Nota n. 10.858 - Pervengono segnalazioni dalle sedi periferiche del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria correlate a una non aderente esecuzione della disciplina afferente al riconoscimento del congedo straordinario speciale per trasferimento nei confronti degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che risultino “conviventi di fatto”.
In estrema sintesi, per effetto di una restrittiva ed errata interpretazione del combinato disposto degli art. 15, comma 2, lettera a), DPR n. 395/1995, e succ. modd., art. 1, commi 36 e 37, legge n. 76/2016, e art. 4, DPR n. 223/1989 e succ. modd., nonché di copiosa e consolidata giurisprudenza, non viene riconosciuta la maggiorazione di congedo straordinario spettante in qualità di “ammogliato o con famiglia a carico”, a quanti vantino una convivenza di fatto.
Quanto sopra, al di là del tenore letterale delle disposizioni richiamate e del dettato dell’art. 12 delle Preleggi, nonché dell’esegesi giurisprudenziale, si pone in perfetta antitesi anche con le indicazioni impartite sulla stessa materia per gli appartenenti alla Polizia di Stato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, già quasi un decennio addietro, con nota n. 555/RS/01/48/1/005270 del 20 dicembre 2016.
Del resto, pure le regole sulla mobilità ordinaria per gli appartenenti al Corpo (PCD 6 agosto 2021) prevedono identico punteggio per il ricongiungimento al coniuge in favore dei conviventi di fatto.
Per quanto accennato, si prega la S.V. di voler diramare urgentissime direttive utili a riconoscere senza esitazioni di sorta il diritto in parola ai conviventi di fatto (oltre agli uniti civilmente) anche al fine di evitare, l’altrimenti ineludibile, ricorso alle procedure di cui all’art. 8, 3° comma, D.Lgs. n. 195/1995 e succ. modd.
Nell’attesa, cordiali saluti.



