D.L. 18 gennaio 1992, n. 9 (1).
Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle
forze di  polizia (2).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato avvio delle procedure di
reclutamento e concorso per l'aumento degli organici dell'Arma dei carabinieri, nonché del personale
della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato avvio di un
programma pluriennale e di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture degli impianti e delle
attrezzature tecnico-logistiche delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della difesa, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
Emana il seguente decreto-legge:

Capo I - Aumento degli organici del personale appartenente alla   Polizia di stato, all'Arma dei
carabinieri e al Corpo della   guardia di finanza.
1. Polizia di Stato. - 1. Gli organici dei ruoli del personale della Polizia di Stato sono aumentati
complessivamente, a decorrere dal 1993, di tremilasettecentonovantanove unità così ripartite: sessanta
vice commissari, diciannove medici, duecento vice ispettori, novecentoventi vice sovrintendenti,
duemilaseicento agenti. Conseguentemente la tabella A allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (3),
come da ultimo sostituita a norma del D.L. 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla
L. 30 novembre 1990, n. 359,  è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto; la dotazione
organica nelle qualifiche di medico e medico principale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia
di Stato di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338 (4), come modificata dal D.L. 4
ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, è aumentata
di diciannove unità.
2. La copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 1 avverrà negli
anni 1993-1994 secondo contingenti non superiori a quelli indicati nella tabella B.
3. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di vice sovrintendente per gli
anni 1993 e 1994 sono conferiti, unitamente a quelli che si renderanno disponibili in ciascuno degli anni
precedenti, secondo la normativa vigente e con le decorrenze dalla stessa previste.
4. Per i posti di allievo agente da conferire fino al 31 dicembre 1994, l'amministrazione ha facoltà di
utilizzare la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unità,
indetto con decreto del Ministro dell'interno del 21 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale  - n. 52 del 3 luglio 1990, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della
stessa.
5. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice ispettore,
l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a quattrocento posti di
vice ispettore indetto con decreto del Ministro dell'interno del 4 settembre 1987, successivamente
elevati a milleduecento con decreto del Ministro dell'interno del 1° luglio 1989, facendo decorrere la
nomina, a tutti gli effetti, dalla data di inizio del corso da espletarsi a norma dell'art. 14 del D.P.R. 24
aprile 1982, n. 336 (5). Allo stesso fine l'Amministrazione può, fino a completamento della copertura
dei novecento posti di vice ispettore, di cui al concorso bandito con decreto del Ministro dell'interno del
3 luglio 1991, eventualmente disponibili dopo l'espletamento del concorso, utilizzare la graduatoria degli
idonei al concorso pubblico a seicento posti bandito con decreto del Ministro dell'interno del 18
dicembre 1986. Per questo ultimo contingente di personale, restano ferme le disposizioni dell'art. 6 del
D.L. 4 agosto 1987, n. 325 (6), convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 402.
L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze
risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei
ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5
settembre 1991 (6/a).
6. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e per l'ammissione alle relative prove
d'esame ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, continuano ad osservarsi le modalità stabilite
dall'art. 5 del D.L. 4 ottobre 1990, n. 276 (7), convertito, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1990,
n. 359.
7. Nei confronti del personale comunque nominato nelle qualifiche iniziali dei ruoli del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, l'assegnazione alla sede è disposta a norma
dell'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (8).
8. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo  è valutata in lire 51.124 milioni per l'anno
1993, in lire 91.768 milioni per l'anno 1994 ed in lire 130.633 milioni a decorrere dall'anno 1995.

