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Nota n. 8665 -  Con riferimento alla Sua gentile n. 0052664 del 13 u.s., preliminarmente si esprime vivo disappunto nel dover apprendere solo dagli indirizzi della medesima dell’esistenza di un “gruppo di lavoro”, istituito per le finalità indicate in oggetto, e di cui si disconoscono tuttora composizione, mandato, modalità di lavoro, eventuali conclusioni, etc.

Si richiedono, pertanto, cortesi e circostanziate informazioni a riguardo non disgiuntamente dalla rivendicazione delle legittima attenzione alle prerogative sindacali e al diritto, dovere per l’Amministrazione, di informazione su tutte le questioni che riguardino il Corpo di Polizia Penitenziaria.

            Nel merito della questione, appare altresì necessario, in via introduttiva, rimarcare quanto sia difficile, se non impossibile, la formulazione di proposte compiute allo “stato dell’arte” e senza conoscere in alcun modo i confini e la portata dell’intervento correttivo possibile, né – evidentemente – le risoluzioni della riunione del 13 u.s. cui la S.V. fa cenno nella missiva che si riscontra.

            Se da un lato, causa l’ancestrale inerzia di chi – nostro malgrado – muove le fila dell’Amministrazione, gli effetti del D.Lgs. n. 95/2017 sono ancora marginali per il Corpo di Polizia Penitenziaria, così da impedire una verifica pratica, “sul campo”, della loro portata, dall’altro lato l’assenza di indicazioni circa il perimetro d’intervento, delimitato anche da eventuali risorse economiche disponibili, rendono ardua la stesura di un progetto di correttivi che risulti organico, funzionale e – soprattutto – realizzabile.

            Il rischio concreto, in casi come questo, specie per coloro che come questa Organizzazione Sindacale conservano un giudizio comunque critico sui contenuti strutturali del decreto delegato di cui si discute (meglio conosciuto come “riordino delle carriere”), è quello di innescare una corsa meramente demagogica a “chi la spara più grossa”, con l’unico scopo di carpire la buona fede e con essa il facile consenso degli interessati.

            Si reputa assolutamente indispensabile e si richiede, pertanto, la fissazione di una riunione per una disamina congiunta della questione che possa favorire anche l’individuazione dei limiti di intervento.

            Nondimeno, si anticipano sin d’ora, in estrema sintesi e senza alcun carattere d’esaustività, alcune questioni che per chi scrive sarebbe di fondamentale importanza rivedere e correggere, pur nella consapevolezza di quanto dianzi espresso:

  • Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria:
    • Appare indispensabile apportare profondi correttivi alle declaratorie delle funzioni del personale della carriera dei funzionari del Corpo, soprattutto al fine di riconoscere e conferire al medesimo, per le qualifiche di Commissario Coordinatore e sovraordinate, effettivi compiti e responsabilità dirigenziali. Ciò potrebbe essere conseguito anche mediante declaratorie aperte che demandino a un successivo decreto ministeriale l’effettiva individuazione dei posti di funzione;
    • Nell’ambito o al di là di quanto espresso al punto che precede, appare altresì ineludibile che per gli appartenenti alla predetta carriera dei funzionari, delle qualifiche non dirigenziali, sia esplicitamente prevista la possibilità di assumere la posizione organizzativa di direzione delle strutture formative di cui al 4° comma, art. 9, decreto ministeriale del 25 ottobre 2017;
    • Si reputa necessario, più che opportuno, rivedere al fine di chiarire e rendere inequivoche le disposizioni contenute nei commi 10 e 11 del D.Lgs. n. 146/2000, come novellati dall'art. 40, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 95/2017 [“… gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; …” (v’è incertezza, infatti, nell’esatta individuazione degli ordini di servizio di cui all’art. 33, del DPR n. 82/99)];
  • Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti:
    • Al comma 4, art. 4, D.Lgs. 443/92, come da ultimo sostituito dall'art. 37, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 95/2017, si reputa necessario correggere le parole “tabelle di consegna”, quantomeno improprie e verosimilmente frutto di retaggio derivante dal pregresso ordinamento militare, con “ordini di servizio” per come previsto dall’art. 29, DPR n. 82/99;
  • “Misure di compensazione per i non beneficiari” :
    • Si ritiene opportuno un intervento finalizzato a meglio chiarire i termini e la portata dell’art. 44, comma 25, D.Lgs. 95/2017, e della tabella (C) cui rimanda, anche al fine di correggere probabili refusi, dissipare qualsiasi dubbio pure a riguardo del dies a quo della statuizione, nonché correggere e prevenire sperequazioni – neanche a dirlo penalizzanti per la Polizia Penitenziaria – con le altre Forze di polizia (Cfr. nota n. 8656 del 29 gennaio 2018, che si allega opportunamente in copia);
  • Ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore:
    • Al comma 12, art. 44, D.Lgs. n. 95/2017 l’anno “2026” andrebbe sostituito con l’anno “2032” e, onde prevenire dubbi interpretativi, andrebbe aggiunta la parola “compreso” (“Fino all'anno 2032 compreso per l'ammissione allo scrutinio …”). Tale modifica, consentirebbe a tutti gli appartenenti al ruolo degli ispettori in servizio alla data di entrata in vigore del decreto delegato di essere ammessi allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore con i titoli di studio richiesti sino a quel momento;

