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Nota n. 9996 - Come rappresentato con pregressa corrispondenza, in alcune realtà territoriali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, e particolarmente nelle circoscrizioni di Toscana-Umbria e Sicilia, si sono registrate, e si stanno notando tuttora, assegnazioni di operatori del Corpo di polizia penitenziaria a sedi extramoenia ricorrendo, di fatto, alla vecchia e insana pratica dell’intuitu personae.

         Quanto sopra, in palese violazione del PCD citato in oggetto, alle fasi propedeutiche alla stesura del quale ha, peraltro attivamente, partecipato anche la S.V.

         In proposito, per di più, non convincono affatto le tesi dalla S.V. illustrate con la nota n. m_dg.DGMC.21/01/2022.0003366.U, che si allega in copia per coloro che leggono per conoscenza.

         È di tautologica evidenza, difatti, che il PCD del 14 ottobre 2021 disciplini espressamente i casi e le modalità con cui far fronte a “specifiche e sopravvenute esigenze in determinati uffici e/o settori”, così come sono chiaramente codificate le procedure operative cui attenersi “Qualora tali  (le, ndr) graduatorie siano esaurite” e per procedere ad assegnazioni temporanee (art. 2, c. 3).

         Eventualità, quest’ultima, che sebbene riferita all’eventuale esaurimento delle graduatorie redatte a seguito di interpello ordinario, pare pacificamente assimilabile ed estendibile a tutti i casi in cui le graduatorie non siano comunque disponibili, come quando non siano ancora state redatte.

        

Di certo, non è possibile e non si potrà tollerare che nel terzo millennio si possano ancora praticare e, ancor peggio, avallare gestioni che non garantiscano neppure i minimi presupposti di trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa.

         Tanto più che ci giunge notizia che in alcune realtà territoriali del DGMC, anche coincidenti con quelle in cui si perpetrano le gestioni di cui si discute, si ritarderebbe la composizione e la convocazione delle commissioni arbitrali di garanzia; condotte, queste, che laddove confermate potrebbero essere valutate anche ex art. 28, legge n. 300/1970.

         Per quanto accennato, si invita la S.V. a voler intervenire affinché tali situazioni siano celermente risolte o attraverso l’indizione dell’interpello ordinario o mediante appositi bandi di natura straordinaria e provvisoria.

         Appare peraltro il caso di evidenziare che il perdurare di prassi le quali, oltre a mostrarsi come illegittime, alterano il rapporto organico fra gli operatori impiegati negli istituti penali per minorenni e quelli assegnati a sedi diverse e, come tali, nell’attuale fase di grave e conclamata carenza complessiva, non potranno non avere una diretta influenza nelle valutazioni e sulla discussione utile a determinare i prossimi contingenti di neo Agenti da assegnare al DGMC.

         Nell’attesa, molti cordiali saluti.

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