2. Arma dei carabinieri. - 1. Gli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri sono incrementati complessivamente di quattromiladuecentododici unità,
ripartite come segue:

| ufficiali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |   481 |
| sottufficiali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.231 |
| carabinieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |   500 |

2. Gli incrementi di organico degli ufficiali sono realizzati secondo le modalità indicate nella tabella B-
bis allegata al presente decreto che sostituisce il quadro II della tabella n. 1 della legge 12 novembre
1955, n. 1137 (9), e successive modificazioni.
3. Gli incrementi di organico dei sottufficiali, appuntati e carabinieri sono realizzati nel triennio 1992-
1994 a decorrere dal 1° gennaio 1992, secondo le progressioni indicate nelle tabelle C e D allegate al
presente decreto. Conseguentemente, gli organici dei sottufficiali, appuntati e carabinieri sono stabiliti
come segue:

|a) sottufficiali. . . . . . . . . . . . . . . . . .|n.  29.531|
|b) appuntati e carabinieri. . . . . . . . . . . . .|"   68.050|

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo  è valutata in lire 18.171 milioni per l'anno
1992, in lire 70.554 milioni per l'anno 1993, in lire 120.753 milioni per l'anno 1994, in lire 157.000 milioni
per l'anno 1995 ed in lire 161.282 milioni a decorrere dall'anno 1996.

3. Corpo della guardia di finanza. - 1. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale, dei sottufficiali,
degli appuntati e dei finanzieri del Corpo della guardia di finanza, quali risultano dalle tabelle 2 e 5
allegate alla legge 25 maggio 1989, n. 190 (10), come modificate dall'articolo 13 del decreto-legge 4
ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, sono
aumentati complessivamente di duemilacentotrentaquattro unità, ripartite come segue:

|a) ufficiali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   223|
|b) sottufficiali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 1.539|
|c) appuntati e finanzieri . . . . . . . . . . . . . . .|   372|

2. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale, dei sottufficiali, appuntati e finanzieri sono,
rispettivamente, stabiliti in conformità alle tabelle E e F allegate al presente decreto. Gli organici in
aumento rispetto a quelli vigenti sono realizzati in due anni, a decorrere dal 1° gennaio 1993, secondo
le progressioni indicate nelle tabelle G ed H allegate al presente decreto, che sostituiscono,
rispettivamente, le tabelle 3 e 5 allegate alla legge 25 maggio 1989, n. 190 (10), come modificate dal
decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990.
3. Le promozioni di cui alla tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190 (10), come
modificata dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990,
sono aumentate secondo quanto indicato nella tabella I allegata al presente decreto. A decorrere dal
1° gennaio 1995 le promozioni annuali al grado di maggiore previste dalla citata tabella 2 sono pari a
cinquantuno unità.
4. La tabella 4 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190 (10), come modificata dal decreto-legge n.
276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990,  è sostituita dalla tabella L
allegata al presente decreto.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1992, nella tabella 2, di cui al comma 3, le parole: "Un quarto dei
generali di brigata non ancora valutati" e "Un quinto dei colonnelli non ancora valutati" sono
sostituite, rispettivamente, dalle parole: "Un quinto dei generali di brigata non ancora valutati" e "Un
sesto dei colonnelli non ancora valutati".
6. Per effetto delle modifiche riportate nel presente articolo, la tabella 2 allegata alla legge 25
maggio 1989, n. 190 (10), così come modificata dall'articolo 13 della citata legge 30 novembre 1990, n.
359, è sostituita dalla tabella M allegata al presente decreto.
7. Per fare fronte agli aumenti organici degli ufficiali del ruolo normale, previsti dalla tabella G
allegata al presente decreto, il Corpo della guardia di finanza, per il reclutamento di sottotenenti in
servizio permanente effettivo, è autorizzato a indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, riservati
agli ufficiali di complemento, di età non superiore a trenta anni, che:
a) abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella guardia di finanza;
b) siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualità morali, di carattere e per precedenti
disciplinari;
c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo.
8. I concorsi di cui al comma 7 sono indetti con decreto del Ministro delle finanze, senza elevazione
dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi e con l'applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 4, commi 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11, della legge 28 giugno 1986, n. 338 (10),
concernente i concorsi straordinari di cui alla lettera a) del comma 1 dello stesso articolo 4.
9. Il Ministro delle finanze   è autorizzato, per il reclutamento di sette capitani del ruolo speciale
istituito con legge 25 maggio 1989, n. 190 (10), a bandire un concorso, per titoli, riservato agli ufficiali
piloti di complemento dell'Aeronautica militare in possesso dei seguenti requisiti:
a) prestino o abbiano prestato servizio nel Corpo della guardia di finanza, in posizione di richiamo;
b) siano in possesso dei requisiti prescritti per il pilotaggio degli aeromobili militari in dotazione al
Corpo della guardia di finanza;
c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali, di carattere e per
precedenti disciplinari.
10. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 9 saranno determinate con decreto del
Ministro delle finanze; i vincitori saranno nominati capitani in servizio permanente effettivo del ruolo
speciale con decorrenza dalla data successiva a quella di approvazione della graduatoria del concorso
stesso e saranno iscritti nel relativo ruolo secondo l'ordine ottenuto nella predetta graduatoria.
11. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 26.553 milioni per l'anno
1993, in lire 59.174 milioni per l'anno 1994, in lire 77.939 milioni per l'anno 1995 ed in lire 81.620 milioni
a decorrere dall'anno 1996.

