L. 23 dicembre 1999, n. 488 (1).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000).

 

 

 

TITOLO I

Disposizioni di carattere finanziario

 

1. Risultati differenziali.

 

1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di

competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 33.454 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto

delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui

all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e

17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo

complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di

previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno

finanziario 2000.

2. Per gli anni 2001 e 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a

legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in

lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561

miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è

determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio

programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,

rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al

mercato è determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate

al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a

carico dello Stato.

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000 rispetto alle previsioni sono

prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche

amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-

finanziaria 2000-2003. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate

derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le

minori spese sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario

finanziare interventi di particolare rilievo per lo sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di

emergenza economico-finanziaria.

 

 

TITOLO II

Disposizioni in materia di entrata

 

Capo I - Disposizioni in materia di vendite di immobili

 

2. Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali.

 

1.  (2).

2.  (3).

3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure

di esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni di cui

all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale fine, con decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero e

gli esercizi contributivi di riferimento.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo

1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotti dal comma 1

del presente articolo, possono essere adottate, in quanto applicabili, da parte degli enti previdenziali per

l'attuazione del programma di dismissione di beni immobiliari di cui al decreto legislativo 16 febbraio

1996, n. 104, come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, e di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997. L'ente venditore è tenuto a dare priorità all'alienazione, a

favore dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto

legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario

l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso l'ente

venditore è tenuto a determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo le

norme previste.

5. All'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: «frazionata» sono inserite le seguenti: «e in blocco, anche a

cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini»;

b) alla lettera c), dopo le parole: «di cui alla lettera b)» sono inserite le seguenti: «, nonché le

modalità di determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera d)».

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle

Camere una relazione che illustra analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui al

presente articolo.

 

 

3. Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari.

 

1.  (4).

 

 

4. Patrimonio immobiliare dello Stato.

 

1.  (5).

2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

3.  (6).

4.  (7).

5.  (8).

6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «approvati e resi

esecutivi» sono sostituite dalla seguente: «stipulati».

7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

8. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole: «di enti pubblici territoriali,

» sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli Enti Parco nazionali,».

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano fino alla piena operatività dell'Agenzia

del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

10.  (9).

11.  (10).

12. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini delle previste riassegnazioni, al netto di

quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione e

valorizzazione.

13. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non

si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.

14. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano

anche agli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi

della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendi

dipendente dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni pubbliche attivano, entro il 31 dicembre 2000,

le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalità stabilite nel comma

109 del citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996.

15. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni del presente articolo all'alienazione di

diritti e di beni immobiliari di proprietà degli enti medesimi.

16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle

Camere una relazione che illustra analiticamente tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3, 4,

5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo.

 

 

5. Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa.

 

1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa, non

strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate

le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «, avvenute in base a specifiche disposizioni di legge,» sono soppresse;

b)  (11);

c) al comma 3 sono soppresse le parole da: «le modalità di trascrizione» a: «nonché».

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: «di ciascuna provincia», sono inserite le seguenti: «fermo restando

che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità»;

b) al comma 7, dopo le parole: «alienato a terzi», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione degli

alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario

venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia

residenziale pubblica»;

c)  (12).

 

 

Capo II - Altre disposizioni in materia di entrate

 

6. Disposizioni in materia di imposte sui redditi.

 

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  (13);

b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito,

le parole: «26,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25,5 per cento»;

c) all'articolo 12:

1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: «lire

336.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire

552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002»;

2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; il suddetto importo è

aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni»;

d) all'articolo 13:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: «lire 1.680.000»,

«lire 1.600.000», «lire 1.500.000», «lire 1.350.000», «lire 1.250.000» e «lire 1.150.000», rispettivamente

contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «lire

1.750.000», «lire 1.650.000», «lire 1.550.000», «lire 1.400.000», «lire 1.300.000» e «lire 1.200.000»;

2)  (14);

3)  (15);

4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le

parole: «lire 700.000», «lire 600.000», «lire 500.000», «lire 400.000» e «lire 300.000», rispettivamente

contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «lire

750.000», «lire 650.000», «lire 550.000», «lire 450.000» e «lire 350.000»;

e)  (16);

f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: «1

milione di lire» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di lire»;

g)  (17);

h)  (18);

i)  (19).

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la

detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le parole: «lire 270.000»

sono sostituite dalle seguenti: «lire 500.000».

3. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite

dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali

affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1° gennaio

2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione

della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento

delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281.

4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e h), si applicano a decorrere dal periodo

d'imposta 1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla

data del 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal

periodo d'imposta 2000.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8

dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 non hanno effetto ai fini della

determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.

7. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, le parole: «di cui all'articolo 34, comma 4-quater» sono sostituite dalle seguenti:

«di cui all'articolo 10, comma 3-bis».

8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura

dell'acconto è ridotta dal 98 al 92 per cento.

9. È attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi

dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli imprenditori individuali, alle società e agli

enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30

settembre 1999, assumendo, dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che,

alternativamente:

a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

b) si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica;

e) sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

10. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 9 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

11. Il credito d'imposta di cui al comma 9 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

12.  (20).

13. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.

14. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: «un importo pari al 41 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota»;

b)  (21);

c) al comma 3, le parole: «e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997» sono sostituite dalle seguenti: «e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997»;

d)  (22).

16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999 l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento»;

b) nel comma 2, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento».

18. L disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.

19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti.

20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21.  (23).

22. All'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sono soppresse le parole: «e per i rimorchi adibiti al trasporto di cose»;

b)  (24).

 

 

7. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di

base imponibile.

 

1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2000

sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da

disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei

minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;

b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31,

primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a

prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni

che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle

prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore

complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni

(24/a).

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993,

n. 537, con riferimento all'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni

ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, già prorogato al 31 dicembre 1999

dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo

oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, è

ridotta di un quarto.

5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge

27 dicembre 1997, n. 449, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, già

prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è

ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al

testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta al 3 per cento.

7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1,

le parole: «i trasferimenti coattivi: 8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «i trasferimenti coattivi,

salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative

pertinenze: 7 per cento».

8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati

o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione,

a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore

approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli

stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive

modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999,

all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. L'adeguamento di cui al comma 9 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze

iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali

in precedenza omesse.

11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 1999

all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione

stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli

studi di settore e dei parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non

soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta

relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di

affari dichiarato;

b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito

delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento

da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il

valore eliminato.

12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e

dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare al valore

iscritto.

13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalità e nei termini

previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo

d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi. Qualora le imposte

dovute non superino i dieci milioni di lire il versamento può essere effettuato in due rate la prima delle

quali di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi

superiori a dieci milioni di lire è possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di

lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad

esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli

interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo

versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle

somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni

conseguenti all'adeguamento effettuato.

