L. 24 dicembre 1993, n. 537 (1).
Interventi correttivi di finanza pubblica.


Capo I - Disposizioni in materia di spesa

(Giurisprudenza)

1. Organizzazione della pubblica amministrazione. - 1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonché le amministrazioni ad ordinamento autonomo;
b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e
prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;
c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.
2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi,
nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (2), e nel decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (3), e successive modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni
e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in
materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di
governo della spesa;
c) riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e le
attività istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane
allo scopo di programmare le iniziative per l'internazionalizzazione dell'economia italiana, riorganizzare
e programmare in maniera coordinata le attività economiche provinciali, regionali e nazionali;
d) possibilità di istituzione del Segretario generale;
e) diversificazione delle funzioni di staff e di line;
f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di
organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;
g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei
tempi dell'azione amministrativa;
h) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno,
sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni organizzative;
i) introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e di controllo interno,
con istituzione di ruoli unici interministeriali;
l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(2), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3), di potestà regolamentare nelle
seguenti materie e secondo i seguenti princìpi:
1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo e amministrazione;
2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per
corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non
permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;
3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista
dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2);
4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonché di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione;
5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e
l'efficacia della pubblica amministrazione;
m) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse
pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o
altri enti, nonché di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il
ricorso all'autorità giudiziaria;
n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle
regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici
periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti;
o) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione,
sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a livello regionale e sub-
regionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, nonché di gestione;
p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la
concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.
3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei
regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni
permanenti competenti per la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle
 Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.
5. In ogni regione e provincia è istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (4), e successive modificazioni, nonché al conferimento delle competenze già attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza.
7. Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.
8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.
9. E' istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.
10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.
12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolata in:
a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonché per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;
b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.
13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
 legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (5), sulla base dei seguenti criteri:
a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;
b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2, lettera l), n. 1);
d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;
e) le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato Spa sono esercitate da un'apposita unità di controllo.
14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione è rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'articolo 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon
 andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.

15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai
 compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.
17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
 n. 400 (6), entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.
18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria.
19. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (6), è riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.
20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo.
21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di
 armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.
22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 (7), e successive modificazioni, è ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (8), sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.
23. E' soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 (9).
24. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (6), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e princìpi:
a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di
 programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;
b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali;
c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;
d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;

e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori.
25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (6), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo (9/a).
26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.
27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (10).
28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (6), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e princìpi:
a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;
b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (11);
c) ridurre il numero dei componenti;
d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (12), e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare
 rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.
29. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.
30. L'Autorità per l'Adriatico è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (11). La legge 19 marzo 1990, n. 57 (13), e le successive disposizioni modificative ed integrative sono abrogate.
31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa
 riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.
32. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.
33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (11), e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (12), e successive modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:
1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime;
2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti;
3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti;

5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:
5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;
5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;
5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;
b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;
c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione delle pensioni di reversibilità, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;
d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate;
e) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;
f) soppressione degli enti.
34. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti già esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i princìpi di cui al comma 33.
35. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.
36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (11), e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (12), e successive modificazioni:
a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;
b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;
c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione;
d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.
37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33 e alla lettera
 a) del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259 (14).
38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni.
39. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52.
40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione è tenuto a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero del tesoro, la detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti può fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
 (15).

41. Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).
42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829 (16), e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato Spa del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonché dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale può essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilità. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono
 funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti.



(Giurisprudenza)

2. Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi. - 1. Con regolamento da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (17), è disciplinata la materia dei progetti finalizzati
all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per
obiettivo, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli
articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (18), al cui
finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro,
istituito dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (19), e successivamente integrato (19/a).
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di selezione dei progetti finalizzati e dei
progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame e di
approvazione, e stabilisce le modalità di determinazione dei compensi dei componenti degli organi di
valutazione (19/a).
3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla
l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico-
scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato è
di cinque membri, il compenso dei componenti è stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli
stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (19), e successive modificazioni
(19/a).
4. Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro è ridotto di lire 14 miliardi (19/a).
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente
articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (20),
e successive modificazioni (20/a).
6. Il comma 3 dell'art. 10, L. 29 dicembre 1988, n. 554 (21), si interpreta nel senso che i progetti
possono comportare o consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea di regole o procedimenti
derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilità generale dello Stato.
L'individuazione di tali progetti è effettuata con il decreto di approvazione del Presidente del Consiglio
dei ministri. Sugli atti e sui provvedimenti attuativi dell'art. 26, L. 11 marzo 1988, n. 67 (20), e
successive modificazioni, il controllo di legittimità della Corte dei conti è esercitato in via consuntiva
(20/a).
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti
governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400 (22), sono dettate
norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui
all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi
procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o
pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con
effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse
amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei
relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione,
ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a
quelle di cui all'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (23), e successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti
amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie
dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.
10
(24).
11. Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400 (22), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 10 non si applica, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza,
 abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali (24/a).
12 (25).
13 (26).
14. In caso di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici nonché di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all'art. 81, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (27), qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 (22), e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione.
15. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
 legge, dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (28). Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (29), relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonché le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale.



(Giurisprudenza)

3. Pubblico impiego. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9
agosto 1993, n. 295 (30), nel corso del 1994 non possono essere assunti più di 320 magistrati con
decorrenza non anteriore al 1° giugno 1994, nel corso del 1995 non più di 310 magistrati con
decorrenza non anteriore al 1° febbraio 1995 e non più di altri 310 con decorrenza non anteriore al 1°
dicembre dello stesso anno.
2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163 (31), convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia
penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non
ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unità nell'anno 1994. Per le
restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno
1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996.
3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonché quelle relative ai concorsi già
banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore
al 1° marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1° settembre 1994.
4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di
previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48
miliardi nel 1994.
5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (32), provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla
verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di
atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle
attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o
potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione
richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro (32/a).
6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente
rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonché ai posti per i quali, alla stessa
data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli
inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le
liste di collocamento ai sensi dell'art. 16, L. 28 febbraio 1987, n. 56 (33), e successive modificazioni, e
dei commi 4-ter e 4-sexies dell'art. 4 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 (34), convertito, con modificazioni,
dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 (33/cost).
6-bis. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che,
adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in
modo difforme dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, e successive
modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente comma si applica agli
enti locali ancorché dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino i
rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 del presente articolo, così come modificato
dall'art. 2 del D.L. 27 agosto 1994, n. 515 (34/a).
7. Restano comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del 10 per cento previsto dal comma
8, le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3 (35), e dalla L. 15 ottobre 1986, n. 664
(35), concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonché dalla L. 9 maggio 1989, n. 168 (36), e successive
modificazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal
D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106 (37), istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.
8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere,
previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante
ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a
nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo
fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (38) (33/cost).
9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali ha provveduto il D.L. 18
gennaio 1992, n. 9 (39), convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217, le assunzioni
dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti
indicati nel predetto decreto-legge, integrati, per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili nei
ruoli delle stesse amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti dal medesimo decreto-legge,
da aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, tenuto conto
delle complessive esigenze funzionali delle amministrazioni.

10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (40), per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresì prorogate sino al 31 agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione
 delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (41).
12. Le disposizioni di cui all'art. 132 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (42), si applicano anche al personale degli enti locali di cui al comma 11.
13. Le procedure indicate dall'articolo 35 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (42), e successive modificazioni, si applicano al personale di cui all'art. 12 della L. 28 ottobre 1986, n. 730 (43), e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. A tal fine detto personale è equiparato a quello di cui al predetto art. 35, comma 2, lettera a).
14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989
(43/a), dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio:


                             COMUNI                            
   +---------------------------------------------------------+ 
   |      Fascia demografica      |       Rapporto medio     | 
   |                              |   dipendenti/popolazione | 
   |------------------------------|--------------------------| 
   | fino a          999 abitanti |           1/95           | 
   | da  1.000 a   2.999 abitanti |           1/100          | 
   | da  3.000 a   9.999 abitanti |           1/105          | 
   | da 10.000 a  59.999 abitanti |           1/95           | 
   | da 60.000 a 249.999 abitanti |           1/80           | 
   | oltre       249.999 abitanti |           1/60           | 

                                                               
                            PROVINCE                           
   +-----------------------------------------------------------+
   |        Fascia demografica         |     Rapporto medio    |
   |                                   |dipendenti/popolazione |
   |-----------------------------------|-----------------------|
   | fino a           299.999 abitanti |          1/520        |
   | da   300.000 a   499.999 abitanti |          1/650        |
   | da   500.000 a   999.999 abitanti |          1/830        |
   | da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti |          1/770        |
   | oltre          2.000.000 abitanti |          1/1000       |



A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52 (44).
15. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) non ancora privatizzate che svolgano attività di assistenza a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (44/a), non opera qualora tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo art. 31, comma 1.
16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente articolo, alla scuola si applica l'art. 4, all'amministrazione della giustizia si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo, all'università e agli enti di ricerca si applica l'art.5. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 del presente articolo, alla sanità si applica l'art. 8, commi da 1 a 8.
17. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 4-bis del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (45), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, nonché quella dell'art. 24 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 (46).
18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità, è consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unità.
19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio (33/cost) (46/a).

20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente articolo assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'art. 36, comma 1, lettere b) e c), e dall'art. 42 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (44/a).
21. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacità e delle attitudini.
22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonché per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (47), non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico
 1994-1995 (47/a).
23. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi (33/cost) (47/b).
24. La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si applica al personale della scuola e alle istituzioni universitarie, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui all'art. 24, della L. 28 febbraio 1987, n. 56
 (46); non si applica inoltre al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
25. Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le autorizzazioni di spesa di cui alla L. 24 dicembre 1976, n. 898 (48), così come modificata e integrata dalla L. 2 maggio 1990, n. 104 (48), sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni.
26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono rideterminare, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi a concorso, ove non risulti già intervenuta l'assegnazione di sede.
27. Non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un anno.
28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi da 5 a 27 determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.
29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonché dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente è assegnato, i motivi del provvedimento, nonché la permanenza di tali motivi (33/cost).
30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro (33/cost).
31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della
legge 29 marzo 1983, n. 93 (49), e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. E' vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari.


32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la L. 20 maggio 1970, n. 300 (50). Durante i
periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale
obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti
all'erogazione delle stesse.
33. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n.
300 (50), deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte
della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso.
34. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dà attuazione a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (51), e
successive modificazioni.
35. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia, che provvedono alle
finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
36. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, del
D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (52), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438.
37 (33/cost) (53).
38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(54), non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37
del citato testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (54/a), come sostituito dal comma
37 del presente articolo (33/cost).
39 (33/cost) (55).
40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di congedo straordinario previsti
dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché ai
lavoratori per i quali è previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle
categorie elencate all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da
una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto
del Ministro della sanità nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali
ricorrenti (55/a).
40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo staordinario può essere
collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni
lavorativi (55/b).
41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni
ancorché i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 (54/a), e successive modificazioni (33/cost) (55/c).
42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (54/a), sono abrogate tutte le disposizioni, anche
speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (54/a), e successive modificazioni ed
integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per
attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche (55/d).
43. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina delle indennità di servizio e degli
assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in
servizio all'estero.
44. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 43 il Governo si atterrà ai seguenti
princìpi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:
a) contenimento complessivo della spesa;
b) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro natura non retributiva, sulla
base degli oneri connessi al servizio all'estero;
c) individuazione dei criteri per la determinazione del trattamento economico complessivo che, per
le componenti di cui alla lettera b), deve essere commisurato alle necessità di rappresentanza derivanti
dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo alle esigenze delle singole sedi, ai carichi di famiglia, al
costo della vita con particolare riferimento a quello degli alloggi e del personale domestico e dei servizi,
agli oneri di varia natura derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto altresì dei
meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi della Comunità europea e negli altri
Paesi maggiormente industrializzati; previsione, per il trattamento metropolitano del personale
istituzionalmente chiamato a svolgere periodico servizio presso gli uffici all'estero, di specifiche
indennità collegate alle effettive esigenze del servizio;

d) previsione di aggiornate e puntuali procedure di controllo e verifica sull'effettuazione delle spese di rappresentanza.
45. Ad analoghi princìpi e criteri, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia per le categorie di dipendenti non disciplinate dal comma 44.
46. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 43, 44 e 45, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.
47. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere delle rappresentanze sindacali, anche in base alle comunicazioni da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (56), dichiara l'eccedenza dei dipendenti
 pubblici, in conseguenza: dell'attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro, con le modalità stabilite nel comma 5 del presente articolo (33/cost) (56/a) (56/b).
48. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collocati in disponibilità. Ad essi è corrisposta, per la durata della disponibilità, un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorché connesso a servizi e funzioni di carattere speciale. L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare. Il periodo di disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del personale, e non può superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili per una sola volta e con un trattamento inferiore del 20 per cento rispetto a quello del precedente biennio sulla base di criteri generali ed
 obiettivi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per ulteriori dodici mesi. Tale proroga non può essere applicata a dipendenti pubblici che abbiano rifiutato la proposta di trasferimento nel corso del periodo di collocamento in disponibilità (33/cost) (56/a) (56/b).
49. Sono escluse dalla collocazione in disponibilità le categorie protette assunte in base alle vigenti norme (56/b).
50. Per il collocamento in disponibilità, il Governo, con il regolamento di cui al comma 52, determina criteri generali di priorità. Questi assicurano che la percentuale degli appartenenti a un sesso non possa essere superiore alla percentuale del personale dello stesso sesso presente nel profilo professionale dell'ufficio interessato. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125 (56/b) (57).
51. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilità volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilità. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso ai pubblici concorsi (33/cost) (56/b).
52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 51 del presente articolo, anche in relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (56) (56/b).
53. L'articolo 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (58), si interpreta nel senso che l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall'articolo 3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425 (58).
54. All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (58), sono soppresse le parole "sull'equo indennizzo,".
55. L'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (58), si interpreta nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della determinazione dello stipendio spettante al 1° gennaio 1986 e al 1° gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (58), per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli
 eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma, sono conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

56. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa, la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio da dirigente generale dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (58), o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dal quarto comma del medesimo articolo.
Tale servizio e tale anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (59), e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (60). A tale ultimo fine non è altresì consentita, nei confronti di tutto il personale, la valutazione delle maggiori anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (61).
57. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (62), ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.
58. L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente.
59. L'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (62), è abrogato.
60. Le disposizioni di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (61), e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221 (59), e 15 febbraio 1989, n. 51 (60), si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purché in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse.
61. L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (59), si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (59), è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1° gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa (62/cost).
62. Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali comunque vengono corrisposti compensi o indennità di qualsiasi genere per l'espletamento di attività non istituzionali non compete l'indennità di cui al comma 61, salvo il diritto di opzione (62/a).
63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.
64. L'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (59), si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziali passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425 (59), e nei confronti di tutto il personale interessato ancorché collocato a riposo in data anteriore al 1° luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (59), è effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza.
65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (63), per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958 (64), e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 958 del 1986 (64) è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

66. Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente ed autonomo contenute nella presente legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria capacità di spesa (33/cost).


4. Pubblica istruzione. - 1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni di alta
cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione ed in particolare le Accademie di belle arti, le
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno personalità
giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti,
con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo.
2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di
autofinanziamento e approva il bilancio.
3. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare
proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del
tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (63), saranno stabilite le
istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi
adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale
e il controllo dei costi anche su base comparativa.
5 (65).
6. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è delegato ad adottare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul relativo schema, uno o più
decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (66).
7. I decreti legislativi di cui al comma 6, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri sottoindicati,
determinano:
a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e
di ridimensionamento degli istituti di cui al comma 1 da formulare anche sulla base delle esigenze e
delle proposte degli enti locali, nonché le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove
disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica. Il predetto piano, avuto
riguardo all'età degli alunni, al numero degli handicappati inseriti, alle zone definite a rischio per
problemi di devianza giovanile e minorile, terrà in specifica considerazione la necessità e i disagi che
possono determinarsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle comunità e zone montane e
nelle piccole isole;
b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che
consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità
curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;
c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o
associazioni;
d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle
istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, e la capacità di stipulare le
convenzioni anche con gli enti locali per la eventuale gestione dei servizi che essi sono tenuti ad
erogare sulla base delle disposizioni vigenti;
e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su
reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri
indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;
f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di utilizzazione, nonché le modalità
di reclutamento, senza aggravio di spese, dei docenti per attività extracurricolari, tenuto conto
dell'autonomia finanziaria degli istituti;
g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche del contributo ordinario per il funzionamento
amministrativo e didattico, e del contributo perequativo, entrambi a carico dello Stato, nonché delle
entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del
diritto allo studio;
h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e
strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti
di istruzione secondaria superiore;
l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli istituti di educazione, tenendo conto delle
loro specificità ordinamentali;
m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e dei doveri, delle modalità di
partecipazione alla vita della scuola, nonché il comitato degli studenti da istituirsi in ogni scuola
secondaria superiore, il quale esprime pareri e formula proposte direttamente al consiglio di istituto;

n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 (66), quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato, a richiesta, del personale comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 (66), che sia giunto al termine del periodo massimo di comando previsto dalla legge;
o) il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come organi di partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche nel rispetto della libertà di insegnamento, da parte delle diverse componenti e delle famiglie, da valorizzare in relazione al rafforzamento dell'autonomia scolastica, nonché le modalità di elezione dei componenti del consiglio di circolo o di istituto e quelle di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi, anche mediante procedure elettorali di secondo grado.
8. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogata di un anno.
9. [A decorrere dal 1° gennaio 1994 il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei Distretti scolastici è affidato all'Ente poste italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche ai
 fini della graduale attuazione del nuovo sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie] (66/a).
10. E' anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (67). Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.
11. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti locali, si procede con separato provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni-classi, tenendo conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia in particolare delle aree montane, nonché della presenza di alunni portatori di handicap. Per gli eventuali accorpamenti, si procede a partire dalle classi iniziali (67/a).
12. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (67).
13. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 12. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
14. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 6.
15. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 47 a 52, non si applicano al personale del comparto scuola.
17. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (68).

18. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (69), e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per
 cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.
19. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.
20. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (68), sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.
21. Dalla medesima data del 1° gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (70), sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.
23. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 22 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.
24. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.
25. Nelle materie disciplinate dal presente articolo, sono
 fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689 (71), e successive modificazioni, e del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (71).



(Giurisprudenza)

5. Università. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato
alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese
per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture
universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di
interesse nazionale di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394 (72);
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a
carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e
in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel
rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394 (72), e del comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre
1986, n. 910 (73);
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità
finanziarie di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (74), e
successive modificazioni, relative al personale delle università, le disponibilità finanziarie per la
completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente, nonché le disponibilità
finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.
3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da
ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese
sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di
riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza
permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di
qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.
4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione
alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di
ricerca di rilevante interesse nazionale.
5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai
piani di sviluppo.
6. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5
per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.
7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è
determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di
cui al comma 1, lettera a).
8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà
progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà aumentata almeno di pari
importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in
conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei
differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle
risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei.
9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato
giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le
norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono
attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto,
provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.
10. L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già
assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 (75), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente già assegnati alla data
del 31 agosto 1993, nonché dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993.
Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono effettuate compatibilmente con gli
stanziamenti progressivamente assegnati alle università, sulla base di criteri finalizzati al riequilibrio del
sistema universitario e al decongestionamento dei mega-atenei.

11. Gli organici nazionali del personale docente e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei.
12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 10.
13. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Le singole università fissano le tasse di iscrizione in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare ed al merito degli studenti. Per l'esercizio 1994-1995, la tassa minima è fissata in lire 300.000, quella massima, per la fascia di reddito superiore, non può superare il triplo della minima (75/a).
15. Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al comma 14 è riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da stipularsi con le singole università, stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le università possono inoltre stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (76). L'ammontare dei contributi e delle tasse non può superare il quadruplo della tassa minima (75/a).
16. Le università stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari.
17. Sono mantenute per l'anno accademico 1993-1994 le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 (76).
18. I criteri generali per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni effettive del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (76).
19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
20. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al comma 16 sono stabiliti dalle università sulla base dei princìpi di uniformità definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (76), nonché sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali già sottoscritti con Paesi terzi. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare. In sede di prima applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (76), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 della citata legge può essere emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.
21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'articolo 7, comma 10, della
legge 9 maggio 1989, n. 168 (77), è esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

22. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.
23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168 (78), previo parere delle competenti Commissioni
 parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (79), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato "Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica", l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 (80), ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163
(81), non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato "Istituto nazionale di vulcanologia", rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 (80), e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 (81).
25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 (82) (82/a).
26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno.
27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (83), e successive modificazioni, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 (82). Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonché quelli derivanti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (84)
(84/a).
28. Le modalità di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


6. Contratti pubblici. - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e
servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in
violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni
accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei
contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di
procedere alla rinnovazione.
3. Alle finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e
dalle relative norme di attuazione.
4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione
periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti
responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6.
5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità previsti dal D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e
servizi al miglior prezzo di mercato ove rilevabile.
6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato,
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei
principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su
base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e
successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
7. Con riferimento ai prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la
rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni saranno operate dall'ISTAT di concerto con l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
(85).
8. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione
pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 definendo modalità, tempi e
responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la
rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in sede di
concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello
Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni
inadempienti.
9. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il Ministero del tesoro -
Provveditorato generale dello Stato, per i beni di propria competenza, provvede alla pubblicazione di
schemi di capitolato.
10. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi per i nuclei di valutazione dei
dirigenti e per gli organi di controllo interni, nonché per l'analisi dei costi sostenuti dalle amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (86), e successive
modificazioni e integrazioni.
11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in assenza dei dati
orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno
annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell'applicazione del comma 2.
12. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuano, sulla base di
specifiche competenze ed esperienze professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni di beni e
servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari.
13. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, un "comitato per l'acquisizione di beni e servizi", con il compito di curare ed
espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni interessate, procedure per l'acquisizione di beni
e servizi. La richiesta può essere avanzata anche congiuntamente da più amministrazioni allo scopo di
ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed economie procedimentali.
14. I comitati di cui al comma 13 sono composti da un funzionario con qualifica dirigenziale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e da quattro funzionari designati, rispettivamente,
dal Ministero dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato
e dalla regione o dalla provincia autonoma. I componenti sono scelti prioritariamente tra il personale
che presta servizio nella sede ove opera il comitato.

15. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante dell'amministrazione direttamente interessata alle acquisizioni.
16. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra nei compiti di istituto e non dà titolo a compensi aggiuntivi a quelli corrisposti dall'amministrazione di appartenenza.
17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (87), sono disciplinati il funzionamento dei comitati di cui al comma 13 ed i rapporti con le amministrazioni interessate all'acquisizione di beni e servizi.
18 (88).
19. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.
20. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 (89), e successive modificazioni e integrazioni (90).


7. Aggiornamenti ed adeguamenti dei contributi concessori. - 1. Gli oneri di urbanizzazione di cui
all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (91), sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in
conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
2 (92).


8. Disposizioni in materia di sanità. - 1. Per l'anno 1994, le unità sanitarie locali non possono
procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal
servizio, comunque verificatesi dal 1° luglio 1993, e non coperti.
2. Le regioni possono autorizzare, entro sessanta giorni dalla richiesta, assunzioni in deroga nel limite
massimo, complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di quello sanitario a livello
regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi.
Le autorizzazioni possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure di mobilità
previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n.
384 (93), nonché dopo aver esperito le procedure di mobilità per documentate situazioni familiari e
personali previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto n. 384 del 1990 (93). Le autorizzazioni
sono date con priorità al personale addetto al sistema di emergenza sanitaria e alle attività necessarie
all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135 (94), nonché al personale sanitario e in particolare per i
servizi di prevenzione e per i consultori familiari e materno-infantili.
3. Per il comparto della sanità, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo dei fondi di incentivazione
di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 (93),
non può eccedere il 70 per cento degli stanziamenti relativi all'anno 1991. A tal fine, le amministrazioni
provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei plus orari da
assegnare al personale di cui agli articoli 61 e 127 del citato decreto n. 384 del 1990 (93). In
particolare, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono alla
ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione del plus orario del personale medico
dipendente e del relativo fondo di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1990, n. 384 (93), utilizzando la maggiore disponibilità di ore lavorative conseguente al
passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (93), e dell'articolo 4, comma 7,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (95) (95/a).
4. Gli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario, i componenti il collegio
dei revisori, nonché, ove nominati, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (93), sono responsabili dell'applicazione delle
 norme di cui al comma 3 del presente articolo.
5. La corresponsione delle indennità di qualificazione dello studio professionale, di collaborazione
informatica e di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere L), M) ed N) del
comma 1 dell'articolo 41 dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 314, e dell'indennità di collaborazione informatica di cui all'articolo 29, comma 1,
lettera L), dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990,
n. 315, è sospesa a far data dal 1° gennaio 1994 fino all'entrata in vigore degli accordi collettivi
nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (95), e
successive modificazioni.
6. A far data dal 1° gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28
marzo 1968, n. 416 (96), come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n.
460 (96). Dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è ricondotta nell'ambito delle indennità
professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data,
al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di
giorni quindici.
7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d'Aosta in materia di bilinguismo.
8. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità delle disposizioni di cui al
presente articolo nel rispetto del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(97), e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (97), come modificato e
integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (97), e dal decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (97).
9. A decorrere dal 1° gennaio 1994, è abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario
nazionale di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (98). A decorrere dalla medesima
data, le specialità medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono
erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266
(99)
, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b) (99/a).
11. La riclassificazione di cui al comma 10 è effettuata in modo da garantire che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1° settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14 e 16. A decorrere dal 1° gennaio 1994, la classificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui al comma 10 è effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
12. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo princìpio nell'ambito della Comunità europea; se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potrà avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali (99/a).
13. La Commissione unica del farmaco, ai fini della riclassificazione dei farmaci di cui al comma 10, adotta il criterio delle categorie omogenee. Le relative decisioni della suddetta Commissione sono adottate nel rispetto delle direttive comunitarie e sono immediatamente esecutive. Le aziende produttrici possono proporre osservazioni nel termine inderogabile di trenta giorni. La Commissione decide entro i successivi quindici giorni.
14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una
 quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera c), sono a totale carico dell'assistito (100).
15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite (101).
16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonché i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi (101/a). A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico (101/a). Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o
 di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 (102), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto (103).
16-bis. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-quinquies del presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 (103).

16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni nonché per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15 (103).
16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarità delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionati e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale (103).
16-quinquies. (103) (104).
17. E' abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie. Sono altresì abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (105), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
18. [La dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (106), è fissata in 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie] (106/a).
19. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (107), e successive modificazioni, è elevato a lire 150.000.000 annue. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo articolo 31 della legge n. 41 del 1986 (107), è determinato nella misura del 5,6 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.
20. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217 (108), emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (109), è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 19 del presente articolo; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalità di attuazione.



(Giurisprudenza)

9. Patrimonio pubblico. - 1. E' abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(110), in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare
pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici escluse quelle aventi
natura previdenziale o assistenziale, nonché gli enti con finalità assistenziali a favore del personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (110/a).
2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici,
se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di
mercato.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri
dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto
dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare,
nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è aggiornato,
eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il
Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero
mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo
canone. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per
cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente. Per gli alloggi ai
quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le
normative in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti e del presente
comma si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti
dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli
immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a esigenze
di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli alloggi di servizio gratuiti
per consegnatari e custodi.
4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497 (111), e successive modificazioni, della legge 1°
dicembre 1986, n. 831 (112), e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (113), convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40
per cento delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo stato di
previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella
manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.
5. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate
particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche.
L'adeguamento di cui al comma 3, nel caso in cui il canone sia superiore all'attuale, non si applica agli
inquilini ultrasessantenni, ai portatori di handicap ovvero quando uno dei componenti del nucleo
familiare ivi residente sia portatore di handicap nonché alle persone titolari di un reddito complessivo
pari o inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione. Ai
medesimi soggetti non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3.
6. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (114), norme dirette ad alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di concessione, non
destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale, e ad esclusione degli immobili e
delle aree vincolati od individuati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 (115), 29 giugno 1939, n.
1497 (116), e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (117), convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n. 431, ovvero ad assicurare la mobilità del personale della Difesa, con priorità per
l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il
piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo
e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro
delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche
mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli
alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate né
divorziate, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di
certificata abitabilità. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono
utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

8. Il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.
9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito a cominciare da quello abitativo, in
 conformità alla normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali programmi sono
 soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi, nell'ambito dei piani di impiego annuali delle disponibilità di cui al comma 11.
10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di cui al comma 9 concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire apposita società con rappresentanza paritetica degli enti stessi.
11. Per il triennio indicato al comma 9 del presente articolo, nei confronti degli enti di cui al medesimo comma 9 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (118), e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
 determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonché definite le procedure per la valutazione dei relative beni immobili.



(Giurisprudenza)

10. Prezzi e tariffe. - 1. La determinazione dei prezzi demandata ad organismi pubblici prevista
dalle vigenti disposizioni di legge non può eccedere del 20 per cento il prezzo di riferimento di
corrispondenti beni e servizi scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilità vengono
fissate e aggiornate, ove le condizioni di mercato lo richiedano, in base a parametri di riferimento
idonei a determinare le modalità di recupero dei costi, con criteri di efficienza. L'individuazione dei
prezzi e delle tariffe di riferimento è effettuata sulla base delle rilevazioni e delle analisi svolte
dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi.
2. I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attività sottoposti a riserva originaria sono
aumentati annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati da altri
concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o
potenziale dei beni e delle attività concesse.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere
allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per
gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari
medesimi. A decorrere dalla stessa data, sono modificate le clausole convenzionali in materia di
canone di concessione o di devoluzione allo Stato degli utili di esercizio. I rapporti relativi al periodo
precedente sono convenzionalmente definiti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)
anche in via transattiva.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le
modalità di versamento del canone di cui al comma 3.
5. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729 (119), come
sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1971, n. 287 (119), nonché la lettera i) del primo comma e
il secondo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385 (119).
6. Per favorire il processo di dismissioni della Società Autostrade S.p.A., sono abrogati l'articolo 16,
primo comma, della L. 24 luglio 1961, n. 729 (119), limitatamente alla parte in cui impone all'Istituto
per la ricostruzione industriale di detenere la maggioranza delle azioni della concessionaria, e il primo
comma dell'art. 6, L. 28 marzo 1968, n. 385 (119), come sostituito dall'art. 10, L. 12 agosto 1982, n.
531 (119). La costruzione e la gestione delle autostrade è l'oggetto sociale principale della Società
Autostrade S.p.A.
7 (120).
8. Con il rinnovo delle convenzioni revisionate in applicazione dell'articolo 11 della legge 23 dicembre
1992, n. 498 (121), si definisce la natura privata dell'attività svolta dalle società concessionarie di
autostrade nonché la esclusione della garanzia dello Stato per la contrazione di mutui.
9. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e nazionali, di cui alla legge 5
maggio 1976, n. 324 (122), e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata per l'anno 1994 del 10
per cento.
10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 (122), e successive
modificazioni e integrazioni, è annualmente determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Commissione di cui all'articolo 9 della
medesima legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:
a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;
c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico
nei diversi periodi della giornata;
d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo
delle infrastrutture aeroportuali;
f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale (122/a).
11. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai commi 9 e 10 sono destinati al
finanziamento di programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali proposti dai relativi
enti o società di gestione e approvati dal CIPE.
12. Entro l'anno 1995, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è determinato sulla base
delle normative comunitarie, avendo riguardo alla tutela dell'economicità delle gestioni e dei livelli
occupazionali.
13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la
realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette società
possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei
princìpi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (121) (122/b).

14. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione è ridotto della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1994. Il medesimo capitolo ed il relativo stanziamento sono soppressi a decorrere dall'anno 1995.



(Giurisprudenza)

11. Previdenza e assistenza. - 1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (123), nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità
civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:
a) semplificazione dei procedimenti;
b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle
provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15
ottobre 1990, n. 295 (124), e ai prefetti;
c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle
funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti;
d) previsione della facoltà dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria
impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi visita domiciliare.
2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
3. In attesa di una organica revisione della materia, le unità sanitarie locali competenti, entro il 30
giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande
ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al comma 1 e indicano i tempi presuntivi e le
misure straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina
apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita
relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze.
4. [La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede
a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a
più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata insussistenza dei
requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data
dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data
stessa. In tale ultimo caso, ove in ragione o sulla base dei requisiti insussistenti il beneficiario sia stato
assunto presso pubbliche amministrazioni o enti e imprese private, il rapporto di lavoro è risolto di
diritto a decorrere dall'accertamento di insussistenza] (124/a) (124/cost).
5. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ferma restando la vigente disciplina in materia di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, spetta, per quelle di importo pari o
inferiore a lire 1.000.000 lorde mensili, un ulteriore aumento corrispondente allo scostamento tra il
valore di 3,5 punti percentuali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384 (125), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il valore accertato
della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati
calcolato dall'ISTAT per l'anno 1993 rispetto all'anno precedente. Le pensioni il cui ammontare risulti
compreso tra lire 1.000.000 lorde mensili e tale importo maggiorato del predetto aumento sono
aumentate fino a raggiungere l'importo maggiorato. Con decorrenza dalla predetta data del 1° gennaio
1994 è corrispondentemente aumentato l'importo mensile del trattamento minimo di pensione. Per
l'anno 1994, a decorrere dal 1° luglio, sono attribuiti gli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui
all'articolo 1, comma 9-quater, del D.L. 22 dicembre 1990, n. 409 (125), convertito, con modificazioni,
dalla L. 27 febbraio 1991, n. 59.
6. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del D.L. 22 dicembre 1990, n. 409 (125), convertito,
con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1991, n. 59, va interpretata nel senso che anche per le pensioni
ivi previste, ai fini del mantenimento del maggiore trattamento in godimento, si applica lo stesso criterio
stabilito per le pensioni del regime generale dall'articolo 1, comma 8, del predetto D.L. n. 409 del 1990
(125).
7. Salvo quanto disposto al comma 5, ultimo periodo, la decorrenza degli aumenti dei trattamenti
pensionistici stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater; 2-bis,
comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 (125), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, è differita all'anno 1995. Conseguentemente, i
termini del 1° gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo
5 del predetto decreto-legge n. 409 del 1990 (125), sono differiti al 1° gennaio 1995 e al 31 dicembre
1994 (125/cost).
8. I termini del 1° maggio e del 1° novembre, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384 (125), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
sono rispettivamente fissati al 1° luglio ed al 1° gennaio dell'anno successivo, fatta esclusione per i
lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel corso del 1993 e ne
ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini
previsti dal predetto articolo 1, comma 2-bis.

9 (126).
10 (127).
11. [A far data dal 1° gennaio 1994, i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(128)
, ad eccezione dei titolari di pensione diretta e dei percettori di borse di studio, sono iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in una gestione separata, nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali e nel rispetto delle disposizioni previste per quest'ultima gestione, fatta esclusione del livello minimo imponibile ai fini contributivi, di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233] (129) (129/a).
12. [Qualora al compimento del sessantacinquesimo anno di età i lavoratori di cui al comma 11 non abbiano raggiunto il periodo minimo contributivo per il trattamento pensionistico, possono integrare il periodo mancante mediante il versamento di contributi volontari, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] (129/a).
13 (129/a).
14 (129/a).
15. [Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite, tenuto conto delle peculiarità relative alla specifica forma assicurativa, le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 13 e 14 ivi compresi i
 termini e le modalità di versamento dei contributi, nonché i criteri per la determinazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in relazione all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati nell'anno] (129/a).
16. Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A (129/b) (129/cost).
17. Per il 1994 il termine del 1° settembre, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (130), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, è fissato a tutti gli effetti al 24 dicembre. Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1° novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1° ottobre (130/a).
18. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (131), iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché alle altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, esclusi i soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni (129/cost).
19. E' fatta salva, per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di revocarla ovvero, qualora cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo, con facoltà di riscattare il periodo scoperto ai fini della previdenza e della quiescenza secondo aggiornati criteri attuariali.
20. I competenti organi dell'Amministrazione devono deliberare sulle domande di revoca delle dimissioni ovvero sulle domande di riassunzione entro trenta giorni dalla loro presentazione da parte degli interessati.
21. I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti hanno facoltà di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione.

22. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (130), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione (131/a) (131/cost).
23. La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 (132), convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n.
160
, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25 della L. 8 agosto 1972, n. 457 (133), e 7 della L. 16 febbraio 1977, n. 37 (133), l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliere. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non è dovuta l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate
 eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono calcolate sulla base della vigente disciplina ancorché si tratti di giornate non lavorate né indennizzate (133/a).
24. Nel comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (134), alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: " entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro".
25. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (130), convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, il periodo di preavviso previsto alla lettera c) del comma 2 del predetto articolo 1, per le domande di cessazione dal servizio presentate anteriormente al 19 settembre 1992, inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse.
26. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32, L. 12 aprile 1991, n. 136 (135), deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto. Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'art. 19 della citata legge n. 136 del 1991 (135), dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione debbono
 essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991 (135) (135/cost).
27. In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole, il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (136), e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
 (137).
28. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64 (138), come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 (139), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, fermi restando i limiti di durata ivi previsti, è fissata nella misura del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. Alla riduzione contributiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 (139), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di cui al comma 5 dell'articolo 9,
L. 11 marzo 1988, n. 67 (136), come sostituito dal comma 27 del presente articolo, e gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 30.
29. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (139).
30. Le maggiori agevolazioni e le riduzioni contributive di cui ai commi 27 e 28 sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (140), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

31. Per fronteggiare l'emergenza occupazionale è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo per l'occupazione, con una dotazione di lire 580 miliardi per il 1994 e di lire 330 miliardi a decorrere dal 1995. Il fondo è destinato ad interventi da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; gli interventi possono riguardare anche le finalità di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 (141), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
 1986, n. 44, e successive modificazioni, il cui ambito di applicazione è esteso a tutte le aree depresse. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi assicurati dal comma 34 del presente articolo.
32. La somma di lire 580 miliardi, prevista al comma 31 è integrata di lire 50 miliardi, destinati ad incentivi alle assunzioni di giovani dai diciotto ai trentadue anni di età da parte di piccole imprese ed imprese artigiane, ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988.
33. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 38 della legge 24 aprile 1980, n. 146 (142), è ridotta, per l'anno 1994, di lire 50 miliardi.
34. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze determina i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 26 marzo 1990, n. 62 (143), e del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183
(144).
35 (145).
36 (146).
37. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17, L. 27 febbraio 1985, n. 49 (147), e successive modificazioni, è prorogato sino al completo impiego delle risorse disponibili nel Fondo stesso.
38 (148).
39. Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), su proposta del suddetto Istituto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria interessata, saranno rivalutate, con effetto dal 1° luglio 1994, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale rivalutazione dovrà essere effettuata in base a criteri compatibili con l'equilibrio finanziario dell'Istituto, quale risulta una volta detratti gli importi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (149), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I relativi oneri saranno posti ad esclusivo carico della gestione INPDAI.


12. Trasferimenti alle regioni. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3
della legge 14 giugno 1990, n. 158 (150), gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del
bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I predetti
stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14
giugno 1990, n. 158 (150), previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per cento per
l'elenco n. 6, fatta eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995. Lo stanziamento del capitolo
7717 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mantiene le
stesse finalità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (151). La ripartizione del capitolo
7717 alle singole regioni e l'utilizzo dei relativi stanziamenti dovranno essere determinati con criteri
concordati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base della graduatoria
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed i criteri di riparto previsti all'articolo 3,
comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158 (152) (152/a).
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, da seguire in ciascun comparto di
competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni
speciali contenute in leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi stessi, la
Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia interessata, anche ai fini della
previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, con
proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate (152/b).
4. [Per la specialità degli obiettivi connessi alle attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (153),
il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato, nel chiedere, ai sensi dell'articolo 12,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (154), la convocazione della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa un termine alle
regioni per la presentazione dello stato di avanzamento dei programmi con l'indicazione delle risorse a
tal fine impiegate. La Conferenza effettua le verifiche di cui al comma 3 e, nel caso di mancato
perseguimento degli obiettivi stessi, stabilisce criteri e modalità per l'utilizzo, da parte della competente
autorità statale, delle risorse non ancora accreditate] (152/a).
5. Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (155), per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati negli anni 1994, 1995
e 1996. Nelle more della determinazione delle quote variabili possono essere erogate anticipazioni
annue per far fronte ad impegni di accertata urgenza sulla base di specifiche intese (155/a).
6. A partire dal 1° gennaio 1994 e fino al corrispondente trasferimento di competenze in
applicazione del comma 7, le somme erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289 e 4290
del proprio stato di previsione agli aventi diritto residenti nella regione Valle d'Aosta, nonché gli oneri
di parte corrente e le spese per investimenti comunque non eccedenti il valore annuo di 40 miliardi di
lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta, sentita la regione stessa, per le strade statali nn.
406, 505, 506 e 507 ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il compartimento ANAS di
Aosta, gli oneri di funzionamento dei servizi antincendio operanti sul territorio della regione e i
trasferimenti statali spettanti agli enti locali della regione ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
(156), sono posti a carico della regione Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero del tesoro
sulle erogazioni spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai rimborsi di cui sopra sono esclusi gli oneri
derivanti dai ripristini delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta
nell'autunno 1993.
7. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli
statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
sono emanate entro il 31 marzo 1994; le spese sostenute a partire dall'anno 1994 dallo Stato per le
funzioni da trasferire, determinate d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a
carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 31 luglio 1994.
Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di
attuazione viene altresì delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle
 funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello
Stato.

8. A partire dall'anno finanziario 1995, cessano le erogazioni disposte a norma dell'art. 4, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 (155), sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore degli aventi diritto residenti nella provincia autonoma di Trento. Le somme erogate per l'anno 1994 vengono recuperate dal Ministero del tesoro, in quantificazione
provvisoria comunicata dal Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1994, a valere sulle quote fisse di tributi erariali da corrispondere alla provincia di Trento ai sensi delle vigenti disposizioni. Al conguaglio definitivo si provvede entro il primo semestre 1995.
9. A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui al comma 7, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario è stabilito in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (157), e successive modificazioni, per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e per la Regione siciliana e al 10,50 per cento per la regione Sardegna. Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui agli articoli 1,
commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 10; 11; 13; 14, comma 1; 15; 16; 17 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (158), e successive modificazioni ed integrazioni, sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (158/a).
10. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 (159), e successive modificazioni, ivi inclusi quelli già programmati dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge medesima, sono svolti in forma unitaria gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, il piano generale degli interventi e le progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualità delle progettazioni
esecutive e della realizzazione delle opere, le funzioni di vigilanza e controllo tecnico, anche mediante ispezioni dirette, sul rispetto della normativa in materia ambientale, la formulazione di proposte concernenti la normativa tecnica relativa alla tutela dell'ambiente lagunare dall'inquinamento, la raccolta dei dati e l'informazione anche al pubblico.
11. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, diretti a razionalizzare l'attuazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia con
 l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) separare i soggetti incaricati della progettazione dai soggetti cui è affidata la realizzazione delle opere;
b) costituire, d'intesa tra lo Stato e la regione Veneto, ai fini della attività di studio, progettazione, coordinamento e controllo, una società per azioni con la partecipazione maggioritaria dello Stato nonché della regione Veneto, della provincia di Venezia ovvero della città metropolitana se costituita, dei comuni di Venezia e di Chioggia e di altri soggetti pubblici utilizzando a tal fine i
finanziamenti recati da leggi speciali inerenti allo scopo;
c) conferire alla costituenda società i beni da individuare con provvedimenti delle competenti Amministrazioni, e ridefinire le concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (159).
12. Il corrispettivo per le spese generali previsto dalle concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (159), è ridotto dal 12 al 6 per cento, in considerazione del trasferimento dei compiti di cui al comma 10. Saranno trasferiti alla costituenda società i finanziamenti assegnati al
 consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attività suddette.
13. Gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22 dicembre 1986, n. 910 (160), 11 marzo 1988, n. 67 (161), e 8 novembre 1991, n. 360 (159), e non impegnati o per i quali comunque non sono state assunte obbligazioni alla data del 31 luglio 1993, sono ridotti per l'ammontare complessivo di lire 80 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni e
secondo percentuali crescenti a partire dagli stanziamenti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 360 (159), dopo il completo trasferimento in economia dei finanziamenti attribuiti con la legge 29 novembre 1984, n. 798 (159), e successive modificazioni.
14. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 del presente articolo, i relativi capitoli di spesa sono ridotti per il 1994 della somma complessiva di lire 80 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare i capitoli e ad apportarvi, con decreto, le relative variazioni. Alla determinazione dei lavori eventualmente da sospendere o da rinviare in conseguenza delle norme di
cui ai medesimi commi del presente articolo, si provvede d'intesa tra Ministeri, regione, provincia e comuni interessati.


13. Disposizioni varie. - 1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato possono
svolgersi anche presso gli uffici postali.
2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Ente poste italiane e il Ministero del tesoro.
3. L'Ente poste italiane ha l'esclusiva della distribuzione primaria, tramite i propri uffici, dei valori
bollati. La distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari avviene attraverso le strutture
dell'Amministrazione stessa.
4. L'Ente poste italiane prosegue la vendita al dettaglio delle marche per patenti e per passaporti
coordinando l'inizio della vendita con gli altri rivenditori. I compensi spettanti all'Ente poste italiane per
la vendita di valori bollati sono stabiliti nella stessa misura dovuta ai rivenditori secondari, ovvero
mediante apposite convenzioni.
5. Lo smercio delle carte-valori postali previsto dall'articolo 215 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 (162), può essere autorizzato anche
mediante l'uso di macchine affrancatrici, con le modalità di cui al capo IX del Titolo III del medesimo
regolamento.
6. Ai fini della riduzione del disavanzo dell'Ente poste italiane, con provvedimenti amministrativi da
adottare entro il 31 dicembre 1993, saranno assicurate nel complesso maggiori entrate e minori spese
in misura non inferiore a lire 1.390 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.
7 (163).
8. Le annualità da corrispondere per il 1994 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno
autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (164); dall'articolo 9 del decreto-
legge 15 dicembre 1979, n. 629 (165), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n.
25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9 (166), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma
7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (167), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (168), sono conferite alla
Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti
di impegno.
9. La Cassa depositi e prestiti deve assicurare per l'anno 1994 non meno di 7.000 miliardi di lire per
mutui a comuni, province e loro consorzi e comunità montane.
10. All'articolo 4, comma 15-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (169), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30
giugno 1994".
11. Per ogni ente locale territoriale sono conservate, fino al 31 agosto dell'anno di competenza, le
quote relative alla propria dotazione. Le quote non assegnate entro il 31 agosto sono attribuite agli enti
locali che abbiano presentato domande in eccedenza alla relativa dotazione minimale definitiva.
12. A modifica del quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227 (170), il fondo
di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) è
interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.
13. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro:
a) approva l'elenco, le tariffe ed i relativi aggiornamenti nonché la modalità di esazione dei diritti di
segreteria di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973 (171), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni;
b) approva la tabella, gli importi ed i relativi aggiornamenti dei diritti fissi per atti da pubblicare o
menzionare nel fascicolo regionale del Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata;
c) determina i diritti di segreteria per l'estrazione di copie dei bilanci del cui deposito è fatta
menzione nel Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2435 del
codice civile;
d) prevede che, su istanza da presentarsi a cura degli interessati, debbano essere confermate
periodicamente, previo pagamento di apposito diritto di segreteria, le iscrizioni in elenchi, albi, ruoli e
registri tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, qualora le medesime non
trovino riscontro in una conseguente iscrizione o annotazione nel registro delle ditte.
14. Per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, dei diritti fissi e dei diritti di segreteria di
cui al comma 13, deve essere tenuto conto, su base nazionale, dei costi inerenti all'erogazione dei
servizi stessi. Continua ad applicarsi il terzo comma dell'articolo 33 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 786 (172), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, i criteri per l'aumento della misura del diritto annuale che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono deliberare per iniziative di particolare rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia. La deliberazione, che è soggetta alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è adottata sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale. I relativi proventi non costituiscono base di calcolo per la contribuzione al conto di
 cui all'articolo 12, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 407.