4. Aumento dell'organico del personale addetto a compiti amministrativo-contabili di supporto
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e ai servizi connessi alla lotta alla criminalità.  - 1. In
attuazione di quanto stabilito dall'articolo 36, comma primo, numero 6), punto V), della legge 1° aprile
1981, n. 121 (11), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 4 ottobre
1990, n. 276 (12), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, per le
specifiche esigenze degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
nonché dei servizi comunque connessi alla lotta alla criminalità, le dotazioni organiche dei ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentate, nel biennio 1993-1994, per ciascun profilo e
qualifica, nella misura e secondo la progressione annuale fissata nella allegata tabella N.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 14-bis del citato decreto-legge n. 276 del
1990 (12), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e a partire dagli incrementi di organico in esso previsti, l'aliquota
del 15 per cento indicata nel comma 3 del medesimo articolo è fissata al 25 per cento.
3. Alla copertura dei posti portati in aumento in applicazione del comma 1, si provvede, fino al limite
del 50 per cento dell'incremento di organico, mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi
espletati nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e in corso di
espletamento alla stessa data. Alla copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti
con le modalità e procedure suindicate e con quelle stabilite dal comma 2, si provvede mediante
pubblico concorso anche con le modalità indicate dall'articolo 103, comma secondo, dalla legge 1°
aprile 1981, n. 121 (11).
4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo  è valutata in lire 15.243 milioni per l'anno
1993 ed in lire 27.284 milioni a decorrere dall'anno 1994.

4-bis. Modificazioni all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 1 (13).

5. Servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia. 1. Ferme
restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità doganale, nonché i
poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali
dell'Amministrazione della navigazione aerea,   è consentito l'affidamento in concessione dei servizi di
controllo esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di
pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia (14).
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con
proprio decreto stabilisce le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalità per l'affidamento in
concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle
attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonché ogni altra prescrizione ritenuta
necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività aeroportuali (14).
3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresì gli importi dovuti all'erario dal
concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio
reso.
4. In caso di necessità l'autorità di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere
che siano attuate da parte del concessionario particolari misure di controllo (14).
4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425 (15), le parole: "(Francia e Svizzera)"
sono sostituite dalle seguenti: "(Francia, Svizzera e Austria)" (16).

6. Spese per acquisto di beni e servizi. - 1. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di
beni e servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente capo e per far fronte alle spese
di funzionamento della commissione di cui all'articolo 9, è autorizzata per gli anni 1992, 1993 e 1994, la
maggiore spesa annua in misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto
aumento degli organici.

7. Copertura finanziaria. - 1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui
al presente capo, valutato in lire 19.989 milioni per l'anno 1992, in lire 179.820 milioni per l'anno 1993
ed in lire 328.877 milioni per l'anno 1994 - ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari,
rispettivamente, a lire 1.817 milioni per l'anno 1992, a lire 16.346 milioni per l'anno 1993 ed a lire
29.898 milioni per l'anno 1994 - si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Potenziamento delle forze
di polizia".
1-bis. In relazione agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente Capo,
per gli anni 1995 e seguenti, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di previsione
dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze, le Amministrazioni interessate non possono
provvedere alla copertura delle vacanze di organico per collocamento in quiescenza o nelle
corrispondenti posizioni di stato fino a concorrenza dei predetti ulteriori oneri previsti per la spesa a
regime, determinati in lire 38.865 milioni per la Polizia di Stato, in lire 40.529 milioni per l'Arma dei
carabinieri ed in lire 22.446 milioni per la Guardia di finanza (17).