14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti

dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal

periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere

utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al

comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli

accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è

indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per

le imposte sui redditi.

15.  (25).

16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.

17. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: «di vendita al dettaglio e all'ingrosso» sono inserite le seguenti: «,

ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa»;

b)  (26).

c)  (27).

18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n.

449, è estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000. In questo

caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi

indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.

 

 

8. Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni.

 

1. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e

donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita dalla tariffa di cui

all'allegato A alla presente legge.

2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, concernente l'istituzione dell'imposta sostitutiva di

quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, le parole: «se detto valore supera 250 milioni

di lire» sono sostituite dalla seguenti: «se detto valore supera 350 milioni di lire, per le successioni

aperte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per

le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2001».

 

 

9. Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

 

1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia

tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di

bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa

dell'ufficiale giudiziario.

2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure

concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il

contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata

alla presente legge.

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei

procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che

interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità dell'atto, è tenuta all'anticipazione del

pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte

soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del contributo di

cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne

chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al

comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella

sentenza.

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura

civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto

introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la

parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo

gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice

dichiara l'improcedibilità della domanda.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle

finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le

variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella

tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del

numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto

decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono

esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di

competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi

specie e natura.

9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire

100 milioni.

10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni

interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione

contabile.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo

a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei

mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del

Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate

difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti già iscritti a

ruolo al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte

può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1

in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di

imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

 

 

10. Imposta di registro sui conferimenti in società.

 

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  (28);

b)  (29);

c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:

1) al comma 1, lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: «1

per cento» sono sostituite dalle seguenti: «lire 250.000»;

2)  (30).

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1

dell'articolo 43.

2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere

da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi

successivamente a tale data.

3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le

agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al

31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ulteriormente

prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della

proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione

finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

 

 

11. Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale.

 

1. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione

al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto

prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con

decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del

30 dicembre 1995.

2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per

unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  (31);

b)  (32);

c) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.

3. Per le strutture di ormeggio che rispondono alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera

c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, che vengano installate

successivamente al 1° gennaio 2000, non è dovuto il canone annuo per le concessioni con finalità

turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei.

4.  (33).

 

 

12. Oli emulsionati.

 

1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio

2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserita, prima della voce

«Gas di petrolio liquefatti (GPL)», la seguente voce: «Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio

combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee

all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio

combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille

chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423

per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi».

2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale

anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al

citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2, allegata alla

presente legge, nonché dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai

fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.

4.  (34).

5. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: «negli esercizi di ristorazione e» sono soppresse;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: «nel settore alberghiero,» sono inserite le seguenti: «negli

esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti

senza fini di lucro,»;

c)  (35).

 

 

13. Disposizioni in materia di attività marittime.

 

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole: «sulle retribuzioni corrisposte» sono

sostituite dalle seguenti: «sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti».

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 è

attribuito anche ai soggetti che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo di navi

da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione

principale.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 si

applicano anche al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività indicate al

comma 2 del presente articolo, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con

l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, le predette disposizioni

si applicano solo nei confronti dell'armatore.

4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono aggiunte,

in fine, le parole: «nonché ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque

relativa all'attività crocieristica».

5.  (36).

 

 

14. Esecuzione di rimborsi di modesta entità.

 

1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul

valore aggiunto, al contributo al Servizio sanitario nazionale nonché alle tasse ed altre imposte indirette

sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalità

semplificate che prevedano l'utilizzazione di procedure automatizzate e senza alcun ulteriore

adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di

risultato. Per tali finalità un importo non superiore a 10 miliardi di lire è destinato al Fondo unico

previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non

superiore a 5 milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo

e sono individuati gli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.

 

 

15. Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge n. 133 del 1999.

 

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13

maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco

del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 330 miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000.

 

 

16. Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo.

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento

al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono

stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire

10.000.000;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a

venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle;

esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque;

alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence

turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e

seconda categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000;

d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a

dieci; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di

terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:

lire 600.000;

e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di

televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi

professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal

canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989,

n. 421: lire 300.000.

2. Nel canone di cui al comma 1 è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione

del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa.

 

 

17. Disposizioni concernenti le camere di commercio.

 

1.  (37).

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la riscossione del diritto

annuale relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e il relativo importo deve essere

pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale indicano negli

appositi bollettini l'ammontare del fatturato di cui al comma 1.

3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate e le

azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi

dalla data del pagamento. Per le annualità anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono

essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.

4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,

possono confluire fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e nazionali.

 

 

18. Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

1.  (38).

2.  (39).

 

 

TITOLO III

Disposizioni in materia di spesa

 

Capo I - Spese delle amministrazioni centrali

 

19. Rinnovi contrattuali.

 

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale

dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento

autonomo e della scuola, è determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in

lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i

provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei

passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse

dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2,

comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono

determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalità

di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per

ciascuno dei predetti anni, è utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle

carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale

dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11,

comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e

delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e

sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e

vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma

5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedono le

amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla

legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attività produttive

di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

 

20. Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time.

 

1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22, comma 1,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  (40);

b)  (41);

c)  (42);

d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: «ivi comprese» fino alla fine del periodo;

e)  (43);

f)  (44);

g)  (45).

2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, sono soppresse le parole: «Nell'ambito del medesimo comparto». Al medesimo articolo

33, il comma 2 è abrogato.

3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle

graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000.

Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.

 

 

21. Riduzione di personale del comparto della scuola.

 

1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una

percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre

1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.

449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del

1997, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della presente legge, nonché quelli previsti dal

comma 3 dell'articolo 40 della citata legge n. 449 del 1997. Tale riduzione è disposta in modo da

evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a

bassa densità demografica.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono

destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno

2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare, il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province

autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai

rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

 

 

22. Conferma della disciplina relativa alle indennità ed ai compensi rivalutabili in relazione alla

variazione del costo della vita.

 

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate

dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennità, i

compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla

variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni

si applicano agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni

pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche

funzioni.

 

 

23. Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca.

 

1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

come modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da: «nonché,

a domanda» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nonché, a domanda, il periodo

corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e

previdenza con onere a carico del richiedente».

 

 

24. Affitti e fitti figurativi.

 

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, adotta con proprio decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti

previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'articolo 55,

comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del

3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002,

l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e

periferiche dello Stato.

2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono

comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma 1.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi

e dei sistemi di manutenzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al

medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i

contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1 dovranno valutare i

costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprietà pubblica ad uso gratuito,

sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari del territorio nazionale del

Ministero delle finanze.

