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Attese le pressanti e numerose richieste di chiarimenti che continuano a pervenire in relazione alla disciplina che attiene alle visite fiscali nei confronti degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, si ribadiscono i contenuti di cui all’Ultim’Ora del 2 gennaio 2018.
In particolare, si evidenzia che la circolare INPS del 29 marzo 2018 n. 1399 nulla ha innovato sul tema specifico e, anzi, conferma quanto immediatamente illustrato.

Ricapitolando sinteticamente (e con licenza semplificativa) le questioni più salienti:

• La PolPen non rientra nella disciplina del “Polo unico per le visite fiscali”: questo implica, principalmente e per ciò che interessa direttamente, che i costi delle visite saranno sostenuti dall’Amministrazione penitenziaria e non dall’INPS (che sarà comunque legittimato a effettuare i controlli);
• La PolPen non è obbligata a produrre la certificazione telematica: ciò comporta che, allo stato, l’INPS non potrà effettuare visite fiscali d’iniziativa (cioè, senza richiesta da parte dell’A.P.);
• Per il regime di reperibilità durante le assenze dal servizio per malattia, si rimanda integralmente ai contenuti dell’Ultim’Ora del 2 gennaio 2018.

 

Si ricorda, infine, che sulla questione è pendente il ricorso davanti TAR di Roma, adito dalla UILPA Polizia Penitenziaria che ha rilevato profili di illegittimità, anche di rango costituzionale, nel DM n. 206 del 17 ottobre 2017.

Vedi anche: Visite fiscali: si cambia! - Ultim'Ora

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