Nota n. 10.030 -     Viene segnalato che, a causa di un’interpretazione letterale dell’ultimo periodo, primo comma, art. 208, DPR n. 3/1957 (Agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare ad esami di promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino al giorno successivo al loro espletamento”), richiamato con la nota n. m_dg.GDAP.20/01/2022.0020700.U della S.V.,  molte Direzioni di sedi che amministrano i candidati al concorso indicato in oggetto, già appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e concorrenti per i posti loro riservati, è stato negato il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento e i pasti fruiti presso strutture ricettive.

         Tale interpretazione, proprio perché letterale, appare anche palesemente errata attesa la palese necessità di ricorrere a un’esegesi sistematica che tenga conto dell’insieme complessivo e dello sviluppo, anche successivo, della disciplina generale, nonché di quella di settore, concernente il trattamento economico di missione.

         L’indennità di missione, difatti, deve essere intesa in senso omnicomprensivo quale trattamento economico di missione spettante alla categoria di impiegati ai quali si applica, anche secondo la disciplina dettata dai pertinenti Decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi negoziali.

         Del resto, già con la lettera circolare n. 3440/5890 del 21 ottobre 1996 dell’allora Ufficio Centrale del Personale del DAP venivano impartite direttive in tal senso e, da allora, la normativa di riferimento non ha subito alcuna modifica in pejus.

         Direttiva, quest’ultima, di certo ancora vigente poiché conforme (in quanto non in contrasto) con la successiva nota n. 0154835 del 9 maggio 2018 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del DAP.

         Ancora, giova evidenziare che anche nei più recenti concorsi, interni (con i quali è condivisa la disciplina di riferimento) e pubblici, sono stati riconosciuti, ricorrendone i restanti presupposti, agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria i rimborsi per le spese di cui si discute e che altrettanto avviene per i dipendenti delle altre Forze di Polizia.

         Per quanto accennato, si prega la S.V. di voler diramare opportune disposizioni integrative della citata nota n. m_dg.GDAP.20/01/2022.0020700.U che consentano il rapido superamento della problematica descritta.

         Nell’attesa, molti cordiali saluti.