Dir.P.C.M. 20 dicembre 1999 (1).
Criteri generali per l'adozione dei regolamenti di individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i 
servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto in particolare il comma 4 dell'art. 43, come modificato dal comma 12 dell'art. 45 della legge 23 
dicembre 1998, n. 448, il quale dispone che, per ogni amministrazione dello Stato, il Ministro 
competente, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei Ministri, emani un regolamento al 
fine di individuare le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletate a garanzia 
di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo all'utente ed al fine di determinare 
l'ammontare del contributo richiesto;
Visto in particolare il comma 7 dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in ordine alla 
incentivazione della produttività e alla retribuzione di risultato del personale di particolari 
amministrazioni;
Considerata la necessità di compendiare in una direttiva i criteri generali per la emanazione dei 
predetti regolamenti;
Su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 dicembre 1999;

Emana la seguente direttiva:


1. Disposizioni generali.

1. I regolamenti previsti dall'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato 
dall'art. 45, comma 12 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono emanati dal Ministro competente, di 
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, bilancio e della 
programmazione economica, nel rispetto dei criteri indicati nella presente direttiva.
2. Gli introiti acquisiti dalle amministrazioni a seguito della applicazione dei regolamenti di cui al 
comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Le singole amministrazioni, sulla base di 
intese con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, provvedono a determinare la percentuale, la cui entità non può essere 
superiore al trenta per cento, da riassegnare alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio, 
per incrementare le risorse finalizzate alla incentivazione della produttività del personale e alla 
retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno realizzato le relative 
attività. A tale scopo le somme affluiscono al fondo unico di amministrazione di cui all'art. 31 del 
contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, per il personale del comparto Ministeri, e agli analoghi 
fondi per il restante personale, anche ai fini di quanto previsto dal comma 7, dell'art. 43 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449.


2. Prestazioni a carattere generale.

1. Sono da considerare prestazioni erogabili da qualunque amministrazione dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, le attività di seguito elencate, per le quali richiedere agli utenti un contributo, ai 
sensi dei regolamenti di cui all'art. 1 della presente direttiva:
a) riproduzioni di documenti di archivio, destinate dai privati, e da soggetti operanti come tali, a fini 
commerciali, qualunque sia il supporto di documentazione: foto a colori, foto in bianco e nero, film;
b) copie ed estratti di documenti di archivio, effettuati per ragioni non di studio;
c) commercializzazione di volumi, dispense, studi, ricerche ed altre opere dell'ingegno, allorché 
l'amministrazione sia titolare del diritto d'autore, in esecuzione di contratti da stipulare volta per volta;
d) ricerche effettuate su richiesta di privati, con esclusione di quelle svolte per motivi istituzionali e 
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Il contributo, che deve essere corrisposto anche in 
caso di esito negativo della ricerca, è individuato in misura proporzionale alle ore di lavoro impiegato, 
sulla base della retribuzione oraria lorda del personale addetto;
e) prestito di documenti per esposizioni realizzate da soggetti privati, o operanti come tali, a fini 
commerciali. Il contributo è individuato in misura direttamente proporzionale al numero dei pezzi 
concessi in prestito e agli introiti;
f) accesso a informazioni e documenti contenuti in banche dati. Il contributo è determinato per ogni 
singola richiesta o accesso oppure mediante canone annuo. È comunque gratuito l'accesso alle banche 
dati finalizzate al funzionamento dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. L'accesso è sempre gratuito per le pubbliche 
amministrazioni;
g) rilascio di fotocopie richieste da utenti esterni o da personale dell'amministrazione per ragioni 
non di ufficio;
h) concessione del patrocinio per manifestazioni a carattere prevalentemente commerciale;

i) attività amministrativa per la effettuazione di ritenute sullo stipendio del dipendente a favore di 
istituti assicurativi, bancari, previdenziali e similari, con successivo versamento delle somme 
medesime. Il contributo è determinato per ciascun ordinativo di pagamento emesso ovvero in misura 
forfettaria.


3. Ulteriori prestazioni.

1. I regolamenti di cui all'art. 1 della presente direttiva possono individuare prestazioni ulteriori 
rispetto a quelle individuate dall'art. 2, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletate a 
garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo all'utente.


4. Aggiornamento e revisione dei contributi.

1. Fermo restando quanto più specificamente previsto in relazione ad ogni singolo tipo di prestazione, 
la determinazione dei contributi deve essere comunque effettuata in riferimento ai costi sostenuti, 
tenendo conto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia e prevedendo forme di facilitazione nei 
confronti di organismi riconosciuti che svolgono attività di volontariato o sociali senza scopo di lucro, 
nonché nei confronti delle categorie protette. I contributi richiesti all'utente individuati nei regolamenti 
sono aggiornati annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita. Sulla stessa base 
ogni amministrazione può comunque sottoporre ogni due anni a revisione i contributi già previsti 
anteriormente alla presente direttiva, purché relativi ad attività rientranti nelle fattispecie previste dalla 
legge.




(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 2000, n. 120.