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Nota n. 10.272   Nella giornata di ieri, con la nomina in ruolo, si è conclusa la fase formativa per i neo Vice Sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria di cui al PDG del 17 giugno 2021, prima edizione del corso di formazione.

Contestualmente, i medesimi hanno avuto l’assegnazione alla sede di servizio, in molti casi, secondo le previsioni del bando concorsuale, diversa da quella occupata nel ruolo di provenienza.

  Il mutamento della sede di servizio per gli interessati, sebbene con espressione di preferenza fra quelle individuate dall’Amministrazione, che tuttavia avrebbero preferito permanere in quella di provenienza o, magari, sceglierne altra, è avvenuto nel preminente e assorbente interesse pubblico e, più in particolare, dell’Amministrazione e del Corpo di polizia penitenziaria che hanno tangibili e riconosciute necessità operative e organizzative di ridurre le vacanze organiche nel ruolo dei Sovrintendenti presso gli istituti penitenziari che presentano maggiori carenze.

  Nel caso di specie, per norma e consolidata giurisprudenza, appare fuor da ogni dubbio che l’assegnazione alla nuova sede, rectius trasferimento, si configuri come d’autorità, ex art. 1, legge 29 marzo 2001, n. 86.

  Si prega pertanto la S.V. di voler impartire cortesi direttive affinché agli appartenenti al Corpo di cui si discute, ricorrendone i restanti presupposti, sia corrisposta l’indennità conseguente al trasferimento d’autorità ai sensi e nella misura di cui alla norma appena citata.

  Nell’attesa di un cortese cenno di riscontro, molti cordiali saluti.

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