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Ultim’Ora 10 marzo 2016
Disciplina per l’accesso e la permanenza all’ USPeV – Riunione al DAP
Si è appena conclusa al DAP la discussione propedeutica all’emanazione del PCD di disciplina delle modalità d’accesso e di permanenza all’USPeV.
La riunione è stata presieduta dal Capo del DAP (Consolo), presenti anche il Vice Capo del DAP (de Pascalis), il D.G. del Personale e R. ed altri dirigenti.
Ad inizio riunione molte OO.SS. hanno chiesto di non dar corso alla riunione ed alla redazione del PCD in attesa del nuovo assetto che dovranno avere il DAP e lo stesso USPeV a seguito dell’emanazione del DM del 2 marzo 2016 in corso di registrazione.
La delegazione UIL, ha invece manifestato la necessità e l’urgenza di stabilire regole e criteri chiari, trasparenti ed auspicabilmente condivisi per determinare l’accesso e la permanenza all’USPeV, che varranno anche in seguito e che, laddove non più rispondenti alla nuova organizzazione, si potranno agevolmente rivedere ed armonizzare. Non è possibile, infatti, continuare a spostare sempre più avanti “la linea di partenza” rinviando ogni decisione su qualsiasi materia perché c’è sempre una possibile novità in vista. Così facendo si continua a navigare nell’oscurità. E nelle tenebre è facile che accadano cose di cui poi ci si debba vergognare con la luce …
Dunque la UIL ha chiesto di procedere, come da convocazione, ed ha proposto una serie di emendamenti al testo ipotizzato dall’Amministrazione (disponibile online) nel senso di seguito indicato:

• Art. 3, comma 1, lettera a): per gli Agenti ed Assistenti elevare il limite di età previsto per l’accesso (40 anni), anche in considerazione dell’innalzamento dell’aspettativa di vita, dell’età media e di tutte le disposizioni, anche di legge, che vanno in tale direzione;
• Art. 3, comma 1, lettera f): cassare la parte in cui si prevede che non si debbano avere procedimenti disciplinari in corso e, rispetto alle sanzioni già comminate, circoscrivere l’effetto preclusivo agli ultimi cinque anni ed alle sanzioni più gravi della censura;
• Art. 4, comma2, lettera b): specificare meglio “anche in soprannumero” per limitarlo indefettibilmente ai casi di rientro nella sede di provenienza (e non anche a qualsiasi sede a scelta dell’interessato come qualcuno ha ventilato);
• Art. 4, comma 3: oltre alla pubblicazione dell’interpello sui siti istituzionali è necessario che ne venga data pubblicità nelle forme tradizionali;
• Art. 5, comma 2: i titoli richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza (e non di pubblicazione) del bando;
• Art. 6, comma 3: La commissione tecnica per la valutazione delle prove selettive deve essere presieduta da un dirigente del Corpo di polizia penitenziaria o, in mancanza, da un Ufficiale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia (e non da un dirigente penitenziario);
• Art. 7, comma 1: anche per garantire uniformità e trasparenza, le procedure di convocazione dei candidati e, soprattutto, i criteri di valutazione devono essere codificati preventivamente già nel PCD (e non di volta in volta dalla commissione);
• Art. 10, comma 2: specificare meglio “anche in soprannumero” per circoscriverlo inequivocabilmente ai casi di rientro nella sede di provenienza;
• Art. 10, comma 3: le emanande disposizioni dovranno avere affetto anche per chi è già in servizio presso l’USPeV (es.: chi ha già raggiunto il periodo massimo di permanenza previsto dal PCD dovrà essere avvicendato);
• Art. 11, comma 1: in caso di revoca motivata dell’assegnazione all’USPeV assicurare le garanzie procedimentali di cui anche alla legge n. 241/90; correggere inoltre “c. 3” sostituendolo con “c. 2” (trattasi di un refuso nel testo);
• Art. 11, comma 2: sostituire la locuzione “è valutato” con “comporta” (per rendere tassativa, e non discrezionale, la revoca dell’assegnazione all’USPeV al venir meno dei requisiti);
• Allegato B, art. 3, lettera b): i corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione devono essere valutabili solo se utili al servizio presso l’USPeV;
• Allegato B, art. 3, lettera d): eliminare il tetto massimo per il punteggio attribuibile in funzione dell’anzianità (anche in ragione del limite d’età previsto per l’accesso);
• Allegato C: per sostenere le prove di efficienza fisica i candidati, ove necessario, dovranno essere sottoposti a visita da un medico incaricato ed a spese dell’Amministrazione (e non produrre a loro spese una certificazione medica di idoneità all’attività sportiva non agonistica).

Il Capo del DAP, finché è stato presente, ha dimostrato particolare attenzione ed ha espresso condivisione per pressoché tutte le richieste formulate dalla UIL.
In conclusione l’Amministrazione si è riservata ogni decisione, pur potendosi percepire l’intenzione di rinviare l’emanazione del PCD all’esito della nuova organizzazione dell’USPeV.

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