5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte,

nell'ambito delle unità previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili

di cui al comma 4.

6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al

metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria

vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, su proposta del Ministro competente.

 

 

25. Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del

mercato elettrico.

 

1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e l'Autorità per

l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione di consorzi e la

partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ai consorzi, anche con la partecipazione di enti

pubblici economici e di imprese, previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni

pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato

articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni.

 

 

26. Acquisto di beni e servizi.

 

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente

normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza

specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure

competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si

impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla

convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni

dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di

congruità economica.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15

maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle

predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo

3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo

3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le

convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti

pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i

parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di

convenzionamento.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi

dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui

al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti

acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una

relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di

quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna

amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non

siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle

Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati

conseguiti.

 

 

27. Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile.

 

1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle

vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con

accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei

cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali, con interventi di carattere umanitario, nonché le

riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche

amministrazioni.

2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici

o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità

previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base

delle amministrazioni interessate.

3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto

del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo

comma 1.

4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese

classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli

relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie

assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio

finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di

esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e

per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del

corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999,

n. 261, i termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti,

rispettivamente, al 1° ottobre 2000 e al 1° aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di

cui all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere

dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1

del predetto articolo 41 e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 1;

per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi

per le finalità di cui alle predette lettere a) e b) e in lire 22 miliardi per le finalità di cui alla citata lettera

c). Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei

decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi,

nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito

delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.

8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla

concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante

all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27

dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

è soppresso.

9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:

a) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in

ambito nazionale;

b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta

milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente

televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale.

10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato,

conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, tenendo conto altresì

dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31

ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata,

sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla

base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con

decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il

Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di

cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio

dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della

citata legge n. 249 del 1997. Quaranta miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle

misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «24

miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001» sono soppresse.

11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo è rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

12. Per garantire con carattere di stabilità l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attività su base triennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalità sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.

13. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «30 giugno 1999» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2000»;

b)  (46).

14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concesso alle regioni Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione alla prevista autorizzazione della Commissione delle Comunità europee di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, si intende riferito, per ciascuno dei beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi alla predetta autorizzazione.

15. Per garantire con continuità l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziali e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attività istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attività su base biennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

16.  (47).

17. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali» sono soppresse e le parole: «non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore».

18. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, è prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

19.  (48).

 

 

28. Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale.

 

1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alle

lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il

70 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla

lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni, svolte in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione

partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le

prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.

3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla

lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna

azienda d'intesa con il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda è

dovuta una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.

4. La partecipazione ai proventi delle attività professionali di cui alla lettera d) del comma 2

dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,

rese in regime libero-professionale, è stabilita dai contratti collettivi nazionali; per quanto concerne le

prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione non può essere superiore al 50

per cento della tariffa praticata dall'azienda.

5. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di

laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai

criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei

richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti

sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.

6. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione dei proventi da

corrispondere ai dirigenti sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti

dal presente articolo.

7. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'ultimo periodo del comma 6

dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.

8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono destinate in

misura non superiore a 80 miliardi di lire al fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo

sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il predetto fondo è

integrato a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue; corrispondentemente le disponibilità

destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità predispone

una relazione che attesti la situazione dell'attività libero-professionale dei medici nelle strutture

pubbliche. La relazione è trasmessa al Parlamento.

10. Al fine di potenziare le attività previste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.

448, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui 750 per l'anno

2000 e 750 per l'anno 2001.

11. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi per

ciascuno degli anni 2000 e 2001.

12. Per consentire il potenziamento delle strutture di radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia

sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10

miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

13. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre

1998, n. 448, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che risultino essere state

inserite nei programmi di intervento per la realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e

disabili non autosufficienti e siano già state ammesse ai finanziamenti disposti dall'articolo 20 della

legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, conservano il contributo attribuito a condizione

che:

a) le IPAB stesse, ancorché depubblicizzate, risultino essere enti senza scopo di lucro;

b) le opere realizzate con tali finanziamenti siano autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed abbiano un vincolo permanente di

destinazione d'uso;

c) le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti realizzate dalle IPAB

stesse siano accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

e successive modificazioni.

14. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n.

448, è elevata al 2,5 per cento.

15. Le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3 dell'articolo 72

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previste dal comma 15 dello stesso articolo 72 relativamente agli

anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per ciascuno dei predetti anni.

16.  (49).

17. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le disposizioni di cui al presente articolo

non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla

regione Friuli-Venezia Giulia.

 

 

29. Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica.

 

1. Entro il 30 giugno 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei

medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, secondo criteri e modalità di ripartizione che tengano

conto di princìpi di equità distributiva, stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, a versare a favore del Servizio sanitario nazionale un acconto sulla quota

di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n 449,

relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999. In ogni caso, i grossisti sono tenuti al versamento del

contributo soltanto per le vendite effettuate alle farmacie delle regioni che hanno determinato il

superamento del limite di spesa farmaceutica. Per le farmacie si tiene conto dell'incidenza della spesa

di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale.

2. L'acconto di cui al comma 1 è determinato detraendo all'ammontare totale del contributo dovuto

l'importo equivalente alla quota di aumento dell'IVA dal 4 per cento al 10 per cento non rifinanziata dal

decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.

30. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31

ottobre 2000, è stabilito il termine per il versamento del saldo da effettuare comunque entro il 31

dicembre 2000. Per i grossisti l'acconto previsto dal primo periodo del presente comma e, in ogni caso,

corrisposto in non meno di tre rate annuali stabilite con il decreto di cui al comma 1. Entro il 30

settembre 2000 il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sull'effettiva rispondenza dei dati di

mercato alle vigenti disposizioni sui margini riconosciuti alle tre categorie interessate sui prezzi di

vendita dei medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fornendo elementi e

proposte per una revisione di tali margini e l'eventuale adozione di correlate misure finalizzate al

rispetto degli stessi e ad assicurare, ove possibile, ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a

carico del Servizio sanitario nazionale.

3. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica

previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è rideterminato in lire 12.650

miliardi. L'onere predetto può registrare un incremento non superiore al 14 per cento, fermo restando

il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi

previsti per il medesimo anno.

4. Fermo restando, per le specialità medicinali a base di princìpi attivi per i quali è scaduta la tutela

brevettuale, quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a

decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario

nazionale è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE.

5. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 4:

a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;

b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di

somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo;

c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato

dalla Commissione unica del farmaco (CUF) rilevante sotto il profilo terapeutico;

d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.