Capo II - Infrastrutture, impianti e attrezzature   tecnico-logistiche delle forze di polizia.
8. Determinazione del programma pluriennale degli interventi. - 1. Il Ministro dell'interno, nel
quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n.
121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della stessa
legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992-1994, al fine
di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici, compresi quelli destinati
all'equipaggiamento e alle attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle
strutture, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, l'Amministrazione può assumere impegni
pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, ovvero stipulare
contratti di locazione, anche finanziaria.
3. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 80.000
milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1994.
4. Per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze
delle sezioni di polizia giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4
ottobre 1990, n. 276 (17/a), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da
utilizzare con le modalità di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere trasferiti
dal capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno fondi ai capitoli 2615, 2632, 2635 e
2754 del medesimo stato di previsione nel limite complessivo massimo di 10.000, 12.000 e 15.000
milioni di lire, rispettivamente, per gli anni 1992, 1993 e 1994 (17/b).

9. Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma.
Stipulazione dei contratti e delle convenzioni. - 1. Presso il Ministero dell'interno  è istituita una
commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui all'articolo 8, sul
suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna
fornitura o progetto.
2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, è composta:
a) dal capo della polizia  - direttore generale della pubblica sicurezza;
b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
d) da un consigliere di Stato;
e) da un ispettore generale capo e da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato;
f) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1°
 aprile 1981, n. 121;
g) dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento
della pubblica sicurezza.
3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.
4. Per l'attuazione del piano di potenziamento di cui all'articolo 8, comma 4, la commissione  è
integrata da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i
compensi da corrispondere ai componenti della commissione.
6. La commissione può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione
dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.
7. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2, commi 2 e 3, e dell'articolo 4,
comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (18).
8. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui all'articolo 8, comma 1,
sono stipulati dal capo della polizia  - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato,
per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o
da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o da
un suo delegato, per quelli di detto Corpo e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno,
acquisito il parere della commissione di cui al presente articolo.

10. Acquisizione di immobili. - 1. Per le realizzazioni immobiliari ricomprese nel programma di cui
all'articolo 8, e fino al limite massimo del 30 per cento delle stesse, il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'interno, determina,
con proprio decreto, la quota dei fondi disponibili da parte degli enti gestori di forme obbligatorie di
assistenza e di previdenza, da destinare all'acquisto di fabbricati, ultimati o in corso di costruzione,
ovvero di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, in deroga a quanto previsto dalla
normativa vigente a cui sono sottoposti i singoli enti ed in deroga agli eventuali piani di impiego dei
fondi, ancorché approvati. Gli enti gestori, quanto alle realizzazioni comprese nel programma di cui
all'articolo 8, operano sulla base di priorità indicate dal Ministro dell'interno.
2. Gli immobili acquistati o realizzati in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 1 sono
concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie. In caso di successiva vendita il termine di
sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione, stabilito dall'articolo 38, terzo comma, della legge
27 luglio 1978, n. 392 (19),  è elevato a centottanta giorni.
3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al
comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerarsi destinate alla difesa militare dello Stato
ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (20), dandone
comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.

11. Copertura finanziaria. - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, pari a lire
100.000 milioni per l'anno 1992, lire 200.000 milioni per l'anno 1993 e lire 300.000 milioni a decorrere
dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Potenziamento infrastrutturale delle forze di polizia -
(limiti di impegno)".

