D.M. 30 dicembre 1998, n. 510 (1). Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso e della selezione previste dall'articolo 16, lettera a) e lettera b) , del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (2), per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame nonché le modalità di attuazione e i programmi del corso.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante: «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria»; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, così come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200; Ritenuta la necessità di stabilire le modalità per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le modalità di attuazione ed i programmi del corso; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 giugno 1998, prot. n. 109/98; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 93976/4-15 del 30 dicembre 1998;

Adotta il seguente regolamento:

Capo I - Concorso interno

1. Nomina a vice sovrintendente.

1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo della polizia penitenziaria si consegue, nel limite del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento del successivo corso di formazione tecnico- professionale di cui all'articolo 8, riservato agli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.

2. Prove d'esame.

1. I candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (2), sono chiamati a sostenere una prova scritta concernente la trattazione di un argomento attinente ai servizi penitenziari avente ad oggetto una parte teorica, la redazione di un atto relativo alla futura attività del sovrintendente e un colloquio al quale sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta. 2. Il colloquio verte su elementi di diritto penale e procedura penale, legislazione in materia penitenziaria ed ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Il colloquio s'intende superato se il candidato ha riportato una votazione non inferiore a sei decimi. 4. La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

3. Prova preliminare.

1. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unità, l'ammissione alle prove d'esame può essere preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove d'esame di cui all'articolo 2. 2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre, la durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi. 4. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica. 5. La prova s'intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

4. Commissione esaminatrice.

1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della eventuale prova preliminare nonché delle prove d'esame, è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e da altri tre funzionari con la qualifica non inferiore all'ottava. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Qualora il numero dei candidati superi i mille, la commissione, con successivo decreto, può essere suddivisa in una o più sottocommissioni con l'integrazione, per ciascuna sottocommissione, di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto con qualifica non inferiore all'ottava. 4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

Capo II - Selezione interna

5. Nomina a vice sovrintendente.

1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti nel Corpo di polizia penitenziaria si consegue, nel limite del 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante superamento del corso di formazione tecnico-professionale di cui all'articolo 8, al quale sono ammessi, a domanda, previa selezione, gli assistenti capo che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica.

6. Prova d'esame.

1. Il personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (3), è chiamato a sostenere una selezione consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei candidati. 2. Il questionario è articolato in domande a risposta sintetica e/o a scelta multipla, vertenti, per il 30% su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali. 3. Le materie che possono formare oggetto del questionario sono: a) cultura generale: italiano, storia, educazione civica, geografia fisica, politica ed economica d'Italia; b) preparazione professionale: diritto penale, procedura penale, diritto penitenziario ed ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria. 4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 5. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre, la durata ed i criteri di valutazione della prova e di attribuzione dei punteggi. 6. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica. 7. La prova s'intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

7. Commissione esaminatrice.

1. La commissione esaminatrice è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e da altri tre funzionari con la qualifica non inferiore all'ottava. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

Capo III

8. Corso di formazione.

1. I vincitori del concorso ed i candidati che hanno superato la selezione, frequentano il corso di formazione tecnico-professionale, della durata di cinque mesi, comprensivi di un periodo di «formazione in sede lavoro», previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (3). 2. Le materie di insegnamento vengono individuate nelle aree tematiche articolate secondo i programmi di cui all'allegato A. 3. Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale secondo le modalità di cui all'allegato B. 4. Il personale che ha superato gli esami di fine corso ottiene la nomina nella qualifica iniziale nel ruolo dei sovrintendenti, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso. 5. I vice sovrintendenti nominati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (3), seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (3).

9. Rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (3), ed, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (4), e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato A

MATERIE DI INSEGNAMENTO DI BASE

Ordinamento penitenziario e regolamento di esecuzione: i princìpi ispiratori.

Il trattamento penitenziario e l'organizzazione penitenziaria.

