D.M. 11 aprile 1997 (1). Norme dirette a disciplinare le modalità per la progressiva cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 1997, n. 91.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 9; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395"; Visto il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni, recante il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia; Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248, che approva il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario; Vista la legge 12 aprile 1984, n. 67, come modificata dall'art. 1, legge 17 aprile 1989, n. 134; Visto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, art. 2, comma 1, convertito in legge 15 novembre 1996, n. 579; Visti il D.M. 8 febbraio 1996, il D.M. 28 agosto 1996 e il D.M. 10 dicembre 1996 relativi alla assunzione delle traduzioni nelle regioni Umbria, Sardegna, Marche, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia; Considerata la necessità di stabilire le modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria nelle regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Sicilia; Ritenuto che devono, altresì fissarsi le modalità di cessione al Corpo di polizia penitenziaria del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati a mezzo ferrovia nonché quello dei "dissociati" e dei "collaboratori" ristretti negli istituti penitenziari, fatte salve le prescrizioni previste nell'ambito delle misure e dello speciale programma di protezione adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82; Decreta:

1. 1. La cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati, anche minori, nelle regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Sicilia, dell'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria, è effettuata gradualmente, entro il 21 aprile 1997 per la regione Sicilia, entro il 7 luglio 1997 per la regione Calabria, entro il 27 ottobre 1997 per le regioni Lazio e Toscana e comunque entro il 31 maggio 1998 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. 2. Entro il 31 maggio 1998 è ceduto al Corpo di polizia penitenziaria, sull'intero territorio nazionale, il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati a mezzo ferrovia nonché quelle dei "dissociati" e dei "collaboratori", ristretti negli istituti penitenziari, fatte salve le prescrizioni previste nell'ambito delle misure e dello speciale programma di protezione adottati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (2), convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82.

(2) Riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

2. 1. E' di competenza del Corpo di polizia penitenziaria, sull'intero territorio nazionale, il servizio di piantonamento dei soggetti sottoposti a ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, ai sensi dell'art. 286 del codice di procedura penale anche quando tale misura è applicata a persone sottoposte a custodia cautelare provenienti dalla libertà nonché il servizio di piantonamento, presso luoghi esterni di cura, dei fermati, degli arrestati in flagranza di reato o a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti restrittivi adottati, dall'autorità giudiziaria. Nei casi sopra indicati il Corpo di polizia penitenziaria provvede, altresì, all'eventuale trasferimento in carcere dei soggetti piantonati. Nel caso di accompagnamento nel luogo di cura effettuato dalla polizia giudiziaria all'atto del fermo, dell'arresto o dell'esecuzione del provvedimento restrittivo adottato dall'autorità giudiziaria, il dirigente dell'ufficio dal quale dipende l'ufficiale di polizia giudiziaria informa immediatamente il provveditore regionale, il quale deve indicare l'istituto penitenziario competente per gli adempimenti necessari e l'esecuzione del piantonamento. 2. Nelle regioni nelle quali il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati è di competenza del Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo provvede anche alla traduzione dei soggetti indicati nel comma 1, dai luoghi di ricovero ad ogni altro luogo indicato dall'autorità giudiziaria. 3. Il Corpo di polizia penitenziaria, nelle sole regioni nelle quali ha assunto il servizio, effettua le traduzioni dei detenuti dagli istituti penitenziari ai luoghi di fruizione degli arresti domiciliari, e da questi ultimi agli istituti, quando la misura stessa sia revocata, ovvero agli altri luoghi indicati dall'autorità giudiziaria. 4. Limitatamente alle regioni nelle quali il servizio delle traduzioni è di competenza del Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo effettua la traduzione dei detenuti dagli istituti di pena al luogo di fruizione della misura alternativa della detenzione domiciliare. 5. Esulano dalla competenza del Corpo di polizia penitenziaria e sono effettuate dalle forze di polizia che hanno operato l'arresto, i piantonamenti, e le relative traduzioni degli arrestati nei procedimenti per direttissima avanti il pretore ai sensi dell'art. 566 del codice di procedura penale, salvo che il pubblico ministero abbia ordinato che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione ai sensi del comma 4 del medesimo art. 566. 6. E' escluso il trasferimento al Corpo di polizia penitenziaria del servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti militari e dei soggetti comunque ristretti in istituti di pena militari. 7. Fermo restando il termine del 31 maggio 1998, il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati a mezzo ferrovia, nonché delle traduzioni dei soggetti "dissociati" e "collaboratori di giustizia" detenuti, internati o che comunque si trovano in condizione di restrizione della libertà personale, è ceduto al Corpo di polizia penitenziaria dopo che questo avrà assunto, nelle regioni indicate nell'art. 1, il servizio delle traduzioni da effettuarsi su strada, con il mezzo aereo e con quello navale.