Capo II - Disposizioni in materia di entrate

(Giurisprudenza)

14. Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base
imponibile. - 1. Nell'articolo 8 della legge 31 maggio 1977, n. 247 (173), sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) (174);
b) (175).
2. Il comma 11 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (176), è abrogato. Il gettito
dell'imposta sostitutiva di cui allo stesso articolo, affluito al bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (177), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (178);
b) (179);
c) (180);
d) (181);
e) (182);
f) (183);
g) (184);
h) (185);
i) (186);
l) (187).
4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (188), devono intendersi ricompresi, se in esse
classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o
amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati
secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.
5. I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (188), nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati
per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale
o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.
6 (188/a).
7. Le disposizioni del comma 3, lettere a), b), e), f), g), i) e l), si applicano dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3, lettera c), si applicano per le plusvalenze
realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. La disposizione del comma
3, lettera d), si applica per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera h), si applica per
gli accantonamenti deducibili nella determinazione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 1993. Le disposizioni del comma 6 si applicano alle provvigioni corrisposte dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (189), e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (190);
b) (191);
c) (192);
d) (193);
e) (194).
9. Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (189), come modificato dal comma 8 del presente articolo, si
applicano fino al 31 dicembre 1996 (194/a).
10. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di
servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 (189).
11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994; le disposizioni
di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data
successiva al 1° gennaio 1994 (194/b).
12. Sono abrogati l'articolo 5, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 190 (195); l'articolo 1,
nono comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790 (188), convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 1982, n. 47; l'articolo 3-terdecies del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696 (196),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, nonché l'articolo 73, comma 2, del
testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (196).
13. All'articolo 5, secondo comma, della legge 8 giugno 1978, n. 306 (195), le parole: "che abbiano
impostato i propri impianti" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano ottenuto il decreto di
approvazione del progetto e di assegnazione delle aree".
14 (197).
15. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (198), si applicano fino al 31
dicembre 1997 e limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di utilizzazione degli apparecchi
misuratori fiscali è stato introdotto dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (199).
16. Le disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal 1° gennaio 1994 e quelle del comma 15 a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993.
17. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (200), dopo le parole: "e dai membri della Corte costituzionale"
sono inserite le seguenti: "nonché i vitalizi di cui al secondo comma dell'articolo 24 ed al penultimo
comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (200)".

18. Il comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (200), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato. Per i periodi d'imposta anteriori a quelli aventi inizio dal 1° gennaio 1994, restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 2, comma 6-bis, dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 (200/a).


15. Trattamento tributario dell'abitazione principale. - 1  (201).
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (200), e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (202);
b) (203);
c) (204).
3. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936
(205), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, ed il comma 9 dell'articolo 78
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (205), sono abrogati.
4 (206).
5. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 1993. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 1994.
6 (207).


16. Altre norme in materia di entrate. - 1. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347 (208), è sostituita da quella di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
2. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
648 (209), è sostituito da quello di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, le misure dei tributi
stabiliti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648
(209), possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e di impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto
rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo
adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano dal 1° gennaio 1994.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1994 non sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative i
provvedimenti amministrativi e atti indicati negli articoli 1; 15, comma 2; 16, comma 3; 17, comma 4;
18; 19, commi 4 e 5; 20, commi 1 e 2; 21, comma 2; 38; 43; 45, commi 1, 2 e 3; 56, comma 6; 83 e 84
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (210),
approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992; per tali provvedimenti e atti non è dovuta la tassa
sulle concessioni governative di cui all'articolo 86 della citata tariffa.
6. E' abrogato l'articolo 12 della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (211), approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992.
7. All'articolo 7, primo capoverso, della tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (211), e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate
separatamente".
8. Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della
residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le
variazioni della toponomastica o della numerazione civica.
9. Salvo quanto previsto dalla legge 25 marzo 1986, n. 85 (212), per le armi sportive, restano ferme
le disposizioni della legge 18 giugno 1969, n. 323 (213), per l'esercizio dell'attività sportiva del tiro a
volo.
10. Nell'articolo 2, terzo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (214), e successive modificazioni, dopo la parola: "fusioni" è inserita la seguente: ",
scissioni".
11. Se in esecuzione della scissione sono trasferite aziende ovvero uno o più complessi aziendali:
a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle
operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società
beneficiarie del trasferimento;
b) la riduzione della detrazione di cui al terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (214), e successive modificazioni, per le società beneficiarie
costituite a seguito della scissione, è operata, se l'oggetto dell'attività è modificato rispetto a quello
della società scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella
dichiarazione annuale;
c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui all'articolo 19-bis, D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 (214), e successive modificazioni, continuano ad applicarsi nei confronti della società
beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla società
scissa;
d) la facoltà di acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi degli articoli 8, primo
comma, lettera c), e secondo comma, e 68, primo comma, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 (214), e successive modificazioni, può essere esercitata dalla società beneficiaria, previa
comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei suoi confronti, nella
dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
12. In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli
obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni
effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale
della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con
responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società
beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la
beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione.

13. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (215), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (216);
b) (217).
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (218), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (219);
b) (220).
15. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (221), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (222);
b) (223).
16. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 6.700 miliardi per l'anno 1994 e a lire 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996; tali importi sono iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (224), come introdotto dall'articolo 6 della
legge 23 agosto 1988, n. 362.
17. Le entrate derivanti dal presente capo, nonché il gettito dell'imposta di cui al D.L. 30 settembre 1992, n. 394 (225), convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre 1992, n. 461, sono riservati all'Erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in
 funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma (225/a).
18. Le disposizioni di cui all'art. 13 della L. 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della L. 19 febbraio 1981, n. 27, nonché quelle di cui alla L. 10 marzo 1987, n. 100, e all'art. 10 del D.L. 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa località, purché il cambiamento di sede comporti un effettivo disagio da comprovare, anche mediante idonea documentazione, secondo i criteri e le modalità previsti in apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro. Sulle indennità di trasferimento previste dalle citate leggi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni
(226).


17. Applicazione della legge. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1° gennaio
1994.


ELENCO N. 1
(articolo 1, comma 28)

ORGANI COLLEGIALI DA SOPPRIMERE
Consiglio superiore dell'aviazione civile
Consiglio superiore delle miniere


ELENCO N. 2
(articolo 1, comma 31)


       SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI
         PRESENZA, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
                (Legge 18 dicembre 1973, n. 836)
+--------------------------------------------------------------+
|                 Ministeri                 |    N. Capitolo   |
|-------------------------------------------|------------------|
| Monopoli. . . . . . . . . . . . . . . . . |            127   |
| Finanze . . . . . . . . . . . . . . . . . |           1086   |
| Trasporti e navigazione . . . . . . . . . |           1554   |
|                                           |           2052   |
|                                           |           1102   |
| Poste . . . . . . . . . . . . . . . . . . |            191   |
| Lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . |           1093   |
| Commercio estero. . . . . . . . . . . . . |           1092   |
| Bilancio. . . . . . . . . . . . . . . . . |           1139   |
| Tesoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . |           4413   |
|                                           |           5031   |
|                                           |           5262   |
|                                           |           5861   |
| Affari esteri . . . . . . . . . . . . . . |           1104   |
|                                           |           1135   |
| Difesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . |           1082   |
| Università. . . . . . . . . . . . . . . . |           1127   |
| Ambiente. . . . . . . . . . . . . . . . . |           1062   |
| Industria . . . . . . . . . . . . . . . . |           1092   |
|                                           |           1532   |
|                                           |           5541   |
|                                           | da 6031 a 6071   |
|                                           |           2534   |
| Interni . . . . . . . . . . . . . . . . . |           3132   |
| Presidenza Cons. min. . . . . . . . . . . |           1118   |
|                                           |           1147   |
|                                           |           1162   |
|-------------------------------------------|------------------|
| Riduzione   complessiva   di   spesa  (in |                  |
|   miliardi di lire) . . . . . . . . . . . |              3,3 |




ELENCO N. 3
(articolo 1, comma 31)


  SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, CONSULTE E COMITATI
+--------------------------------------------------------------+
|                               |               | Riduzioni di |
| Ministeri e organi collegiali |   Capitoli    |   spesa (in  |
|                               |               |   miliardi)  |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| TRASPORTI E NAVIGAZIONE       |               |              |
| Consiglio superiore aviazione |               |              |
|   civile. . . . . . . . . . . |           2051|        0,030 |
|                               |               |              |
| INDUSTRIA                     |               |              |
| Consiglio   superiore   delle |               |              |
|   miniere . . . . . . . . . . |           4542|        0,028 |
|                               |               |              |
| PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI |               |              |
| Consiglio  superiore pubblica |               |              |
|   amministrazione . . . . . . | da 3641 a 3650|        0,135 |
|-------------------------------|---------------|--------------|
|                               |  Totale . . . |        0,193 |




ELENCO N. 4

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
(articolo 2, comma 7)
Procedimenti di acquisto della cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91)
Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private (articolo 12 del codice civile)
Procedimenti di approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto di persone
giuridiche private (articolo 16 del codice civile)
Procedimenti di autorizzazione all'acquisto di beni immobili di persone giuridiche private (articolo 17
del codice civile)
Procedimenti di autorizzazione all'accettazione di donazioni ed eredità e al conseguimento di legati
di persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)
Procedimento di registrazione dei presìdi sanitari (legge 30 aprile 1962, n. 283; legge 26 febbraio
1963, n. 441; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255)
Procedimento per il credito agevolato al commercio (legge 10 ottobre 1975, n. 516; decreto-legge
26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121)
Procedimento per il rilascio di concessione per lo sfruttamento di giacimenti minerari di interesse
nazionale (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
1955, n. 620)
Procedimenti di concessione per l'installazione di depositi di olii minerali (regio decreto-legge 2
novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367; regolamento approvato con
regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303)
Procedimento di rilascio del certificato all'esportazione di prodotti agricoli (decreto-legge 19
dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23)
Procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida (articoli 119 e seguenti del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; articolo 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495)
Procedimenti di concessione di liquidazione di equo indennizzo (testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686)
Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione (articolo 20, comma 1, della legge
9 gennaio 1991, n. 9)
Procedimento di autorizzazione per gruppi elettrogeni (articolo 20, comma 5, della legge 9 gennaio
1991, n. 9)
Procedimento di riconoscimento di impresa di confezionamento di olio d'oliva (articolo 2 del
regolamento E n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978; articolo 2 del decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 4 marzo 1981, Gazzetta Ufficiale n. 68 del 10 marzo 1981) (226/a)
Procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione,
ampliamenti, riattivazioni, o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o
concentrazione (articolo 8, comma 7-bis, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452)
Procedimento di concessione del contributo previsto dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221
Procedimento di decadenza dal riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative che
operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (articolo 42, comma 3, del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)
Procedimento di concessione di contributi nel pagamento di interessi dei mutui contratti dai privati,
dalle cooperative e dagli enti pubblici (articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; articolo 16 della
legge 27 maggio 1975, n. 166; articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513)
Procedimento di concessione di contributi previsti dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752,
per l'attuazione della politica mineraria
Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente
all'estero (articolo 2, comma 2, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla
legge 4 ottobre 1966, n. 876)
Procedimento di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative che operano nel
campo della cooperazione allo sviluppo per i fini di cui all'articolo 29 della legge n. 49 del 1987 e per
l'attività di informazione e di educazione allo sviluppo (articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
articoli da 39 a 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1988, n. 177)
Procedimento di autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione (fabbricerie e confessioni
diverse dalla cattolica, che non abbiano stipulato intese ex articolo 8 della Costituzione) (legge 24
giugno 1929, n. 1159; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1987, n. 33)
Procedimento di riconoscimento dello status di apolide (convenzione adottata a New York il 28
settembre 1954, di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 306)
Procedimento di istituzione o soppressione di uffici di conciliazione (ordinamento giudiziario
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Procedimento di concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sede di comunità terapeutiche (articolo 128 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990, Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 1990)
Procedimento di rimborso per errati versamenti a privati di diritti per l'esecuzione di operazioni automobilistiche (legge 18 ottobre 1978, n. 625; legge 1° dicembre 1986, n. 870)
Procedimento di rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta di operazioni tecniche (articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870)
Procedimento di concessione di autolinee ordinarie (legge 28 settembre 1939, n. 1822; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in concessione (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; legge 2 agosto 1952, n. 1221)
Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in gestione commissariale governativa (legge 29 maggio 1969, n. 315)
Procedimento di verifica dei progetti di tipo innovativo
 (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
Procedimento di rilascio di nullaosta per progetti di massima e progetti esecutivi di metropolitane e tranvie di tipo non innovativo per la successiva approvazione da parte degli organi regionali (legge 29 dicembre 1969, n. 1042; legge 2 agosto 1952, n. 1221; decreto del Presidente della Repubblica 11
 luglio 1980, n. 753)
Procedimento di equiparazione a cittadini e società nazionali di stranieri e società non aventi i requisiti di nazionalità di cui all'articolo 143 del codice della navigazione (articoli 143 e 144 del codice della navigazione)
Procedimento di dichiarazione di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili (articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; articoli 15 e 55 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154)
Procedimento di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero (articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616)
Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione (articolo 37 del codice della navigazione)
Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo (articoli 54 e 55 del codice della navigazione)
Procedimento di rimozione di nave o di aeromobile sommerso in porto, rada, canale o località del mare territoriale ove possa derivarne pericolo o intralcio alla navigazione (articolo 72, secondo comma, del codice della navigazione)
Procedimenti contrattuali relativi ad acquisti, spedizioni e forniture di servizi per l'attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e tecnologica (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)
Procedimento di concessione di borse di studio offerte da Stati, enti ed organizzazioni internazionali a cittadini italiani (legge 11 aprile 1955, n. 288; legge 12 marzo 1977, n. 87) (226/b)
Procedimento di autorizzazione al commercio di presìdi medico-chirurgici (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128)
Procedimento di ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria (articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22)
Procedimenti di concessione di finanziamento per la ristrutturazione e costruzione delle caserme forestali e per lavori di sistemazione idraulico forestale (legge 20 marzo 1865, n. 2248; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; legge 24 giugno 1929, n. 1137; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446; legge 11 marzo 1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3 gennaio 1978, n. 1; legge 8 novembre 1986, n. 752; legge 10 luglio 1991, n. 201)
Procedimento di certificazione di identità clonale alla distribuzione del materiale forestale di propagazione (legge 22 maggio 1973, n. 269)
Procedimento di riconoscimento dei danni conseguenti all'attività aerea antincendi boschivi (legge 1° marzo 1975, n. 47; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
Procedimento di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale e procedimento di denuncia (articoli 13, 21 e 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482)

Procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani (decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398)
Procedimento di approvazione di tipo per i ponteggi sospesi motorizzati (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 marzo 1982, Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 marzo 1982)
Procedimento di costituzione di enti di patronato e di assistenza sociale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804)
Procedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema IBO
Procedimento di autorizzazione al funzionamento di scuole e corsi di lingue straniere in Italia (legge 30 ottobre 1940, n. 1636)
Procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone a seguito di operazioni di polizia giudiziaria (articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)
Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente in Italia (articolo 2, comma 1, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963 di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876)
Procedimento di autorizzazione all'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818
Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante (decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989)
Procedimento di certificazione di prevenzione incendi (legge 26 luglio 1965, n. 966; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) (226/c)
Procedimento di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento degli esercizi di vendita (legge 11 giugno 1971, n. 426)
Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche (regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; legge 24 gennaio 1977, n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431)
Procedimento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue (legge 10 maggio 1976, n. 319)
Procedimento di autorizzazione all'abitabilità (legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47) (226/d)
Procedimenti di riconoscimento di denominazione di origine dei vini (regolamenti CEE n. 822/87 e n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987; legge 10 febbraio 1992, n. 164)
Procedimenti di concessione di ausili finanziari a favore di coltivatori di seminativi (regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992)
Procedimento di accertamento di conformità di sostanze chimiche nuove (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927)
Procedimento di sopraelevazione di edificio universitario (legge 28 luglio 1967, n. 641; legge 6 marzo 1976, n. 50; legge 25 giugno 1985, n. 331; legge 23 dicembre 1991, n. 430)
Procedimento di concessione di speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche o della criminalità organizzata (legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990, n. 302; decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1992, n. 377)
Procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione (decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 gennaio 1989, Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1989)
Procedimento di riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, tutela ed assistenza del movimento cooperativo (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)
Procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile (legge 11 aprile 1986, n. 113)
Procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini (testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; legge 3 maggio 1955, n. 407)
Procedimento di autorizzazione all'esenzione o al compimento di speciali trattamenti alimentari su fibre vegetali (articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283)
Procedimento di rilascio di attestazione igienico-sanitaria a veicolo o contenitore per il trasporto di sostanze alimentari dall'estero (articolo 50 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327)

Procedimento di avvio al servizio sostitutivo civile degli obiettori di coscienza (legge 15 dicembre 1972, n. 772; legge 24 dicembre 1974, n. 695; decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139) (226/e)
Procedimento di concessione di contributi a favore delle attività teatrali di prosa (decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62)
Procedimento di autorizzazione, nulla osta e concessione di contributi a favore delle attività cinematografiche (legge 4 novembre 1965, n. 1213)
Procedimento di concessione di contributi a favore delle attività musicali e di danza (legge 14 agosto 1967, n. 800)
Procedimento di autorizzazione e concessione di contributi alle attività circensi e allo spettacolo viaggiante (legge 18 marzo 1968, n. 337 e 29 luglio 1980, n. 390)
Procedimento di autorizzazione al trapianto (legge 2 dicembre 1975, n. 644; decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409)
Procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature di risonanza magnetica nucleare (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; legge 23 dicembre 1978, n. 833; decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1985, Gazzetta Ufficiale n. 290 del 10 dicembre 1985)
Procedimenti di concessione di brevetto (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354; regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; legge 24 dicembre 1959, n. 1178; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974; legge 28 aprile 1976, n. 424; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14 febbraio 1987, n. 60) (226/e)
Procedimento di omologazione di impianti di telecomunicazione (decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990, Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990, S.O.)
Procedimento di omologazione di materiali per la reazione al fuoco (legge 13 maggio 1961, n. 469; decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)
Procedimenti di ricognizione del possesso e di ammissione al riacquisto della cittadinanza italiana (legge 13 giugno 1912, n. 555; legge 5 febbraio 1992, n. 91)
Procedimento di programmazione ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria di edifici di interesse storico-artistico (legge 14 marzo 1968, n. 292)
Procedimenti di accertamento della compatibilità urbanistica delle opere di interesse statale (articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
Procedimenti relativi ai piani regolatori portuali (articoli 65 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; articolo 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523)
Procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti (articoli 107 e 137 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)
Procedimenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122
Procedimenti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447
Procedimenti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21
Procedimenti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184
Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di revisione (legge 23 novembre 1939, n. 1966)
Procedimento di autorizzazione e diniego all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni e vita (decreto del
 Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n. 742)
Procedimento di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ad altri rami danni e vita (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22
 ottobre 1986, n. 742)
Procedimenti di iscrizione, cancellazione e rigetto di iscrizione all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e dei mediatori di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48; legge 28 novembre 1984, n. 792)
Procedimento relativo ai finanziamenti nel campo della cooperazione per i Paesi in via di sviluppo (legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)
Procedimento di concessione di contributi per la ricerca operativa e all'estero (articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752)
Procedimento di concessione del contributo per piani di riconversione delle attività minerarie in attività sostitutive (legge 30 luglio 1990, n. 221)

Procedimento di conferimento di permesso di prospezione o ricerca di idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9)
Procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9)
Procedimento di concessione di contributi in conto capitale a concessionari di unità mineraria che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di economicità di gestione (articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221)
Procedimento di costituzione e rinnovo di commissioni di sorveglianza sugli archivi (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854)
Procedimento di classificazione di materiali per la reazione al fuoco (decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)
Procedimento di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture (decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 19 marzo 1990, n. 55)
Procedimento di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito dalla legge 5 luglio 1934, n. 1607; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7; articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
Procedimento di concessione della garanzia assicurativa per il credito all'esportazione (legge 24 maggio 1977, n. 227)
Procedimento di conferimento di permesso di ricerca e di concessione di fluidi geotermici (legge 9 dicembre 1986, n. 896)
Procedimento di iscrizione al registro degli esercenti il commercio (legge 11 giugno 1971, n. 426)
Procedimenti in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 9 dicembre 1928, n. 2783; regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454; legge 3 marzo 1951, n. 193; legge 17 agosto 1960, n. 908; decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71; legge 1° marzo 1964, n. 62; legge 6 agosto 1966, n. 629; decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3, convertito dalla legge 11 marzo 1970, n. 84; decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627; legge 15 novembre 1973, n. 765; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689; legge 5 agosto 1978, n. 468; decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461; decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21; legge 11 novembre 1986, n.
770; legge 28 luglio 1989, n. 262)
Procedimenti in materia di entrate e di spese e di amministrazione e contabilità degli enti pubblici (legge 20 marzo 1975, n. 70; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, n. 84; legge 5 agosto 1978, n. 468; articoli 13 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696)
Procedimento di concessione per la costruzione di autostrade (legge 21 maggio 1955, n. 463, legge 28 febbraio 1968, n. 385 e legge 28 aprile 1971, n. 287)
Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi (articoli da 33 a 37 del codice della navigazione; articoli da 5 a 21 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328)
Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, n. 2359; legge 22 ottobre 1971, n. 865)
Procedimento di conferimento di incarichi ad estranei alla pubblica amministrazione (articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)
Procedimento di autorizzazione allo svolgimento della certificazione legale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, da riordinare recependo l'VIII direttiva CEE (direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984)
Procedimento di autorizzazione in materia di tenuta di libri paga e matricola (articolo 22, lettere a) e b) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)
Procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale (articolo 6 della legge 22 febbraio 1934, n. 370)
Procedimento di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo (articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977)
Procedimento di autorizzazione alla astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice madre (articolo 30, sesto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204; articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

Procedimento di autorizzazione al lavoro per gli extracomunitari (articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943)
Procedimento di riconoscimento e di conferma della qualifica internazionale alle manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle fiere (articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
Procedimento di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni)
Procedimento di assenso alle emissioni sonore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991)


ELENCO N. 5
(articolo 12, comma 1)


              INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI               
+--------------------------------------------------------------+
|     Ministeri     |Capitolo|           Denominazione         |
|-------------------|--------|---------------------------------|
| Presidenza    del |  2956  | Fondo  per l'integrazione degli |
|   Consiglio   dei |        |   interventi regionali  e delle |
|   ministri        |        |   province  autonome  in favore |
|                   |        |   dei cittadini handicappati.   |
| Risorse agricole, |  1531  | Spese   per    gli   interventi |
|  alimentari     e |        |   obbligatori    in     materia |
|  forestali        |        |   fitosanitaria,    studi     e |
|                   |        |   ricerche    sugli   organismi |
|                   |        |   nocivi ed altre avversità dei |
|                   |        |   vegetali   e   dei   prodotti |
|                   |        |   vegetali; divulgazione  degli |
|                   |        |   studi e ricerche.             |
|                   |  1534  | Spese  inerenti  la  disciplina |
|                   |        |   dell'attività sementiera.     |
|                   |  1536  | Spese  inerenti  l'esame  delle |
|                   |        |   novità  vegetali per le quali |
|                   |        |   è stata  chiesta l'iscrizione |
|                   |        |   nei  Registri delle varietà e |
|                   |        |   la protezione brevettuale.    |
|                   |  1575  | Contributi ad enti ed organismi |
|                   |        |   incaricati dei  controlli dei |
|                   |        |   prodotti sementieri.          |
|                   |  3031  | Spese per la manutenzione delle |
|                   |        |   opere  pubbliche di  bonifica |
|                   |        |   di competenza dello Stato.    |
| Sanità            |  4060  | Fondo  da   ripartire   tra  le |
|                   |        |   regioni   e    le    province |
|                   |        |   autonome   di   Trento  e  di |
|                   |        |   Bolzano  per la realizzazione |
|                   |        |   degli  interventi in  materia |
|                   |        |   di  animali di  affezione per |
|                   |        |   prevenzione  del  randagismo. |
|                   |        |   Interventi      di       tipo |
|                   |        |   strutturale e  sanitario  per |
|                   |        |   la     profilassi    e     la |
|                   |        |   prevenzione delle  zoonosi di |
|                   |        |   prevalente   interesse  della |
|                   |        |   igiene veterinaria urbana.    |




ELENCO N. 6
(articolo 12, comma 1)


              INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI               
+--------------------------------------------------------------+
|     Ministeri     |Capitolo|           Denominazione         |
|-------------------|--------|---------------------------------|
| Presidenza    del |  7651  | Fondo  per gli investimenti nel |
|   Consiglio   dei |        |   settore dei parcheggi.        |
|   ministri        |        |                                 |
| Tesoro            |  7878  | Fondo  per   il   finanziamento |
|                   |        |   degli   investimenti  diretti |
|                   |        |   alla     realizzazione     di |
|                   |        |   itinerari     ciclabili     e |
|                   |        |   pedonali.                     |
|                   |  9008  | Fondo    da    ripartire    per |
|                   |        |   l'attuazione   di  interventi |
|                   |        |   programmati   in  agricoltura |
|                   |        |   nel quadro  di  una  politica |
|                   |        |   dei    fattori   a   sostegno |
|                   |        |   dell'agricoltura nazionale.   |
| Lavori pubblici   |  8701  | Spese   per  gli  immobili  che |
|                   |        |   interessano   il   patrimonio |
|                   |        |   storico-artistico       delle |
|                   |        |   regioni e di altri soggetti.  |
| Industria         |  7717  | Contributi  in  conto  capitale |
|                   |        |   per il risparmio di energia e |
|                   |        |   l'utilizzazione    di   fonti |
|                   |        |   rinnovabili  di   energia   o |
|                   |        |   assimilati.                   |




TABELLA A
(articolo 11, comma 16)


                    PENSIONAMENTO ANTICIPATO                   
+--------------------------------------------------------------+
| Anni mancanti al raggiungimento |  Percentuale di riduzione  |
|  del requisito contributivo di  |    per il calcolo della    |
|            35 anni              |     pensione anticipata    |
|---------------------------------|----------------------------|
|               1                 |              1             |
|               2                 |              3             |
|               3                 |              5             |
|               4                 |              7             |
|               5                 |              9             |
|               6                 |             11             |
|               7                 |             13             |
|               8                 |             15             |
|               9                 |             17             |
|              10                 |             20             |
|              11                 |             23             |
|              12                 |             26             |
|              13                 |             29             |
|              14                 |             32             |
|              15                 |             35             |


TABELLA B (227)
(articolo 16, comma 1)

TABELLA C (228)
(articolo 16, comma 2)