6. Restano comunque esclusi delle riduzione i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130, della legge

28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996,

n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

7. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la

procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialità siano presenti altre confezioni le cui

autorizzazioni all'immissione in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento,

si applica, ai fini della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma 10

dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'espressione «medicinali già

classificati tra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla

rimborsabilità» deve intendersi riferita al regime di rimborsabilità introdotto dall'articolo 8, comma 10,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

9. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia

secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre

1997, n. 449, continuano ad applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000.

10. Il Ministero della sanità trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle competenti Commissioni

parlamentari, una relazione sui risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei

farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000.

11. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la deliberazione CIPE del 30 gennaio

1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997, può essere prevista, sul prezzo ex

fabrica, l'applicazione di sconti a favore delle strutture pubbliche o, comunque, accreditate.

12.  (50).

13.  (51).

14. Il Ministero della sanità predispone annualmente una relazione che identifichi i motivi del

superamento del limite della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze

esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La

relazione è trasmessa al Parlamento.

 

 

Capo II - Spese delle amministrazioni locali e regionali

 

30. Patto di stabilità interno.

 

1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province

autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma

1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del

prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi

aggiornamenti; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno

raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale

nell'anno 2000.

2.  (52).

3. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a

trasmettere altresì una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per

conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza

del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare

riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio sanitario

nazionale al perseguimento dell'obiettivo.

4. Le giunte regionali e provinciali nonché quelle dei comuni con popolazione superiore a 15.000

abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1,

proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 3,

presentano, inoltre, una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei

risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente

alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti

Commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

6. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 è

concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione minima di 50 punti base sul tasso d'interesse

nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998

ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, e il cui

tasso di interesse risulti superiore al tasso di interesse nominale praticato dalla Cassa depositi e prestiti

sui mutui decennali a tasso fisso alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione

comunque non può eccedere per ciascun mutuo la misura necessaria a ricondurre il tasso di interesse

a quello di cui al periodo precedente, con esclusione dei contributi regionali di cui all'articolo 7 del

decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e precedenti norme di accesso al credito

ordinario della Cassa depositi e prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la

riduzione è concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel

biennio 1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999 o con i criteri

2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del tasso di interesse sugli stessi mutui è

aumentata a 100 punti base. Le modalità tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto

del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro

dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, entro il 30 aprile 2000.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione

firmata rispettivamente dai presidenti della regione e della provincia o dal sindaco e dal responsabile

del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza,

il Ministro dell'interno.

8.  (53).

9. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle

disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle

successive disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui al

decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione è rinviata al 1° gennaio 2001, o del

decreto legislativo che sarà emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge 13

maggio 1999, n. 133. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato

per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n.

448 del 1998.

10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31

dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli

avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli

immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta

per gli anni 1994, 1995 e 1996;

c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;

d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse

negli anni dal 1993 al 1998.

11.  (54).

12. Fino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota

ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione

principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice

civile.

13. La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto nei riguardi dei comuni che, nel periodo di cui al

medesimo comma, abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.

14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali

e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente

alla data di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31

dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000

hanno effetto dal 1° gennaio 2000.

15. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno provvede il Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47,

comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti estranei alle

amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003.

16. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a

statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma

2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

17. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «20 per cento a

decorrere dal 1° gennaio 1998» sono aggiunte le seguenti: «e fino ad un massimo del 50 per cento a

decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si

arrotondano al mezzo metro quadrato».

18. L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire

117.129 miliardi.

19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei

ruoli non erariali, sono prorogati al 29 febbraio 2000.

20. È soppressa l'indennità di lire 2 per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente

con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della legge

18 dicembre 1973, n. 836.

 

 

31. Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

 

1. La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua modalità di intervento atte a ridurre gli oneri di

ammortamento dei mutui in essere relativi a enti locali e loro consorzi, esclusi quelli a carico dello

Stato, entro un importo complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue.

2. La riduzione di cui al comma 1 è da ritenere aggiuntiva a quelle che fossero state già deliberate dal

consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23 novembre 1999.

 

 

32. Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

 

1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali previsto dalla legge 15

marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, qualora

la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai

sensi del Capo I della predetta legge n. 59 del 1997, non risulti sufficiente ad assicurare la copertura

delle quote di risorse determinate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del 1997 e dell'articolo

7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la differenza è coperta mediante corrispondente

riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residuate alla competenza statale negli stati di previsione

delle amministrazioni interessate. Tale riduzione è operata con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

sentito il Ministro competente. La riduzione può essere effettuata anche con riferimento a

stanziamenti previsti da disposizioni di legge.

 

 

33. Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

 

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni,

le parole: «dal 1° gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «dai termini previsti dal regime

transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere

alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al

comma 2».

2.  (55).

3.  (56).

4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è abrogato il

comma 3.

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono

soppresse le parole: «a decorrere dall'esercizio finanziario 1999».

6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono abrogati il

secondo periodo della lettera d) del comma 1 e i commi 2, 3 e 4.

7. Il numero 5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è

abrogato.

 

 

34. Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario.

 

1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilità interno, promuove le necessarie intese tra le regioni

affinché queste provvedano, a decorrere dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un

organismo comune avente per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e servizi

delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonché la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse

tipologie di beni.

 

 

Capo III - Interventi in materia previdenziale

 

35. Gestioni previdenziali.

 

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c),

della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti,

alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS; b) ai sensi

dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di

cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali

ed alla gestione artigiani, è stabilito per l'anno 2000, rispettivamente, in lire 496 miliardi ed in lire 123

miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono

determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi

complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14

della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a), della

somma di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a

completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti

pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 88

miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

2. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al quinto periodo, introdotto

dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: «, per gli

esercizi 1998 e 1999,».

 

 

36. Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL.

 

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri

delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, definisce modalità e tempi di una o più operazioni

di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro

attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti

finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra

primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 30

aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive

modificazioni.

 

 

37. Contributo su pensioni con importo elevato.

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti

pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori

al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto,

sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento secondo modalità e

termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2,

della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalità stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima

legge; con il decreto previsto dal predetto articolo 9, comma 3, vengono stabiliti modalità, condizioni e

termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi

non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.

564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto

compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

 

 

38. Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche

e disposizioni in materia di sgravi contributivi.

 

1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del

Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in

ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione

loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura

prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di

aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione

pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando

ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere

effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina,

che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione

che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora non intendano avvalersi della facoltà di

accreditamente dei contributi di cui al medesimo comma 1 secondo le modalità previste dall'articolo 3,

comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, non effettuano

i versamenti relativi.

4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che

non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31

dicembre 1998 secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto

legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'articolo 59 del testo

unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto alle aziende

che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e

integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le attività dagli stessi effettivamente svolte

nei predetti territori.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio

2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni già versate e

le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.

