITÀ PUBBLICA. (6/a) Lettera così modificata dall'art. 8, L. 23 dicembre 1992, n. 498, riportata al n. A/CXXIII. (6/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 7-18 aprile 1997, n. 98 (Gazz. Uff. 23 aprile 1997, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lettera p), sollevata in riferimento agli artt. 97 e 32 della Costituzione. (7) Riportata alla voce SANITÀ PUBBLICA. (8) Riportata al n. A/CXVI. (9) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO. (9/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. (9/a) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI. (9/b) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI. (10) Riportata al n. A/CXVI. (11) Riportata alla voce LAVORO. (12) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO. (12/a) Lettera abrogata dall'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI. (13) Riportata al n. A/CXVI. (14) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO. (14/a) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI. (15) Riportata alla voce COLLOCAMENTO DI LAVORATORI. (16) Riportato alla voce MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. (17) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE E NON INSEGNANTE. (18) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO. (19) Riportata alla voce LAVORO. (20) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI. (21) Riportata al n. A/CXIV. (22) Riportata alla voce COLLOCAMENTO DI LAVORATORI. (23) Riportata alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER). (24) Riportato alla voce ISTITUTI DI CREDITO. (25) Riportata alla voce ISTITUTI DI CREDITO. (25/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 7-9 maggio 1997, n. 127 (Gazz. Uff. 14 maggio 1997, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto: dell'art. 6, primo comma, lettera b), del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell'art. 3, comma 1, lettera s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sollevata in riferimento agli artt. 3, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. (26) Riportata alla voce PREVIDENZA SOCIALE. (27) Riportata alla voce ASSICURAZIONI PRIVATE. (28) Riportata alla voce IMPOSTE E TASSE IN GENERE. (29) Riportata al n. A/XCVIII. (29/cost) La Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera a), numeri 1, 2, 3, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; dichiara non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. (30) Riportata alla voce CASE POPOLARI ED ECONOMICHE. (31) Riportata alla voce SANITÀ PUBBLICA. (32) Riportato alla voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI). (33) Riportata alla voce ENTI DI CULTO. (34) Riportata alla voce SANTA SEDE. (35) Riportata alla voce ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA. (36) Riportata alla voce ECONOMIA NAZIONALE (SVILUPPO DELLA). (37) Riportato alla voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI). (38) Riportata alla voce REGIONI. (39) Riportato alla voce FABBRICAZIONE (IMPOSTE DI). (40) Riportata alla voce FABBRICAZIONE (IMPOSTE DI). (41) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE. (42) Riportato al n. A/CXX. (43) Riportato al n. A/CIV. (44) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE. (44/a) Il termine relativo all'applicazione di quanto previsto nella lett. b) è stato prorogato al 1° gennaio 1996 dall'art. 5, D.L. 27 agosto 1994, n. 515, riportato alla voce FINANZA LOCALE. (44/b) Il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 28 febbraio 1995 dall'art. 1, L. 28 ottobre 1994, n. 596 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1994, n. 253). La proroga del termine al 30 giugno 1996 è stata disposta dall'art. 1, L. 20 dicembre 1995, n. 539 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1995, n. 300). (45) Riportato alla voce FINANZA LOCALE. (46) Riportato alla voce RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE. (47) Importo così modificato dall'art. 16, L. 23 dicembre 1992, n. 498, riportata al n. A/CXXIII. (48) Riportato alla voce IMPOSTE E TASSE IN GENERE. (49) Riportata alla voce REGIONI. (49/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione.