L. 28 marzo 1997, n. 85 (1). Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia.

1. 1. Le disposizioni di cui l'articolo 01 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341 (2), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, sono prorogate sino al 31 dicembre 1997. 2. Le promozioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli organici complessivi dei ruoli interessati. 3. I periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti ai fini dell'avanzamento in carriera degli ufficiali della Guardia di finanza sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze.

2. 1. Le disposizioni di cui al comma 9-quarter dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224 (3), introdotto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 (4), sono prorogate fino al 31 dicembre 1997 ed estese al personale dei paritetici ruoli dell'Esercito e dell'Aeronautica militare. 2. Le promozioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli organi complessivi dei ruoli interessati.

3. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, ai vice commissari, ai commissari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi: a) ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-bis, calcolato a norma dell'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121 (5); b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII. 2. Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonché ai marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianità di servizio nella qualifica o nel grado è attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalità e sulla base di requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il medesimo emolumento è inoltre attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o adottando misure perequative occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianità di servizio comunque prestato. 3. Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corrispondente al livello VII-bis è attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianità di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato. 4. Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare antro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (6), trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato. 5. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (7), ai commissari capo ed ai maggiori ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1° gennaio 1996 al medesimo personale, in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi.

4. 1. Per gli ufficiali di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224 (3), e all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 (4), la facoltà di opzione di cui all'articolo 44, comma 2, della predetta legge n. 244 del 1986 (3) può essere esercitata, a domanda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 1. Ai dirigenti civili e militari appartenenti ai ruoli delle Forze di polizia ad al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, rispettivamente interessati, si applicano, qualora più favorevoli e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, le disposizioni del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 (8), e del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 (9), concernenti le indennità di presenza qualificata, di presenza notturna e festiva e il trattamento di missione.

6. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 (10), come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 (11), e successive modificazioni, è corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, alla Marina e all'Aeronautica nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge. Nella tabella allegata alla presente legge, l'anzianità di servizio indicata in corrispondenza del grado di colonnello o grado corrispondente è riferita agli anni di servizio comunque prestato. 2. Per il personale di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 1996, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 (11), nonché, con le rispettive decorrenze, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 (12). 3. Limitatamente al personale di cui al comma 1, le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (10), ed alle tabelle II, III e IV allegate alla medesima legge, percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alla nuove misure di cui alla tabella allegata alla presente legge in relazione al grado rivestito. Le indennità ed i supplementi nelle misure percentuali previste dagli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (10), nonché dalla tabella V allegata alla medesima legge, sono determinate con riferimento alla misura della indennità di impiego operativo di base prevista dalla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 (10), come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 (11), e successive modificazioni, per il personale militare appartenente alla XIII fascia. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (10), in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle indennità supplementari, nonché dall'articolo 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (13), convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti dei dirigenti civili e militari delle Forze di polizia che prestano servizio nelle condizioni di impiego previste dalle predette norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari di grado corrispondente delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative. 5. Gli incrementi derivanti dall'applicazione del presente articolo assorbono l'assegno provvisorio corrisposto dal 1° gennaio 1996 in attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo. 6. Sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo, così come rideterminate dal presente articolo, non si applica per gli anni 1996 e 1997 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (14), fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1995 e 1996.

7. 1. Il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non più di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono", appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico - scientifiche o tecniche. 3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio nelle materie previste per i corrispondenti concorsi pubblici. La composizione della commissione giudicatrice, i titoli da porre in valutazione e le modalità di svolgimento del concorso sono stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno che indice il concorso. 4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati rispettivamente vice commissari o direttori tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 (15). Nei confronti degli stessi non si applicano le disposizioni dell'articolo 51 della predetta legge n. 668 del 1986 (15). 5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del Centro psico-tecnico della Polizia di Stato è bandito per tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o abbiano svolto le attività di psicologo o perito selettore nelle strutture della Polizia di Stato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 232 (15).

8. 1. Il Ministro delle Finanze è autorizzato a bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché non più di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, per il reclutamento di tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di indizione del concorso, sia in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in discipline giuridiche ed economiche; b) anzianità di servizio almeno pari a tre anni; c) non avere riportato negli ultimi tre anni una sanzione pari o più grave della consegna di rigore e un giudizio complessivo con qualifica inferiore a "superiore alla media"; d) idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale. 3. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie di esame e dei titoli, nonché i relativi criteri di valutazione sono stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze che indice il concorso. 4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, dopo aver superato un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza, con decorrenza da data successiva a quella in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso medesimo e a quella in cui sono nominati tenenti, nello stesso anno solare, gli ufficiali provenienti dall'Accademia ai sensi dell'articolo 2, numero 1), della legge 29 maggio 1967, n. 371 (16).

9. 1. Il Ministro della difesa è autorizzato a bandire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato al personale del ruolo ispettori nei gradi di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri, nonché due o più concorsi straordinari nel quinquennio successivo. Il numero dei posti da mettere a concorso non può oltrepassare il 50 per cento di quelli complessivamente disponibili rispetto all'organico del predetto ruolo speciale, alla data del 31 agosto 1996. 2. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, i requisiti per la partecipazione, la composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie d'esame, dei titoli utili, nonché dei relativi criteri di valutazione, sono stabiliti con il decreto del Ministro della difesa che indice il concorso. 3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono inquadrati nel ruolo speciale con il grado di sottotenente secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (17), e successive modificazioni, e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi.

10. 1. A decorrere dal 1° luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1995 la retribuzione di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (18), è riferita, in via di sanatoria, a dodici mensilità. 2 (19). 3 (20).

11. 1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 102. 978 milioni per l'anno 1997 ed in lire 78.784 milioni a decorrere dall'anno 1998. Al predetto onore si provvede, quanto a lire 102.978 milioni per l'anno 1997 e 77.000 milioni per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto al lire 1.784 milioni per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA (Art. 6, comma 1)

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|                    Grado                 | Misure mensili lorde | 
|-----------------------------------       |--------------------  | 
| A     Generale di Corpo d'Armata e di    |         | 
|         Divisione . . . . . . . . . . .  | 910.000 | 
| B     Generale di Brigata . . . . . .    | 850.000 | 
| C     Colonnello+25 . . . . . . . . .    | 790.000 | 
| D     Colonnello . . . . . . . . . .     | 730.000 |

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 1997, n. 76. (2) Riportato al n. L/LXXXI. (3) Riportata al n. G/LXXXIX. (4) Riportata al n. G/XCVI. (5) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA. (6) Riportata alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE. (7) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO. (8) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA. (9) Riportato al n. L/LXXIX. (10) Riportata al n. L/LXIX. (11) Riportato al n. L/LXXVIII. (12) Riportato al n. L/LXXIX. (13) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA. (14) Riportata al n. T/LVIII. (15) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA. (16) Riportata alla voce GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA TRIBUTARIA INVESTIGATIVA. (17) Riportato al n. T/LIX. (18) Riportata al n. L/LXXV. (19) Apporta modifiche al comma 5 dell'art. 1, L. 10 marzo 1987, n. 100, riportata al n. L/LXXII. (20) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 12, D.Lgs. 24 marzo 1993, n. 117, riportato al n. T/LIX.