 

 

39. Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti.

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi

forma ai componenti delle autorità indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono

equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad

enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile: a) fino a

concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della

nomina a componente dell'autorità od organismo ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che

sarebbero spettati, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto

dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) nel limite del predetto massimale, negli

altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano attività di lavoro subordinato.

I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione

pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del

lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le

autorità e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attività nelle materie

contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

 

 

40. Norma di trasparenza.

 

1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che eroghino ai propri dipendenti trattamenti

pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonché quelli dipendenti dalle regioni a statuto

speciale, è fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti

dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i

dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni. Analoghi dati possono essere

forniti, con autonoma decisione, dagli Organi costituzionali.

 

 

41. Fondi speciali.

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per

l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale

addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti

all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti

i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i

predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito

del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa

vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione

al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il

contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le

prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.

2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per i Fondi

soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al

medesimo comma 1:

a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende

elettriche private, è stabilito un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessive

lire 4.050 miliardi, da erogare in rate annue di eguale importo nel triennio 2000-2002. Tale importo

include il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui

al comma 1. Il contributo può essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono

effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;

b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di

telefonia, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 150

miliardi annue.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei

versamenti di cui al comma 2, nonché le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS.

 

 

42. Fondo di previdenza per il clero.

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge

22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i

ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato di lire 800.000 annue,

fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata

legge n. 903 del 1973.

2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 è stabilita l'elevazione a 68 anni dell'età anagrafica per il

diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio

2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale è stabilita l'elevazione

del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati

i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n.

903, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione. L'età anagrafica per il

pensionamento di vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che possono far valere

un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni.

3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto

dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre

1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del

1973 e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianità

contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella

riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito

minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo

comma dell'articolo 15 della citata legge n. 903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito

minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 è ordinato con il sistema tecnico-finanziario a

ripartizione.

5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, le parole: «pari a quello

ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento» sono sostituite

dalle seguenti: «pari a quello fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni deficitarie».

6. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1 è estesa ai sacerdoti e ai

ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle

Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza

italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti.

 

 

43. Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa.

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del

personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è soppresso. A

decorrere dalla medesima data è istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale è iscritto

obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato

Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una

posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva

vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di facoltà

di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.

2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:

a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella

misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;

b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità

assicurative e le anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di

ricongiunzione di periodi assicurativi;

c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31

dicembre 1999.

3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché

quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente,

presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1

restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato amministratore, la cui composizione

ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto

dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello Stato Spa

adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità

entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su

base annua, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello

Stato Spa a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e

della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del predetto personale nei

ruoli dell'INPS.

6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed

amministrazioni interessati sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuità delle

funzioni.

7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o più decreti del Ministro

del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica.

 

 

44. Disposizioni in materia di obblighi contributivi.

 

1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.

510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa all'adempimento degli

obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di

riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle

imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

 

 

45. Disposizioni in materia di autotrasporto.

 

1. A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa annua di lire:

a) 41 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge

28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;

b) 23 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-

legge n. 451 del 1998;

c) 90 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-

legge n. 451 del 1998.

 

 

Capo IV - Strumenti di gestione del debito pubblico

 

46. Mutui con oneri a carico dello Stato.

 

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a rinegoziare,

in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale

carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per

operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati,

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere

emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sui risultati dell'attuazione del

presente articolo.

 

 

47. Rimborso dei buoni postali.

 

1.  (57).

2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti locali, disciplinato ai sensi dell'articolo 50

del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, resta applicabile la

disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

 

48. Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità.

 

1.  (58).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può autorizzare interventi di

gestione delle disponibilità liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la

redditività, affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di

compatibilità finanziaria.

3. Su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a

qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale

di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno

1998, n. 213.

 

 

TITOLO IV

Interventi per lo sviluppo

 

Capo I - Disposizioni per agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione

 

49. Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità.

 

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio

2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il

complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3

milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del

bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente

all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei

datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e

mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6

della legge 29 dicembre 1987, n. 546, è rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre

gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla ridefinizione dei contributi

dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento che preliminarmente

consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a

decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti

del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura

finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire

255 miliardi e in lire 625 miliardi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.

3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti

dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettere o) e s), nonché degli oneri derivanti dall'articolo 60

della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per

ciascuno degli anni 2000 e 2001, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.

4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote contributive dovute dai

datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale

obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono così modificate:

a) per i datori di lavoro:

1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1,

comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura del 23,81 per

cento;

2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto

dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è soppresso;

3) il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del 2,48 per cento;

4) il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22 per cento;

5) il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello 0,57 per cento;

b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il

personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è

stabilito nella misura dell'8,89 per cento.

5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate

all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).

6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è abrogato.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4, valutato complessivamente in lire 340

miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno

2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;

b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del

Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati

successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai

sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati

versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio

nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un

assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta

alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero per la quota

differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si

verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale

della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai

nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o

assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come

individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore

nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia

superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei

casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza,

qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi

antecedenti alla nascita.

9. L'assegno di cui al comma 8, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato dall'INPS, a

domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla

nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

10. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

11. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 8 sono rivalutati al 1°

gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

12. A decorrere dal 1° luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai

sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela

economica della maternità, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n.

448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento

preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al

comma 11.

13. Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora

concessi o erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del

minore.

14. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e

della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le

disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in

vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai

sensi della disciplina previgente.

15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui ai commi 1,

3 e 4, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188

miliardi a decorrere dall'anno 2002.

16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi

connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, ed

a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000, è istituito presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti

interessati è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

50. Misure per l'occupazione.

 

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «a decorrere dal

periodo di imposta» fino a: «un milione di lire annue» sono sostituite dalle seguenti: «un credito di

imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso

al 1° gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi».

 

 

51. Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo.

 

1. All'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «0,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «un punto

percentuale»;

b) al terzo periodo, le parole: «di un punto percentuale» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti

percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali»;

c) al quarto periodo, le parole: «e agli assegni al nucleo familiare» sono sostituite dalle seguenti: «,

agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera»;

d)  (59).

2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.

335, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di

entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge. Tale facoltà di

riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque

annualità. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i

Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, è stabilita la

disciplina della facoltà di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre

1996, n. 564, tenendo conto della parametrazione con le retribuzioni del periodo considerato e

valutando quale aliquota di riferimento l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda.

3. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «a titolo di deduzione forfettaria

delle altre spese;», sono inserite le seguenti: «la riduzione è pari al 6 per cento, se alla formazione del

reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo

complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista

dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative

pertinenze;».

