De Agostini Giuridica - LEGGI D'ITALIA - PARTE A (testo vigente)

Aggiornamento alla GU 06/06/2000

173. IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO N) Varie

D.M. 15 dicembre 1994 (1). Modificazioni all'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i propri decreti in data 12 agosto 1992 e in data 27 aprile 1993 con i quali, in attuazione del comma 4 dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono state identificate le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1992 e n. 102 del 4 maggio 1993); Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del richiamato decreto del 12 agosto 1992, si doveva procedere, entro il 30 giugno 1994, alla revisione dell'elenco di dette patologie sulla base dei risultati degli studi scientifici controllati effettuati dagli stabilimenti termali; Considerato che non sono disponibili i predetti elementi di valutazione a causa della pratica impossibilità per gli stabilimenti termali di realizzare gli studi scientifici controllati, anche per la mancanza di linee guida; Considerato che il Consiglio superiore di sanità, sezioni seconda e terza, nella seduta del 16 novembre 1994, ha confermato che l'elenco delle patologie deve derivare dalle sperimentazioni effettuate dagli stabilimenti termali interessati ed ha proposto di fissare il termine finale per la sperimentazione al 1° gennaio 1998; Considerato che, al fine di poter procedere alla valutazione di efficacia della terapia termale, il Consiglio, nella stessa seduta, ha proposto alcune specifiche linee guida; Ritenuto di conformarsi ai predetti orientamenti del Consiglio; Viste le proposte di revisione dell'elenco di cui all'art. 1 del decreto 12 agosto 1992 come integrato con decreto 27 aprile 1993, formulate dal Consiglio superiore di sanità, sezioni seconda e terza, nella seduta del 19 ottobre 1994; Ritenuto, che ogni determinazione al riguardo debba derivare dagli studi clinici conformemente a quanto prospettato in generale dallo stesso Consiglio superiore nel richiamato parere del 16 novembre 1994; Ritenuto, conseguentemente, di subordinare la decisione sulle malattie dell'apparato gastroenterico ai risultati degli studi clinici; Ritenuto, peraltro, di accogliere alcune proposte di modifica in ragione della loro limitata rilevanza; Ritenuta l'opportunità di procedere al 31 dicembre 1996 alla verifica dello stato di attuazione degli studi clinici anche per evitare che, alla scadenza del termine del 1° gennaio 1998, si riproponga l'attuale situazione;

Decreta:

1. 1. L'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, allegato al decreto ministeriale 12 agosto 1992 (2) ed integrato con decreto ministeriale 27 aprile 1993, è modificato come da allegato al presente decreto. 2. L'elenco di cui al comma precedente ha validità fino al 1° gennaio 1998.

2. 1. Gli stabilimenti termali, che erogano prestazioni termali per le patologie di cui all'allegato elenco, sono tenuti ad effettuare studi per la valutazione di efficacia della terapia termale nel rispetto delle sottoindicate linee guida: a) studi clinici controllati propriamente detti, quando possibili, atti a dimostrare l'azione biologica e l'efficacia clinica delle cure termali in gruppi di pazienti randomizzati o bilanciati, con end points di carattere clinico purché quantificabili, oppure di carattere strumentale (end points surrogati) purché di chiaro significato fisiopatologico nella specifica malattia e correlati con l'andamento di questa; b) studi osservazionali longitudinali di tipo clinico-epidemiologico atti a descrivere il decorso a medio-lungo termine dei pazienti sottoposti a terapia termale con gli obiettivi di documentare l'andamento nel tempo dei sintomi soggettivi e oggettivi, del numero e della gravità delle recidive, delle modificazioni nella richiesta e nel consumo di farmaci, del ricorso a degenza e del numero di giornate di assenza dal lavoro. Tali studi, tra l'altro, potranno fornire materiale utile ad una indagine sul rapporto costi-benefici della terapia termale; c) eventuali altri studi e ricerche di iniziativa degli stabilimenti termali che utilizzino diversi modelli clinici o sperimentali, che verranno anch'essi valutati nel contesto del materiale di studio prodotto. 2. Il Ministero della sanità, previa verifica dello stato di attuazione degli studi in corso al 31 dicembre 1996 procede, entro il 1° gennaio 1998 (3), alla revisione dell'elenco sulla base dei risultati degli studi effettuati.

ELENCO DELLE PATOLOGIE CHE POSSONO TROVARE REALE BENEFICIO DALLE CURE TERMALI

Malattie reumatiche:

osteoartrosi ed altre forme degenerative; reumatismi extra articolari.

Malattie delle vie respiratorie:

sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche; bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico).

Malattie dermatologiche:

psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica); eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolari ed essudative); dermatite seborroica ricorrente.

Malattie ginecologiche:

sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva; leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche.

Malattie O.R.L.:

rinopatia vasomotoria; faringolaringiti croniche; sinusiti croniche; stenosi tubariche; otiti carattali croniche; otiti croniche purulente non colesteatomatose.

Malattie dell'apparato urinario:

calcolosi delle vie urinarie e sue recidive.

Malattie vascolari:

postumi di flebopatie di tipo cronico.

Malattie dell'apparato gastroenterico:

dispepsia di origine gastroenterica e biliare; sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 1995, n. 57. (2) Riportato al n. N/LV. (3) Termine prorogato di un anno dal D.M. 20 marzo 1998 (Gazz. Uff. 12 giugno 1998, n. 135).