(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O. Le disposizioni contenute nel D.L. 22
novembre 1993, n. 469, non convertito in legge, sono state inserite in parte nella presente legge e in
parte nella L. 24 dicembre 1993, n. 538.
(2) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(3) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(4) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(5) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(6) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(7) Riportata alla voce SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA.
(8) Riportata alla voce VENEZIA.
(9) Riportato alla voce DEBITO PUBBLICO.
(9/a) Per il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, vedi il D.P.R. 20 dicembre
1994, n. 756, riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(10) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(11) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(12) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(13) Riportata alla voce MINISTERO DELL'AMBIENTE.
(14) Riportata alla voce CORTE DEI CONTI.
(15) Riportato alla voce RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO.
(16) Riportata alla voce MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE.
(17) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(18) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(19) Riportata al n. A/XCVIII.
(19/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI
DELLO STATO.
(20) Riportata al n. A/XCVIII.
(20/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI
DELLO STATO.
(21) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(22) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(23) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(24) Sostituisce l'art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata alla voce MINISTERI:
PROVVEDIMENTI GENERALI.
(24/a) Vedi il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, riportato alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI
GENERALI, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411, riportato alla stessa voce.
(25) Sostituisce il comma 2 dell'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata alla voce MINISTERI:
PROVVEDIMENTI GENERALI.
(26) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata alla voce MINISTERI:
PROVVEDIMENTI GENERALI.
(27) Riportato alla voce REGIONI.
(28) Riportato alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(29) Riportato alla voce ARCHIVI DI STATO.
(30) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(31) Riportato alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
(32) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(32/a) La Corte costituzionale, con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz. Uff. 2 agosto 1995, n.
32  - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, nella parte in cui
affida al Dipartimento della funzione pubblica la verifica della congruità delle metodologie utilizzate per
determinare i carichi di lavoro da parte delle regioni.
(33) Riportata alla voce COLLOCAMENTO DI LAVORATORI.
(34) Riportato alla voce LAVORO.
(33/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz. Uff. 2 agosto 1995, n.
32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, commi 30, 47, 48 e 51, sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della
Costituzione, dalla Regione Veneto;
ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 23, 38,
39, 41 e 66, sollevate in riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 6, 8, 19,
23, 29, 37, 39, e 66, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della Costituzione, dalla Regione
Veneto.
(34/a) Comma così inserito dall'art. 2, D.L. 27 agosto 1994, n. 515, riportato alla voce FINANZA
LOCALE. Con sentenza 8-9 gennaio 1996, n. 1 (Gazz. Uff. 17 gennaio 1996, n. 3 - Serie speciale), la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 6-bis del presente art. 3.
(35) Riportata alla voce AVVOCATURA DELLO STATO.
(36) Riportata alla voce MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA.
(37) Riportato alla voce MINISTERO DELL'AMBIENTE.
(38) Riportata al n. A/CXXIII.
(39) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(40) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(41) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 14, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce
MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(42) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(43) Riportata alla voce CALAMITÀ PUBBLICHE.
(43/a) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(44) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 27 agosto 1994, n. 515, riportato alla voce FINANZA
LOCALE.
(44/a) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(45) Riportato alla voce LAVORO.
(46) Riportata alla voce COLLOCAMENTO DI LAVORATORI.
(46/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 27 agosto 1994, n. 515, riportato alla voce FINANZA
LOCALE.
(47) Riportata al n. A/CXXIII.
(47/a) In deroga al presente comma vedi l'art. 6, comma 21, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla
voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(47/b) Per una deroga al presente comma 23, vedi l'art. 5, comma 2, L. 13 luglio 1995, n. 295, riportata
alla voce MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
(48) Riportata alla voce SERVITÙ E VINCOLI MILITARI.
(49) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(50) Riportata alla voce LAVORO.
(51) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(52) Riportato alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER).
(53) Sostituisce il comma 3 dell'art. 37, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato alla voce IMPIEGATI
CIVILI DELLO STATO.
(54) Riportata alla voce ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA.
(54/a) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(55) Sostituisce il comma 1 dell'art. 40, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato alla voce IMPIEGATI
CIVILI DELLO STATO.
(55/a) Comma così modificato dall'art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI.
(55/b) Comma aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI.
(55/c) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 22, L. 24 dicembre 1994, n. 724,
riportata al n. A/CXLI.
(55/d) Comma così sostituito dall'art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI.
(56) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(56/a) Con D.P.C.M. 13 aprile 1994, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, sono
stati fissati i criteri generali per la concessione di proroga del periodo di collocamento in disponibilità.
(56/b) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 in base al
disposto dell'art. 6, comma 16, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce MINISTERI:
PROVVEDIMENTI GENERALI.
(57) Riportata alla voce LAVORO.
(58) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(59) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(60) Riportata alla voce CONSIGLIO DI STATO.
(61) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(62) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(62/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 gennaio 1995, n. 15 (Gazz. uff. 25 gennaio 1995,
n. 4, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3,
sessantunesimo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 73, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113
 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla medesima
questione, senza che fossero prospettate motivazioni diverse, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 98
(Gazz. uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), con ordinanza 18-24 ottobre 1995, n. 451 (Gazz. Uff. 2
novembre 1995, n. 45, Serie speciale) e con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 167 (Gazz. Uff. 29
maggio 1996, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale.
(62/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI
DELLO STATO.
(63) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(64) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(65) Sostituisce il comma 3 dell'art. 2, L. 11 agosto 1991, n. 262, riportata alla voce ISTRUZIONE
PUBBLICA: PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE E NON INSEGNANTE.
(66) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE
E NON INSEGNANTE.
(66/a) Comma abrogato dall'art. 21, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata alla voce MINISTERI:
PROVVEDIMENTI GENERALI.
(67) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ
GENERALE DELLO STATO.
(67/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 19, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata al n. A/CXLVII.
(68) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE
E NON INSEGNANTE.
(69) Riportato al n. A/I.
(70) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE
E NON INSEGNANTE.
(71) Riportato alla voce TRENTINO-ALTO ADIGE.
(72) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(73) Riportata al n. A/XC.
(74) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(75) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(75/a) Vedi, anche, l'art. 3, comma 19, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata al n. A/CXLVII, che ha
abolito la quota di compartecipazione del 20 per cento di cui al presente comma 15 e ha ridotto del 10
per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal comma 14.
(76) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(77) Riportata alla voce MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA.
(78) Riportata alla voce MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA.
(79) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(80) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE
E NON INSEGNANTE.
(81) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(82) Riportato alla voce MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA.
(82/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 8, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata al n. A/CXLVII.
(83) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(84) Riportata alla voce MINISTERO DELLA SANITÀ.
(84/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata al n. A/CXLVII.
(85) Riportato alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(86) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(87) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(88) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 12, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, riportato alla voce
MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(89) Riportato alla voce PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.
(90) Così sostituito dall'art. 44, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI.
(91) Riportata alla voce URBANISTICA.
(92) Sostituisce i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 6, L. 28 gennaio 1977, n. 10, riportata alla voce
URBANISTICA.
(93) Riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA.
(94) Riportata alla voce MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI.
(95) Riportata al n. A/CXVI.
(95/a) Vedi, anche, l'art. 2, comma 10, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata al n. A/CXLVII.
(96) Riportata alla voce PROFESSIONI SANITARIE E ARTI AUSILIARIE.
(97) Riportato alla voce TRENTINO-ALTO ADIGE.
(98) Riportata alla voce SANITÀ PUBBLICA.
(99) Riportato alla voce MINISTERO DELLA SANITÀ.
(99/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 20 settembre 1995, n. 390, riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA,
e gli artt. 2, comma 1, e 3, commi 129 e 130, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata al n. A/CXLVII.
Vedi, inoltre, l'art. 1, commi 39, 40 e 41, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata al n. A/CLII e l'art. 1,
D.L. 18 novembre 1996, n. 583, riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA.
(100) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI.
(101) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI.
(101/a) Periodo così sostituito dall'art. 2, comma 15, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata al n.
A/CXLVII.
(102) Riportato al n. R/CXLVI.
(103) Il comma 16 è stato così sostituito e i commi 16-bis, 16-ter, 16-quater e 16-quinquies sono stati
aggiunti dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI.
(104) Sostituisce l'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 5, L. 29 dicembre 1990, n. 407, riportata al
n. A/CXIV.
(105) Riportato alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER).
(106) Riportata alla voce SANITÀ PUBBLICA.
(106/a) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996, n. 280, riportato alla voce SANITÀ
PUBBLICA, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio 1996, n. 382 (Gazz. Uff.
20 luglio 1996, n. 160). Vedi, anche, l'art. 2, comma 5, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata al n.
A/CXLVII.
(107) Riportata al n. A/LXXXVII.
(108) Riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA.
(109) Riportata alla voce IMPOSTE E TASSE IN GENERE.
(110) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(110/a) Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dall'art. 10, D.L. 8 agosto 1996, n.
437, riportato alla voce IMPOSTE E TASSE IN GENERE.
(111) Riportata alla voce MINISTERO DELLA DIFESA.
(112) Riportata alla voce GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA TRIBUTARIA INVESTIGATIVA.
(113) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(114) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(115) Riportata alla voce ANTICHITÀ, BELLE ARTI, MOSTRE D'ARTE E MUSEI.
(116) Riportata alla voce BELLEZZE NATURALI.
(117) Riportato alla voce BELLEZZE NATURALI.
(118) Riportata alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER).
(119) Riportata alla voce STRADE PUBBLICHE.
(120) Aggiunge un comma all'art. 3, L. 24 luglio 1961, n. 729, riportata alla voce STRADE
PUBBLICHE.
(121) Riportata al n. A/CXXIII.
(122) Riportata alla voce NAVIGAZIONE AEREA.
(122/a) Comma prima modificato dall'art. 1, D.L. 23 dicembre 1995, n. 573 (Gazz. Uff. 2 gennaio
1996, n. 1), nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 16 febbraio 1996, n. 71 (Gazz. Uff.
22 febbraio 1996, n. 44) e poi così sostituito dall'art. 2, comma 189, L. 23 dicembre 1996, n. 662,
riportata al n. A/CLII.
(122/b) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 251, riportato alla voce NAVIGAZIONE
AEREA, nonché l'art. 2, comma 191, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata al n. A/CLII, che ha
prorogato i termini previsti dal citato art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 251.
(123) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(124) Riportata alla voce COLLOCAMENTO DI LAVORATORI.
(124/a) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, riportato al n. A/CLI.
(124/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 382 (Gazz. Uff. 13
novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 11, comma 4, sollevate in riferimento agli artt. 38, primo e secondo comma, 3 e
24 della Costituzione, e in riferimento agli artt. 2, 38 e 3 della Costituzione.
(125) Riportato alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER).
(125/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 31 marzo 1995, n. 99 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995,
n. 14, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,
comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione.
(126) Sostituisce con i commi 6 e 6-bis il comma 6 dell'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.
(127) Sostituisce il comma 8 dell'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, riportato alla voce
PREVIDENZA SOCIALE.
(128) Riportato alla voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE
GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(129) Riportata alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER).
(129/a) Comma abrogato dall'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335, riportata alla voce PREVIDENZA
SOCIALE, a decorrere dal 1° gennaio 1994.
(129/b) In deroga alle norme di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 8, D.L. 21 ottobre 1996, n.
535, riportato alla voce MARINA MERCANTILE.
(129/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 dicembre 1996, n. 417 (Gazz. Uff. 8 gennaio
1997, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11,
commi 16 e 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione. Successivamente la
stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 25 marzo-8 aprile 1997, n.
92 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38 e 97 della
Costituzione.
(130) Riportato alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER).
(130/a) Periodo così sostituito dall'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce IMPIEGATI
CIVILI DELLO STATO.
(131) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(131/a) La Corte costituzionale, con sentenza 8-10 giugno 1994, n. 240 (Gazz. Uff. 15 giugno 1994, n.
25  - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, comma 22, nella parte in cui - nel caso di
concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola
conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di
reddito fissati nei commi precedenti  - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle
altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data
indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione
automatica.
(131/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20  - 24 febbraio 1995, n. 65 (Gazz. uff. 8 marzo
1995, 10, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 5, 6 e 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della L. 24 dicembre 1993, n.
537 - già dichiarato pro parte costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 240 del 1994 - sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.
(132) Riportato alla voce LAVORO.
(133) Riportata alla voce PREVIDENZA SOCIALE.
(133/a) La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 1994, n. 288 (Gazz. Uff. 20 luglio 1994, n.
30  - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, ventitreesimo comma, primo
periodo, in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della L. 20 maggio 1988, n. 160,
che ha convertito in legge il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, riportato alla voce LAVORO.
(134) Riportato alla voce PREVIDENZA SOCIALE.
(135) Riportata alla voce PROFESSIONI SANITARIE E ARTI AUSILIARIE.
(135/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 17 marzo 1995, n. 88 (Gazz. uff. 22 marzo 1995,
n. 12, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11,
comma 26, sollevate con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 25, comma 2, 36, 38, 53, 101, 102, 104 della
Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza 13-16 giugno 1995, n. 252 (Gazz. Uff.
21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 38, 41,
comma 1, 42, commi 2 e 3, 53, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione e già dichiarata non fondata dalla
Corte con sentenza n. 88 del 1995. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla
medesima questione senza offrire argomentazioni nuove o ulteriori, con ordinanza 18-24 ottobre 1995,
n. 455 (Gazz. Uff. 2 novembre 1995, n. 45, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 25, secondo comma, 36
e 38 della Costituzione.
(136) Riportata al n. A/XCVIII.
(137) Si omette il testo dei commi 5, 5-bis e 5-ter che sostituiscono il comma 5 dell'art. 9, L. 11 marzo
1988, n. 67, riportata al n. A/XCVIII.
(138) Sulla Gazzetta è stata erroneamente riportata la data del 1° marzo 1984, n. 64. La legge è
riportata alla voce CASSA PER IL MEZZOGIORNO.
(139) Riportato alla voce PREVIDENZA SOCIALE.
(140) Riportato alla voce CASSA PER IL MEZZOGIORNO.
(141) Riportato alla voce INDUSTRIALIZZAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL
MEZZOGIORNO.
(142) Riportata al n. A/XXXIV.
(143) Riportata alla voce LOTTO E LOTTERIE.
(144) Riportato alla voce LOTTO E LOTTERIE.
(145) Aggiunge un periodo all'art. 4, comma 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401, riportata alla voce
GIOCHI DI ABILITÀ E CONCORSI PRONOSTICI.
(146) Sostituisce il comma 2 dell'art. 6, L. 26 marzo 1990, n. 62, riportata alla voce LOTTO E
LOTTERIE.
(147) Riportata alla voce COOPERAZIONE E COOPERATIVE.
(148) Modifica l'art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, riportato alla voce PREVIDENZA
SOCIALE.
(149) Sulla Gazzetta è stata erroneamente riportata la data del 20 maggio 1993, n. 155. Il
provvedimento è riportato al n. A/CXXVIII.
(150) Riportata alla voce REGIONI.
(151) Riportata alla voce MINISTERO DELL'AMBIENTE.
(152) Riportata alla voce REGIONI.
(152/a) L'art. 34, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI, ha così modificato il comma 2
ed ha abrogato il comma 4.
(152/b) Con Deliberazione 13 ottobre 1994 (Gazz. Uff. 29 novembre 1994, n. 279) la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome ha approvato criteri direttivi ai
sensi del presente art. 12, comma 3, in materia di trasferimento alle regioni degli interventi sugli
immobili del patrimonio storico-artistico di cui alla L. 14 marzo 1968, n. 292.
(153) Riportata alla voce ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA.
(154) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(155) Riportato alla voce TRENTINO-ALTO ADIGE.
(155/a) La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 355 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n.
32  - Serie speciale), ha dichiarato: l'illegittimità del comma 5 dell'art. 12, L. 24 dicembre 1993, n. 537,
nella parte in cui prevede che le anticipazioni annue possano essere erogate solo in relazione "ad
impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese", e non secondo la procedura di cui all'art.
10, comma 6, del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268; l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del
comma 9 del citato art. 12, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-
sociale della Repubblica le disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 ivi indicate, e non solo i
princìpi da esse desumibili.
(156) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(157) Riportata al n. A/CXXII.
(158) Riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA.
(158/a) Vedi la nota 155/a al comma 5 dello stesso articolo. Vedi, inoltre, l'art. 34, L. 23 dicembre
1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI.
(159) Riportata alla voce VENEZIA.
(160) Riportata al n. A/XC.
(161) Riportata al n. A/XCVIII.
(162) Riportato alla voce POSTE, TELEGRAFI E TELEFONI.
(163) Sostituisce la lett. a) del comma 15 all'art. 8, L. 13 maggio 1983, n. 197, riportata alla voce
CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
(164) Riportata alla voce CASE POPOLARI ED ECONOMICHE.
(165) Riportato alla voce LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI.
(166) Riportato alla voce CASE POPOLARI ED ECONOMICHE.
(167) Riportato alla voce LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI.
(168) Riportata al n. A/XCVIII.
(169) Riportato al n. A/CXXVI.
(170) Riportata alla voce COMMERCIO CON L'ESTERO.
(171) Riportato alla voce CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED
AGRICOLTURA.
(172) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(173) Riportata alla voce RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.
(174) Modifica il comma 2 dell'art. 8, L. 31 maggio 1977, n. 247, riportata alla voce RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE DIRETTE.
(175) Aggiunge 2 commi all'art. 8, L. 31 maggio 1977, n. 247, riportata alla voce RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE DIRETTE.
(176) Riportata alla voce IMPOSTE E TASSE IN GENERE.
(177) Riportato alla voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE
GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(178) Modifica l'art. 50, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato alla voce REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(179) Modifica l'art. 50, comma 8, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato alla voce REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(180) Sostituisce il comma 4 dell'art. 54, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(181) Sostituisce il comma 3, lett. b), dell'art. 55, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(182) Sostituisce il comma 3 dell'art. 62, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(183) Modifica il comma 4 dell'art. 62, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato alla voce REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(184) Modifica l'art. 67, comma 8-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato alla voce REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(185) Modifica il comma 3 dell'art. 73, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato alla voce REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(186) Modifica l'art. 95, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato alla voce REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(187) Sostituisce il comma 2 dell'art. 109, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato alla voce
REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(188) Riportato alla voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE
GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(188/a) Modifica l'art. 25-bis, sesto comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riportato alla voce
REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(189) Riportato alla voce VALORE AGGIUNTO (IMPOSTA SUL).
(190) Aggiunge un periodo all'art. 4, quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato alla voce
Valore aggiuntoÐ (IMPOSTA SUL).
(191) Sostituisce il n. 20 al comma 1 dell'art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato alla voce
VALORE AGGIUNTO (IMPOSTA SUL).
(192) Sostituisce le lett. a), b) e c) al comma 2 dell'art. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato
alla voce VALORE AGGIUNTO (IMPOSTA SUL).
(193) Modifica la lett. e) del comma 2 dell'art. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato alla voce
VALORE AGGIUNTO (IMPOSTA SUL).
(194) Modifica il comma 1 dell'art. 34, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato alla voce VALORE
AGGIUNTO (IMPOSTA SUL).
(194/a) Per la proroga del termine al 31 dicembre 1999, vedi l'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669,
riportato alla voce IMPOSTE E TASSE IN GENERE.
(194/b) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 405, riportata al n. A/CXII, nel testo
introdotto dall'art. 3, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, riportato alla voce IMPOSTE E TASSE IN
GENERE.
(195) Riportata alla voce CALAMITÀ PUBBLICHE.
(196) Riportato alla voce TERREMOTI.
(197) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 111, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato alla
voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE
SUI).
(198) Riportata alla voce VALORE AGGIUNTO (IMPOSTA SUL).
(199) Riportata alla voce IMPOSTE E TASSE IN GENERE.
(200) Riportato alla voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE
GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(200/a) Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 12, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata al n. A/CLII.
(201) Aggiunge il comma 4-quater all'art. 34, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato alla voce
REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(202) Sostituisce con le lettere b) e b-bis) la lett. b) al comma 4 dell'art. 1, D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, riportato alla voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE
GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(203) Sostituisce la lett. d) del comma 4 dell'art. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riportato alla
voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE
SUI).
(204) Sostituisce il comma 5 dell'art. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riportato alla voce
REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(205) Riportato alla voce IMPOSTE E TASSE IN GENERE.
(206) Abroga il comma 2 e modifica il comma 3 dell'art. 17, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,
riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(207) Aggiunge, con effetto dall'anno 1994, un periodo al comma 3 dell'art. 8, D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(208) Riportato alla voce IPOTECHE (IMPOSTE SULLE).
(209) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(210) Riportato alla voce CONCESSIONI GOVERNATIVE (TASSE SULLE).
(211) Riportato alla voce BOLLO (IMPOSTA DI).
(212) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(213) Riportata alla voce SPORT.
(214) Riportato alla voce VALORE AGGIUNTO (IMPOSTA SUL).
(215) Riportato alla voce REGISTRO (IMPOSTA DI).
(216) Modifica l'art. 50, comma 4, e aggiunge un periodo allo stesso comma, del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, riportato alla voce REGISTRO (IMPOSTA DI).
(217) Modifica l'art. 4, comma 1, lett. b) e la relativa nota IV, della parte I della tariffa allegata al
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, riportato alla voce REGISTRO (IMPOSTA DI).
(218) Riportato alla voce INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IMPOSTA
COMUNALE SULLO).
(219) Aggiunge un periodo all'art. 3, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, riportato alla voce
INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IMPOSTA COMUNALE SULLO).
(220) Aggiunge un periodo all'art. 6, comma 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, riportato alla voce
INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IMPOSTA COMUNALE SULLO).
(221) Riportato alla voce IPOTECHE (IMPOSTE SULLE).
(222) Modifica l'art. 10, comma 2, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, riportato alla voce IPOTECHE
(IMPOSTE SULLE).
(223) Modifica l'art. 4 della tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
(224) Riportata al n. A/XXX.
(225) Riportato alla voce IMPOSTE E TASSE IN GENERE.
(225/a) Vedi, anche, il D.M. 12 maggio 1995, riportato al n. A/CXLV.
(226) Così sostituito dall'art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI.
(226/a) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1994, n. 52.
(226/b) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1994, n. 52.
(226/c) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI
DELLO STATO.
(226/d) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1994, n. 52.
(226/e) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1994, n. 52.
(227) Sostituisce la tabella delle tasse ipotecarie allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, riportato
alla voce IPOTECHE (IMPOSTE SULLE).
(228) Sostituisce il titolo III della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, riportato alla
voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.