4. La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo articolo

50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del presente articolo, le parole:

«al 6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 7 per cento», a decorrere dal 1° gennaio 2001.

 

 

52. Incremento delle pensioni sociali.

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della

legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8

agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili.

2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e

dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che

consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o

dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici

adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.

 

 

53. Libri di testo.

 

1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad

applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per

l'anno 2000.

 

 

54. Ulteriori finanziamenti.

 

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-

2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno

terminale ivi indicati.

2. È autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura

degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

3.  (60).

4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997,

n. 266, nonché all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è prorogato al 31 dicembre 2000 per

gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della

direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.

5. Ai fini della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il

decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede a

rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni, le modalità ed i criteri per la concessione e

l'erogazione dei benefìci, le modalità di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti in

essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora più elevati di quello determinato sulla

base del tasso di riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto percentuale. L'articolo

15 e l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37

della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto

attuativo del presente comma.

6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il comma 3

dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative

connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di cui alla predetta legge n. 317 del 1991. Le

disposizioni del presente comma operano anche per le revoche già disposte per le quali alla data di

entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti

sanzionatori.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui

all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso di

riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.

 

 

55. Disposizioni per la Regione siciliana.

 

1. A saldo di quanto dovuto per gli anni dal 1991 al 2000, il contributo a titolo di solidarietà nazionale,

di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana è corrisposto mediante limiti di impegno

quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e di 94 miliardi di lire a decorrere

dal 2002.

 

 

56. Interventi in materia di sicurezza stradale.

 

1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi

annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla

tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la

realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con

decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica.

 

 

57. Disposizioni per il territorio del Sulcis.

 

1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio

1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1

dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse

finanziarie previste dal medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 15 miliardi

a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente

della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato

articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

 

58. Tutela dell'ecosistema marino.

 

1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero delle

politiche agricole e forestali alla Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), relativo alla

tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico, è

autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del Ministero delle politiche agricole e forestali

in ambito FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della

pesca nel mare Mediterraneo con particolare riferimento al Canale di Sicilia, è autorizzata la spesa di

lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

 

 

59. Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità.

 

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile all'interno

di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute

dei consumatori, a partire dal 1° gennaio 2000, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio

e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60 e dei

mangimi integratori contenenti farine e proteine animali sono tenuti al versamento di un contributo per

la sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo relativo, rispettivamente,

alla produzione e alla vendita dei suddetti prodotti. In caso di importazione diretta dei prodotti da parte

dell'utilizzatore finale, il contributo è dovuto da quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo

d'acquisto.

2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato,

per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali,

denominata «Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità», ai fini della successiva

ripartizione da effettuare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, per il finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati:

a) al potenziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto

ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie più diffuse;

b) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione dei consumatori a supporto dei

prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione

di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;

c) alla elaborazione, alla revisione e alla divulgazione dei codici di buona pratica agricola.

3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese

successivo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche

che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di

prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle

linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di

servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma

1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo

valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.

5. A partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di

ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del

presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al

comma 2 e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.

 

 

60. Disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto.

 

1. I termini temporali indicati nell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.

313, sono riferiti alla data di stipulazione dei contratti ad esecuzione continuata o differita.

 

 

61. Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del 1997.

 

1. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 marzo 1997, n. 59, destinate al

finanziamento di nuovi progetti finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere utilizzate

nell'anno 2000.

 

 

62. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

 

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono

prorogati:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-

legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive

modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano già stipulato accordi

ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700 milioni;

b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21,

terzo, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo

di 2500 unità, nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni;

c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000,

concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o

concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori

dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000

unità alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di cui

all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive

modificazioni. Il relativo onere è valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni;

d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni;

e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della legge 23

dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11 miliardi;

f) il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione e/o

riorganizzazione aziendale ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio

1996, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e n. 63 del 15

marzo 1996, in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con più di 1.500

unità facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque limitatamente ai lavoratori occupati in

unità produttive interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23

dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;

g) i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 81, comma 3, della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio

1993, n. 236;

h) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n.

144, nel limite di lire 10 miliardi;

i) i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n.

144, nel limite di lire 21 miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo della citata

lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).

2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b), limitatamente al trattamento di mobilità,

e), f), h) e i), è ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 è posto

a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente alla scadenza dei predetti

trattamenti, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 45, comma 23, della legge 17 maggio

1999, n. 144.

3. Fino al completamento del processo di ricollocazione i lavoratori ammessi ai benefìci della legge 9

marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto disposto dal comma 3

dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché i lavoratori che abbiano prestato servizio

continuativo come civili alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito dell'Alleanza atlantica,

o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano licenziati, in conseguenza di

provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi, accedono al trattamento

di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. L'ammissione al predetto

trattamento può essere concessa nel limite massimo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000,

2001 e 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 17, lettera g), primo periodo, le parole: «25 miliardi» sono sostituite dalle

seguenti: «35 miliardi»;

b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2000»; i relativi benefìci sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico del Fondo di

cui al comma 2 del presente articolo.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2000» e

le parole: «per l'anno 1999» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 1999 e 2000»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2000».

6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti

adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-

legge n. 390 del 1999.

 

 

63. Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare.

 

1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di

cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per l'inserimento

professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo

restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-

legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo

svolgimento delle attività in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario

contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.

144, le parole: «10 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «110 miliardi».

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 100 miliardi per

l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20

maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di

promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo

5, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2000. Al fine di

promuovere il ricorso ai predetti accordi nonché di favorire la creazione delle condizioni per la

stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con

proprio decreto, prevedere specifiche misure di agevolazione, anche di carattere contributivo, nel limite

massimo di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, preordinati allo scopo

nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'efficacia delle disposizioni di cui al

presente comma e l'adozione degli incentivi ivi previsti sono subordinate all'autorizzazione della

Commissione delle Comunità europee.

4.  (61).

 

 

64. Disposizioni in materia di lavoro temporaneo.

 

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  (62);

b)  (63);

c)  (64);

d)  (65);

e) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: «comma 2, lettera a),» sono inserite le seguenti: «ovvero

ai sensi dell'articolo 1, comma 3» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e le relative percentuali ai sensi

dell'articolo 1, comma 8».

2. Sono versate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, come

sostituito dal comma 1 del presente articolo, le somme versate ai sensi della previgente disciplina di cui

al medesimo articolo 5 destinate al finanziamento delle iniziative mirate al soddisfacimento delle

esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.

 

 

Capo II - Disposizioni per accelerare i processi di privatizzazione

 

65. Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa.

 

1.  (66).

