Nota n. 105 del 25.05.16 - La diffusione della recente circolare GDAP PU 146311 del 29.04.2016, oltre ad essere apprezzata per i suoi contenuti in relazione alla verifica dello stato delle caserme, ci induce a porre all’attenzione di Codesta Direzione Generale problemi non ancora risolti e incongruenze che stiamo registrando in sede di applicazione del P.D.G. 11.03.2014 concernente “i criteri di determinazione degli oneri occupazionali” e il conseguente obbligo di pagamento in carico al personale.
Non poche, infatti, sono le segnalazioni del personale in servizio presso questa regione in merito a pretese di pagamento esercitate dai Direttori senza che ce ne siano i presupposti, sia in relazione alla struttura che per ciò che riguarda la decorrenza del canone dovuto.
In generale, risulta ancora bisognosa di chiarimento la previsione del P.D.G. circa la definizione di “unità abitativa dotata di bagno assegnata ad uso esclusivo”, perché diverse sono le interpretazioni in fase di individuazione delle unità effettuata in ossequio al Provvedimento citato. Sarebbe infatti utile chiarire se nel concetto di “bagno” o “servizio” debbano intendersi contemplati la doccia e il bidet, spesso non presenti nelle unità abitative per le quali si chiede il canone.
Altra questione che sta suscitando contenziosi e malessere tra il personale è quella che riguarda la decorrenza del pagamento del canone, ovvero la vigenza delle disposizioni Dipartimentali conseguenti al DPR 314/2006.
Il P.D.G. 11.03.2014 prevede il recupero delle somme dovute arretrate, lasciando intendere una retroattività correlata alla vigenza del DPR citato, inducendo qualche Direttore a pretendere pagamenti per periodi pre-consegna formale dell’alloggio.
Con circolare del 16.04.2015 (GDAP 0135702-2015), di ulteriori istruzioni e linee guida, viene chiarito che non può pretendersi un canone arretrato in assenza di formalizzazione di consegna o di atto di assegnazione dell’alloggio. In particolare, nella circolare viene assunta la posizione che “prima del P.D.G., prima della formalizzazione del concetto di uso riservato, così come prima dei decreti di individuazione degli alloggi collettivi di servizio, si ritiene che tutti i rapporti di concessione delle camere fossero da intendersi situazioni di fatto ammesse in gratuità”.
Alcuni Funzionari Delegati (es. CC Milano), ciononostante, stanno pretendendo il pagamento del canone, anche attraverso azioni di recupero forzato, con una retroattività cha risale a periodi prima della consegna o assegnazione formale dell’alloggio.
Abbiamo motivo di credere che, probabilmente, ritengono che una circolare contenente linee guida o chiarimenti non possa sovrapporsi ad un P.D.G. e che lo stesso quindi debba ritenersi applicabile in tutte le sue parti. Anche quelle oggetto di chiarimento o rettifica.
Orbene, tutto ciò premesso, si chiede a Codesta Direzione Generale di formulare posizioni univoche in relazione alle problematiche prospettate, in seguito sintetizzate per facilità di lettura:
• Se il “bagno” o “servizio” deve intendersi comprensivo di doccia e bidet;
• Se le indicazioni fornite nella circolare del 15.04.2015 possono ritenersi correttive del P.D.G. del 11.03.2014 e se quindi devono trovare applicazione.
Ringraziando per l’attenzione, si resta in attesa di riscontro.
Cordiali saluti.
Il Segretario Regionale Gian Luigi Madonia