3. 1. Il comando generale dell'Arma dei carabinieri, su richiesta del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fornisce, fino a quando necessario, ausilio tecnico operativo nel settore delle trasmissioni per l'espletamento dei servizi assunti dal Corpo di polizia penitenziaria. 2. Salvo i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, anche su segnalazione dei provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria, i responsabili, a vario livello, del servizio di traduzione possono chiedere, in situazioni di emergenza attinenti la sicurezza, l'intervento della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri del presidio competente per territorio.

4. 1. Per l'espletamento del servizio di traduzione su strada oltre agli automezzi in dotazione all'amministrazione penitenziaria, sono impiegati gli automezzi di cui all'art. 2 della legge 12 aprile 1984, n. 67 (3), e successive modificazioni, messi a disposizione, sulla base di accordi tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel numero e nel tipo in dotazione a ciascuna regione carabinieri. 2. Gli automezzi di cui al comma 1 sono immatricolati quali automezzi del Corpo di polizia penitenziaria ed identificati dalla targa automobilistica "Polizia Pen.".

5. 1. Nelle regioni e per il tempo in cui le traduzioni dei detenuti continuano ad essere effettuate dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi degli automezzi dotati di targa automobilistica E.I. e dei relativi equipaggiamenti di proprietà del Ministero di grazia e giustizia. 2. Limitatamente al servizio di cui al comma 1, restano a carico dell'Arma dei carabinieri la cura per l'efficienza degli automezzi adibiti alla traduzione dei detenuti, secondo le norme che concernono le responsabilità del proprietario dei veicoli. 3. L'acquisto degli automezzi e dei relativi equipaggiamenti per l'espletamento del servizio di cui al comma 1, da parte dell'Arma dei carabinieri, è effettuato dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere tecnico operativo dell'Arma. 4. Le spese per la gestione e la manutenzione, per la riparazione e per l'acquisto dei carbolubrificanti nonché quelle per l'indennità di missione al personale impiegato nel servizio di traduzione di cui al comma 1, sono a carico del Ministero di grazia e giustizia, con imputazione al capitolo di bilancio 2088. Il relativo importo, sulla base dei preventivi redatti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, è versato anticipatamente all'inizio di ogni esercizio finanziario sul capitolo di entrate dello Stato 3458 per la successiva riassegnazione, ai fini dell'impiego, sui capitoli di spesa 4613, 4503 e 5615 del bilancio del Ministero della difesa.

6. 1. Fino a che il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati non è ceduto dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria in tutte le regioni, le modalità operative per l'espletamento delle traduzioni dei detenuti e degli internati che devono essere effettuate con l'uso del mezzo aereo e navale e debbano proseguire su strada, continuano ad essere disciplinate dalle intese intercorse tra l'Arma dei carabinieri ed il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche per quanto concerne il concorso di personale e mezzi. 2. Analogamente, fino a che il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati non è ceduto dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria in tutte le regioni, continuano ad essere disciplinate da intese intercorse tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato le modalità di effettuazione delle traduzioni di detenuti estradandi o estradati nonché, fatte salve le prescrizioni previste nell'ambito delle misure o dello speciale programma di protezione adottati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 (4), convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82, delle traduzioni dei "collaboratori" e "dissociati" ristretti in istituti penitenziari ubicati nelle regioni nelle quali il servizio è espletato dal Corpo di polizia penitenziaria, anche per quanto concerne il concorso di personale e mezzi.

7. Le disposizioni relative alle modalità di espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati di cui al presente decreto si applicano anche con riguardo alle regioni Umbria, Sardegna, Marche, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia.