L. 10 ottobre 1986, n. 663 (1). Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 16 ottobre 1986, n. 241.

1. (2).

(2) Aggiunge l'art. 14-bis, alla L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

2. (3).

(3) Aggiunge l'art. 14-ter, alla L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

3. (4).

(4) Aggiunge l'art. 14-quater, alla L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

4. (5).

(5) Sostituisce l'ottavo comma dell'art. 18, L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

5. (6).

(6) Sostituisce il sesto comma dell'art. 20, L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

6. (7).

(7) Sostituisce l'art. 21, L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

7. (8).

(8) Sostituisce l'art. 22, L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

8. 1. Nel quarto comma dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (9), la parola: «facoltà» è sostituita con la seguente: «diritto».

(9) Riportata al n. A/XVI.

9. (10).

(10) Aggiunge l'art. 30-ter alla L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

10. 1 (11). 2. L'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è conseguentemente abrogato.

(11) Il comma che si omette aggiunge l'art. 41-bis alla L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

11. (12)

(12) Sostituisce l'art. 47, L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

12. (13).

(13) Sostituisce l'art. 47-bis alla L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

13. (14).

(14) Aggiunge l'art. 47-ter, alla L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

14. (15).

(15) Sostituisce l'art. 50, L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

15. (16).

(16) Aggiunge l'art. 51-bis, alla L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

16. (17).

(17) Aggiunge l'art. 51-ter, alla L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

17. (18).

(18) Aggiunge l'art. 53-bis, alla L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

18. (19).

(19) Sostituisce l'art. 54, L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

19. (20).

(20) Sostituisce l'art. 56, L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

20. (21).

(21) Sostituisce l'art. 68, L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

21. (22).

(22) Sostituisce l'art. 69, L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

22. (23).

(23) Sostituisce l'art. 70, L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

23. (24).

(24) Aggiunge l'art. 70-bis alla L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

24. (25).

(25) Aggiunge l'art. 70-ter alla L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

25. (26).

(26) Sostituisce l'art. 71, L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

26. (27).

(27) Sostituisce l'art. 71-ter, L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata al n. A/XVI.

27. 1. L'articolo 71-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 (9), aggiunto dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è abrogato.

(9) Riportata al n. A/XVI.

28. 1. Il terzo comma dell'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente: «Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena».

29. 1. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (28), il terzo comma dell'articolo 48 della stessa legge n. 354 (28), nonché la legge 12 febbraio 1975, n. 6 (29).

(28) Riportata al A/XVI. (29) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

(Giurisprudenza)

30. 1. La detrazione di pena prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (28), come modificato dall'articolo 18 della presente legge, si applica con provvedimento del tribunale di sorveglianza anche ai semestri di pena scontata successivi alla data del 31 agosto 1981 nonché al semestre in corso a quella data, nella misura di 45 giorni, o in quella integrativa di 25 giorni nei casi in cui sono state già concesse le detrazioni di pena secondo le norme preesistenti, sempreché attualmente e con riferimento ai sernestri suddetti risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione secondo i criteri indicati nell'articolo 94 del regolamento di esecuzione della citata legge 26 luglio 1975, n. 354 (28), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

(28) Riportata al A/XVI.

(Giurisprudenza)

31. 1. L'articolo 204 del codice penale è abrogato. 2. Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.

(Giurisprudenza)

32. 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, verranno apportate le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (28), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

(28) Riportata al A/XVI.