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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 u.s. del DM n. 206 del 17 ottobre 2017, vengono apportate significative modifiche al sistema dei controlli legati alle assenze per malattia ed, in particolare, al regime di reperibilità per le visite medico fiscali dei dipendenti pubblici, ivi compresi gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

         Le nuove regole entreranno in vigore dal 13 gennaio 2018.

         Fra le più importanti novità si segnalano:

 

  • le  visite  fiscali  possono  essere  effettuate  con   cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale;
  • Sono esclusi  dall'obbligo   di   rispettare   le   fasce   di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di  servizio  riconosciuta  che   abbia   dato   luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle  prime  tre categorie della Tabella A allegata al decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero  a  patologie  rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici  sottesi  o  connessi  alla  situazione  di invalidità' riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Ne deriva, pertanto, che vi potranno essere più visite fiscali per lo stesso periodo di malattia, con la naturale conseguenza che si sarà soggetti al regime di reperibilità anche dopo l’effettuazione della visita.

Analogamente, si sarà esonerati dal regime di reperibilità  quando l’assenza sarà riconducibile a causa  di  servizio  riconosciuta  che   abbia   dato   luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle  prime  tre categorie della Tabella A allegata al decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero  a  patologie  rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; di conseguenza non sarà più sufficiente la causa di servizio per infermità non ascritta a categoria o ascritta categoria diversa da quelle indicate.

Cancellata, inoltre, l’esclusione dall’obbligo di reperibilità nei casi di assenza conseguente a infortunio sul lavoro.

Il DM disciplina anche la procedura cui attenersi nel caso di non accettazione dell’esito della visita fiscale.

Restano confermate le attuali fasce orarie di reperibilità (09.00/13.00 – 15.00/18.00 di ogni giorno, compresi non lavorativi e festivi).

Per le disposizioni di dettaglio si rimanda al testo del DM pubblicato sul nostro sito web.

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