Diritto penale: uso legittimo delle armi. La norma penale Il reato Delitti e contravvenzioni I soggetti del reato e l'oggetto Imputabilità Forme di reato Concorso di reati Il reo La pena e la misura di sicurezza Cause di estinzione del reato e della pena Le sanzioni sostitutive delle pene brevi L'uso delle armi e degli altri mezzi di coercizione fisica

Procedura penale e atti di polizia giudiziaria. Codice di procedura penale Soggetti e parti del processo penale Il regime di invalidità e il regime di nullità Gli atti Le misure cautelari Le indagini preliminari Il giudice per le indagini preliminari La notizia di reato e le condizioni di procedibilità Udienza preliminare Il giudizio - I procedimenti speciali - Le impugnazioni L'esecuzione della pena L'attività di polizia giudiziaria

Organizzazione dell'Amministrazione penitenziaria e ordinamento del personale: Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria I provveditorati regionali, gli istituti, i servizi Le aree operative L'ordinamento del personale dell'Amministrazione penitenziaria Legge 15 dicembre 1990, n. 395 - i decreti delegati emanati in attuazione della legge n. 395/1990 L'accordo quadro sull'organizzazione del lavoro del personale di polizia penitenziaria Il contratto nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile

Cenni sulle principali teorie dell'organizzazione del lavoro e sulla gestione delle risorse umane: Organizzazione, attività organizzativa, interdisciplinarietà Gerarchia e coordinamento I processi decisionali La gestione delle risorse umane in relazione agli obiettivi I gruppi, i ruoli, la leadership Tematiche e problematiche della comunicazione Autorità e autorevolezza Efficacia, efficienza e produttività

Elementi di diritto pubblico generale: La Costituzione italiana L'ordinamento della Repubblica La pubblica amministrazione Gli enti territoriali Cenni di giustizia amministrativa La tutela internazionale dei diritti dell'uomo e dei detenuti

Cenni di contabilità carceraria: Cenni di contabilità generale, di organizzazione finanziaria e del bilancio dello Stato Organizzazione e gestione finanziaria degli Istituti penitenziari: le figure contabili

Elementi di educazione sanitaria: Principali situazioni di emergenza sanitaria (autolesionismo, tentativi di suicidio, incidenti) Tossicodipendenze Il problema delle malattie infettive L'AIDS e l'epatite B Princìpi di profilassi L'incompatibilità con il regime detentivo per motivi di salute

Princìpi normativi sulla sicurezza e tutela della persona nell'ambiente lavorativo: Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche

Elementi di criminologia: Concetto di devianza e controllo sociale Forme e modalità d'intervento istituzionale in relazione alle diverse tipologie criminali

Strutture funzionali e regole grammaticali della lingua straniera (inglese).

Il concetto di deontologia professionale: Deontologia nei rapporti interpersonali: con l'autorità dirigente, con i colleghi, con i collaboratori, con gli altri operatori.

MATERIE ADDESTRATIVE

Addestramento all'uso delle armi Addestramento formale - Scuola comando Educazione fisica propedeutica e tecniche di difesa personale

ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE

I compiti istituzionali, i servizi di istituto intramurali ed extramurali e loro modalità di svolgimento Ruolo della Polizia penitenziaria nel «trattamento di rieducazione» Rapporti con le altre figure professionali Analisi delle diverse tipologie dei detenuti: problematiche inerenti la gestione (appartenenti alla criminalità organizzata, collaboratori di giustizia) Le misure alternative alla detenzione e rapporti con la magistratura di sorveglianza.

Allegato B MODALITÀ D'ESAME

Le prove consistono: in una prova scritta tramite somministrazione di un questionario; in una prova orale. Si terrà altresì conto dei risultati conseguiti nell'addestramento teorico e pratico all'uso delle armi, nonché della valutazione globale su tutto il percorso formativo. Gli esami si intendono superati con un punteggio non inferiore a 6/10.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 1999, n. 38. (2) Riportato al n. C/XXVIII. (2) Riportato al n. C/XXVIII. (3) Riportato al n. C/XXVIII. (3) Riportato al n. C/XXVIII. (3) Riportato al n. C/XXVIII. (3) Riportato al n. C/XXVIII. (3) Riportato al n. C/XXVIII. (4) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.