 

  • Assenza dai corsi di formazione per la fruizione di congedo obbligatorio di maternità:
    • Nell’ipotesi di assenza dai corsi di formazione per la fruizione di congedo obbligatorio di maternità, il testo del comma 2, art. 10, D.Lgs. n. 146/2000, per come novellato dal D.Lgs. n. 95/2017, fa “salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare la pianificazione di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione”. Attese anche le censure mosse dalla corte di giustizia dell’unione europea con sentenza del 6 marzo 2014, Causa C-595/12, in relazione alla direttiva n. 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, “la pianificazione di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione” non dovrebbe costituire per l’Amministrazione una mera facoltà a valutare, ma un cogente obbligo ad agire. In ogni caso il principio dovrebbe essere esteso al personale di tutti i ruoli avendo, allo stato, la novella introdotto un’ulteriore discriminazione pure in spregio all’art. 3, D.Lgs. 151/2001;
  • Trattamento economico dei frequentatori del corso di formazione iniziale per l’accesso alla carriera dei Funzionari provenienti dagli altri ruoli della Polizia Penitenziaria:
    • Il comma 8, art. 9, D.Lgs. 146/2000, introdotto dall’art. 40, D.Lgs. 95/2017 (“Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443”), costituisce una modifica in pejus rispetto alla disciplina e le prassi antecedenti; sarebbe pertanto da abrogare.

Gli accorgimenti emendativi sin qui illustrati, com’è evidente, sarebbero realizzabili a invarianza di spesa e, pertanto, di agevole conseguimento.

Laddove vi fossero o si trovassero, mediante stanziamenti aggiuntivi e/o risparmi di spesa, disponibilità economiche ulteriori, sarebbero altresì auspicabili, i seguenti prioritari interventi:

  • Riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo:
    • La riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la cui portata è stata ampliata dal comma 20, art. 44, D.lgs. n. 95/2017, dovrebbe essere estesa a tutti gli operatori del ruolo (in servizio alla data di entrata in vigore del riordino);

 

  • Decorrenza giuridica della nomina per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1757 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami – n. 12 dell'11 febbraio 2000:
    • La decorrenza giuridica della nomina per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami – n. 12 dell'11 febbraio 2000 dovrebbe essere retrodata al 1° gennaio 2000;
  • Defiscalizzazione trattamento economico accessorio:
    • Il limite di reddito (28.000 euro) individuato dal comma 2, art. 45, D.Lgs. 95/2017, dovrebbe essere significativamente innalzato – previo proporzionale rimpinguamento dei limiti di spesa – pure al fine di consentire agli operatori del comparto già destinatari c.d. “bonus di 80 euro” di cui al comma 1-bis, DPR n. 917/86 e succ. modd., di continuare a beneficiarne, scongiurando così la possibilità che – in caso contrario – possano essere vanificati i già esigui miglioramenti economici conseguiti con il “riordino delle carriere” e il rinnovo del contratto di lavoro.

 

Nell’attesa, molti cordiali saluti.F.to: Il Segretario Generale Angelo Urso

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