2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30

dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

 

 

66. Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato.

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità previste dall'articolo

1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 1994, n. 474, sono individuate entro il 30 settembre 2000 le partecipazioni direttamente detenute

dallo Stato in società per azioni, di cui è consentita la dismissione, oltre che con le modalità di cui al

comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalità,

definite con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a realizzare la

massimizzazione del gettito per l'erario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della

cessione. L'individuazione può esclusivamente riguardare le partecipazioni di controllo di valore

inferiore a lire 100 miliardi, sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato,

nonché le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai fini degli obiettivi di politica

economica e industriale dello Stato. Le cessioni di cui al presente comma sono esenti dalle tasse per i

contratti di trasferimento delle azioni. Ad esse si applicano gli articoli 1 e 13 del citato decreto-legge n.

332 del 1994.

2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle società per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente

tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le modalità di cui

al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.

474.

3. I poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere introdotti esclusivamente per rilevanti

e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla

sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misura idonee e proporzionali alla tutela

di detti interessi, anche per quanto riguarda i limiti temporali; detti poteri sono posti nel rispetto dei

princìpi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non

discriminazione, e in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela della concorrenza

e del mercato.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, sono definiti i criteri di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 3, nel rispetto di

quanto previsto al medesimo comma; in particolare i poteri autorizzatori devono fondarsi su criteri

obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto nei commi 3 e 4 del presente

articolo.

 

 

67. Disposizioni particolari in materia di investimenti.

 

1. Per un programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del

Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel

periodo 2000-2006, è autorizzata la spesa non inferiore a lire 1000 miliardi a valere sulle risorse di cui

alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla tabella D della presente legge. Il CIPE

provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli

esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al

presente comma, assicurando i necessari finanziamenti ai «patti per la sicurezza» che accompagnano

gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.

 

 

TITOLO V

Norme finali

 

68. Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada.

 

1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che

il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai

sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del

verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132

e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del

codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo

accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai

medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.

3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge

15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli,

nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per

l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto è fissato in centottanta giorni.

5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti

adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-

legge n. 391 del 1999.

 

 

69. Rimborso della tassa sulle concessioni governative.

 

1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di

rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui

all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi.

2. L'importo di cui al comma 1 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad

apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà

a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23

dicembre 1998, n. 448.

 

 

70. Fondi speciali e tabelle.

 

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,

introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti

legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati, per

ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente

legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale

destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in

relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono

indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita

dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il

rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in

conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate

nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente

legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a

carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure

indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale,

riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere

impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per

ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già

assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi vigenti la cui

quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto

1978, n. 468, e successive modificazioni, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai

sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla

Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente legge.

 

 

71. Copertura finanziaria ed entrata in vigore.

 

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata

e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai

sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo

il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province

autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

 

 

Allegati e tabelle

 

Allegato A

(Articolo 8, comma 1)

 

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio

2000 e fino al 31 dicembre 2000 (67).

 

 

 

Tabella 1

(Articolo 9, comma 2)

 

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto

disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato

di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;

b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;

c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 50.000.000;

d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000;

e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;

f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;

g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000.

2. I processi amministrativi, quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano

ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella.

3. I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d)

del comma 1 della presente tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia

indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella

misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente tabella.

4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e II, del codice di

procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei giudizi di opposizione

alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Il contributo non è dovuto per i

procedimenti cautelari richiesti in corso di causa ai sensi dell'articolo 669-quater del codice di

procedura civile.

5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il contributo indicato alla

lettera c) del comma 1 della presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del

contributo dovuto è quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente tabella, ridotto alla metà.

6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, è dovuto un unico diritto

fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine.

 

 

Tabella 2

(Articolo 12, comma 2)

 

ALIQUOTE DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE

DELLE ACCISE DELLE EMULSIONI

 

Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura

variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

 

a)emulsione con oli da gas usata come carburanteLire 657.774 per mille litri b)emulsione con oli da gas usata come combustibile per

riscaldamentoLire 657.774 per mille litric)emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile

per riscaldamento:- con olio combustibile ATZLire 79.200 per mille

chilogrammi- con olio combustibile BTZLire 39.600 per mille

chilogrammid)emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:- con olio combustibile ATZLire 79.200 per mille

chilogrammi- con olio combustibile BTZLire 39.600 per mille

chilogrammi

 

 

 

Tabella 3

(Articolo 54, comma 1)

 

Anno 200020012002terminale(milioni di lire)1Legge n. 808 del 1985, articolo 3, primo comma,

lettera a); decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 6:

Settore aeronautico (Industria, commercio e artigianato -

6.2.1.16 - -45.000-2015cap. 7802)44.00020162Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5:

Interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici

(Belice) (Tesoro, bilancio e programmazione economica -

7.2.1.7 - -5.000-2015cap. 8573)5.00020163Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento Polizia di Stato, Arma dei carabinieri,

Corpo della guardia di finanza e Corpo nazionale dei vigili

del fuoco 30.000--2008(Interno - 7.2.1.2 - cap. 7401)-150.000-20094Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle

leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata,

Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre

1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con

decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 20.2.1.2 - cap. 9336)--5.0002016 5Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984,

articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3,

comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b

): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di

Venezia -50.000-2015(Lavori pubblici - 2.2.1.4 - cap. 7156)--50.0002016 6Legge n. 211 del 1992, articolo 9: Trasporto rapido

di massa -37.000-2015(Trasporti e navigazione - 2.2.1.6 - cap. 7068)--40.00020167Legge n. 211 del 1992, articolo 10: Trasporto rapido

di massa -9.000-2015(Trasporti e navigazione - 2.2.1.6 - cap. 7070)--10.00020168Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1, comma 3: Potenziamento e ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale

governativa -35.500-2015(Trasporti e navigazione - 2.2.1.3 - cap. 7033)--45.50020169Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e

92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986,

articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli

atenei (Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7114)-50.000-2015(Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7119)-10.000-2015

10Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 203, lettera b): Intesa istituzionale di programma Basilicata; decreto legislativo n. 76 del 1990, articolo 23, comma 2: Interventi di viabilità della Valle d'Agri (Lavori pubblici - 5.2.1.3 - cap. -15.000-20158067)--15.000201611Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 203, lettera b): Intesa istituzionale di programma Friuli-Venezia Giulia; decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1978, articolo 1: Interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.17 - cap. 7281)-30.000-201512Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria e Marche) (Tesoro, -9.000-2015bilancio e programmazione economica - 20.2.1.2 - cap. 9332)--10.000201613Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 5: Parco autobus -67.000-2015(Trasporti e navigazione - 2.2.1.5 - cap. 7056)--62.000201614Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.15 - cap. 7262)-40.000-201515Legge n. 413 del 1998, articolo 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del -45.000-2015mare (Trasporti e navigazione - 4.2.1.4 - cap. 7265)--41.000201616Legge n. 426 del 1998, articolo 4, comma 8: Piano di risanamento ambientale dell'area portuale di Genova (Ambiente - 1.2.1.4 - cap. 7081)--4.000201217Legge n. 140 del 1999, articolo 8: Fondo per l'innovazione degli impianti a fune (Industria, commercio e artigianato - 6.2.1.16 - cap. 7803)-5.000-2015 18Legge n. 144 del 1999, articolo 32, comma 5: Interventi di -25.000-2015sicurezza stradale (Lavori pubblici - 2.2.1.3 - cap. 7125)--40.000201619Legge n. 144 del 1999, articolo 43, comma 1: Opere funzionali al progetto Malpensa 2000 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.54 - cap. 7705)-30.000-2015TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI30.000657.500438.500-SPESA COMPLESSIVA ANNUA30.000687.5001.059.000-

 

 

 

Prospetto di copertura

(Articolo 71, comma 1)

 

(Omissis)

 

 

 

Tabella A

 

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente

 

(Omissis)

 

 

 

Tabella B

 

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale

 

(Omissis)

 

 

 

Tabella C

 

Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata

alla legge finanziaria

 

(Omissis)

 

 

 

Tabella D

 

Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto

capitale

 

(Omissis)

 

 

 

Tabella E

 

Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni

legislative di spesa precedentemente disposte

 

(Omissis)

 

 

 

Tabella F

 

Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

 

(Omissis)

 

 

 

Allegato n. 1

(Articolo 70, comma 7)

 

Elenco delle leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3,

lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni (articolo 2,

comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208).

 

(Omissis)

 

 

 

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.

(2) Aggiunge i commi da 2-ter a 2-nonies, all'art. 7, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

(3) Aggiunge la lettera f-bis) all'art. 3, comma 109, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(4) Sostituisce il comma 14 dell'art. 14-bis, L. 25 gennaio 1994, n. 86.

(5) Il presente comma sopprime le parole: «aventi valore significativo» al comma 86 dell'art. 3, L. 23

dicembre 1996, n. 622, ed aggiunge un periodo allo stesso comma 86.

(6) Sostituisce il comma 99 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 622.

(7) Aggiunge il comma 99-bis all'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 622.

(8) Sostituisce il comma 100 all'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 622.

(9) Sostituisce il comma 1 dell'art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(10) Sostituisce il comma 3 dell'art. 44, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(11) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 43, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(12) Inserisce le parole: «a parità di prezzo» dopo le parole «Hanno titolo di priorità» nel comma 9

dell'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 560, ed aggiunge un periodo, dopo l'ultimo, al medesimo comma 9.

(13) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(14) Sostituisce con i commi 2 e 2-bis, l'originario comma 2 dell'art. 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.

917.

(15) Aggiunge il comma 2-ter all'art. 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(16) Aggiunge due periodi dopo il quinto all'art. 13-bis, comma 1, lettera c), D.P.R. 22 dicembre

1986, n. 917.

(17) Aggiunge il comma 1-quater all'art. 13-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(18) Aggiunge l'art. 13-ter al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(19) Aggiunge la lettera a-bis) all'art. 48-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(20) Sostituisce il comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

(21) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(22) Sostituisce il comma 6 dell'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(23) Aggiunge un periodo al comma 10-bis dell'art. 67, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(24) Aggiunge la lettera d-ter) all'art. 2, D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.

(24/a) Il attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 29 dicembre 1999.

(25) Sostituisce la lettera e) del comma 10 dell'art. 8, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(26) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(27) Sostituisce il comma 9 dell'art. 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(28) Sostituisce l'art. 50, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

(29) Sostituisce il comma 2 dell'art. 2 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

(30) Sostituisce, con le attuali note da I a V, le originarie note da I a VII all'art. 4 della tariffa

allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

(31) Sostituisce il comma 1 dell'art. 17, L. 6 marzo 1976, n. 51.

(32) Sostituisce il comma 2 dell'art. 17, L. 6 marzo 1976, n. 51.

(33) Sostituisce il comma 1 dell'art. 28, L. 28 gennaio 1994, n. 84.

(34) Sostituisce la lettera c) del comma 10 dell'art. 8, L. 23 dicembre 1998, n. 448, con effetto della

data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui allart. 8,

comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato successivamente alla data di entrata in

vigore della presente legge.

(35) Aggiunge un periodo, dopo il secondo, alla nota 1) dell'art. 26, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

(36) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 17, L. 5 dicembre 1986, n. 856.

(37) Sostituisce i commi 3 e 4 dell'art. 18, L. 29 dicembre 1993, n. 580.

(38) Sostituisce la lettera f) del comma 2 dell'art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(39) Sostituisce il comma 3 dell'art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(40) Aggiunge due periodi al comma 2 dell'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(41) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(42) Sostituisce il comma 3 dell'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(43) Aggiunge il comma 3-ter all'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(44) Sostituisce, con i commi 18 e 18-bis, il comma 18 dell'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(45) Aggiunge i commi 20-bis e 20-ter all'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(46) Sostituisce il comma 4 dell'art. 38, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(47) Aggiunge la lettera a-bis) all'art. 1, comma 1, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

(48) Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146.

(49) Aggiunge un periodo al comma 15 dell'art. 72, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(50) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 19, D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178.

(51) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 19, D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178.

(52) Sostituisce, con sei periodi, l'originario secondo periodo del comma 1 dell'art. 28, L. 23

dicembre 1998, n. 448.

(53) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 28, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(54) Aggiunge quattro periodi al comma 4 dell'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

(55) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 49, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(56) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 49, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(57) Aggiunge l'art. 178-bis al D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

(58) Aggiunge un comma all'art. 8, L. 22 dicembre 1984, n. 887.

(59) Aggiunge un periodo al comma 16 dell'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(60) Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 11, D.L. 29 agosto 1994, n. 516.

(61) Aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 78, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(62) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 1, L. 24 giugno 1997, n. 196.

(63) Sostituisce la lettera a) del comma 4 dell'art. 1, L. 24 giugno 1997, n. 196.

(64) Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 2 dell'art. 4, L. 24 giugno 1997, n. 196.

(65) Sostituisce l'art. 5, L. 24 giugno 1997, n. 196.

(66) Sostituisce il comma 3 dell'art. 2, L. 26 novembre 1993, n. 489, al fine di sopprimere

dall'oggetto sociale del Mediocredito centrale S.p.a. le limitazioni operative previste dall'art. 2, comma

3, L. 26 novembre 1993, n. 489.

(67) Sostituisce la tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle

successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, ai sensi dell'art. 8, comma 1,

della presente legge.