Capo III - Aumento degli organici e potenziamento delle  dotazioni tecnico-logistiche del Corpo
nazionale dei vigili del   fuoco.
12. Aumento degli organici. - 1. Per le esigenze connesse con i compiti istituzionali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco le relative dotazioni organiche dei capi reparto, dei capi squadra e dei
vigili sono complessivamente aumentate di milleottantasette unità ripartite, rispettivamente, come
segue: settantacinque, centocinquantatre
e duecentosettantuno unità a partire dal 1°
gennaio 1993; ottantasei, centottantatre e trecentodiciannove unità a partire dal 1° gennaio 1994.
2. Per le esigenze di cui al comma 1 le dotazioni organiche del ruolo del supporto amministrativo
contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di trecentoventicinque unità
ripartite come segue:

|responsabile amministrativo. . . . . . . . . . . . . .|n.   32|
|assistente amministrativo. . . . . . . . . . . . . . .|"    36|
|responsabile amministrativo contabile. . . . . . . . .|"    32|
|ragioniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|"    36|
|operatore amministrativo contabile . . . . . . . . . .|"    34|
|dattilografo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|"   155|

3. Il predetto aumento  è attuato, per ciascuna qualifica, nella misura del cinquanta per cento per
anno a decorrere dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1994.
4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo  è valutata in lire 21.673 milioni per l'anno
1993 ed in lire 46.320 milioni a decorrere dall'anno 1994.
5. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di beni e servizi connessi con l'aumento degli
organici di cui al presente articolo, è autorizzata per gli anni 1993 e 1994, la maggiore spesa annua in
misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto aumento degli organici.

13. 1. Ai fini dell'attuazione di un programma di potenziamento dei mezzi e delle strutture del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, con decreto del Ministro dell'interno potranno effettuarsi interventi da
finanziare nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 11, coerentemente con l'attuazione del
programma di cui all'articolo 8, secondo i criteri di cui al medesimo articolo 8 e all'articolo 9.

14. Copertura finanziaria. - 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
12, valutato in lire 23.840 milioni per l'anno 1993 ed in lire 50.952 milioni per l'anno 1994 - ivi
comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 2.167 milioni per l'anno
1993 ed a lire 4.632 milioni per l'anno 1994 - si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento
"Potenziamento delle forze di polizia".
2. Il Ministro del tesoro  è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

15. Entrata in vigore. - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
(Si omettono le tabelle)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 gennaio 1992, n. 15 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, L. 28 febbraio 1992, n. 217, riportata al n. A/LXXXVII.
(2) Sono state inserite nel testo le rettifiche di cui all'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio
1992, n. 18.
(3) Riportato al n. A/XL.
(4) Riportato al n. A/XLIII.
(5) Riportato al n. A/XLI.
(6) Riportato al n. A/LXIV.
(6/a) Periodo aggiunto dall'art. 3, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce IMPIEGATI
CIVILI DELLO STATO.
(7) Riportato al n. A/LXXVI.
(8) Riportato al n. A/XL.
(9) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(10) Riportata alla voce GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA TRIBUTARIA INVESTIGATIVA.
(11) Riportata al n. A/XXX.
(12) Riportato al n. A/LXXVI.
(13) Aggiunto dall'art. 1, della legge di conversione 28 febbraio 1992, n. 217, riportata al n.
A/LXXXVII, reca modificazioni ai commi 22 e 23 dell'art. 43, L. 1° aprile 1981, n. 121, riportata al n.
A/XXX.
(14) Comma così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 28 febbraio 1992, n. 217, riportata al
n. A/LXXXVII.
(15) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(16) Aggiunto dall'art. 1, della legge di conversione 28 febbraio 1992, n. 217, riportata al n.
A/LXXXVII.
(17) Comma aggiunto dall'art. 1, della legge di conversione 28 febbraio 1992, n. 217, riportata al n.
A/LXXXVII.
(17/a) Riportato al n. A/LXXVI.
(17/b) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 23 settembre 1994, n. 547, riportato alla voce ECONOMIA
NAZIONALE (SVILUPPO DELLA).
(18) Riportata al n. A/LXVIII.
(19) Riportata alla voce LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI.
(20) Riportato alla voce REGIONI.